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Gazzetta Ufficiale N. 225 del 25 Settembre 2002

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n.210
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incentivare
l'emersione del lavoro sommersa, introducendo le opportune modifiche
ed integrazioni alla specifica normativa di cui alla legge 18 ottobre
2001, n. 383, anche al fine di dare attuazione a quanto convenuto in
materia tra Governo e organizzazioni sindacali nel luglio scorso,
nonche' prorogando il termine di efficacia delle clausole dei
contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti
di lavoro a tempo parziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383
1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n.
383, dopo le parole: "atto di conciliazione" sono inserite le
seguenti: "nel quale sia indicato il livello di inquadramento
attribuito al lavoratore".
2. L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1-bis
Emersione progressiva
1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le
direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e
l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16
membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati
rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal
comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente
designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume
le funzioni di presidente. I Comitati sono nominati entro il 30
ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data
siano stati nominati la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di
segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del
lavoro.
2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli
imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede
l'unita' produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale
di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed
adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per
l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quella
fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al
triennio di emersione, mediante sottoscrizione di un apposito verbale
aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a
livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori
di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori
economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori
di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi
possono essere conclusi a livello nazionale o regionale;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare;
d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di
emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del
CLES.
3. I CLES sono integrati dai comitati provinciali per l'emersione
istituiti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
4. I piani di emersione individuale presentati alla data di
entrata in vigore del presente articolo sono trasmessi, a cura del
sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti.
5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione
individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione
progressiva ed hanno i seguenti compiti:
a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli
obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali
formulando eventuali proposte di modifica;
b) valutare la fattibilita' tecnica dei contenuti del piano di
emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee
modalita' di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare la conformita' del piano di emersione ai minimi
contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti
connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si
verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del
mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle
attivita' al termine del periodo di emersione.
7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli
imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che
provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con
l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell'imprenditore stesso.
8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito
delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal
comma 1 dell'articolo 1.
9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni
dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con
l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il
piano stesso.
10. Le autorita' competenti, previa verifica della avvenuta
attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano.
L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli
effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei
predetti obblighi.
11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo
e' presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti
previsti dall'articolo 1.
12. Le certificazioni di regolarita' rilasciate ai datori di
lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di
emersione, conservano la loro efficacia.
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di
riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che gia' in corso di applicazione di tali contratti non sono
riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla
conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono
riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono
accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalita'
stabilite nel presente articolo.
14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di
emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione
del periodo di emersione.
15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi
del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni
oggetto di regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso
dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e
vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il
piano.".
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dopo le parole: "redditi di lavoro autonomo" sono aggiunte le
seguenti: "e alle imprese che svolgono attivita' agricola non
produttiva di reddito di impresa".

Art. 2.
Norme in materia di edilizia
1. Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto
pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di
revoca dell'affidamento.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al
fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva
nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici.
3. All'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
le parole: "31 dicembre 2001", sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2006".

Art. 3.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: "continuano a
produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il
30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "continuano a
produrre effetti, salvo diverse intese, sino alla scadenza prevista e
comunque non oltre il 30 settembre 2003".

Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 25 settembre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato