IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della
legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi
4 e 5;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e
dei consumatori;
Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale e' stata espressa
l'intesa all'adozione del presente decreto;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti
dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana
sono individuate attraverso intese tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e
standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.
3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti
in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto
ed alle normative regionali di settore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2002
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Allegato
(art. 1, comma 1)
Conferenza Stato-regioni
Seduta del 14 febbraio 2002
Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui
principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo
dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della
legislazione nazionale del turismo", che all'art. 2, comma 4, demanda
al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con
proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive,
recante "Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico" attuativo del richiamato art. 2,
comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo
trasmesso dal Ministero delle attivita' produttive con nota prot. n.
1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4, da' facolta' a Governo, regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed
efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa
Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel
corso della quale i presidenti delle regioni e delle province
autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati
nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo e'
materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto
di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento
tal quale;
Acquisito l'assenso del Governo;
Sancisce accordo.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso citato
art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo
a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
Art. 1.
I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo
del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare
l'unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei consumatori,
delle imprese e delle professioni turistiche, nonche' degli operatori
e dei lavoratori del settore.
Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo
2001, n. 135, sono definiti secondo le modalita' di seguito indicate:
a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di
informazione e di accoglienza ai turisti.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente gli standard minimi comuni di attivita' dei servizi di
informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti,
le strutture e le modalita' di collegamento e concorso da parte degli
enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di
accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono
contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il
territorio nazionale;
b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti
nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionali.
Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla
tipologia di attivita' svolta.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le
principali tipologie di valenza generale relativamente alle attivita'
turistiche, secondo quanto di seguito indicato:
1) attivita' ricettive ed attivita' di gestione di strutture e di
complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con
annessi servizi turistici ed attivita' complementari, fra le quali
alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed
appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della
multiproprieta', campeggi e villaggi turistici, altre strutture
ricettive definite dalle leggi regionali.
In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie
possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere
individuate anche attivita' ricettive speciali, finalizzate alla
fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla
valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o
naturali dell'area.
2) Attivita', indirizzate prevalentemente ai non residenti,
finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona,
all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la
comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri
comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di
strutture convegnistiche e congressuali, nonche' di organizzazione di
iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
3) Attivita' correlate con la balneazione, la fruizione turistica
di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le
imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici
esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati
per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere
della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare
tali attivita', le imprese di gestione di strutture per il turismo
nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da
diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di
cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
4) Attivita' di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo,
che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita' di
produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e
ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti,
siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresi' imprese
turistiche quelle che esercitano attivita' locali e territoriali di
noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le
mere attivita' di distribuzione di titoli di viaggio.
5) Attivita' organizzate per la gestione di infrastrutture e di
esercizi ed attivita' operanti, per fini esclusivamente o
prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella
mobilita' delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative,
nonche' nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni
locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il
termalismo, e delle specialita' artistiche ed artigianali del
territorio. Fra tali attivita' sono ricomprese le imprese di
trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di
tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilita'
dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza
turistica, quali ad esempio i campi da golf, e
turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi
naturalistici, nonche' gli esercizi di somministrazione di cui alla
legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici
locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con
esclusione comunque delle mense e spacci aziendali.
Sono altresi' imprese turistiche di montagna anche le attivita'
svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato
e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo
come strumento a sostegno dell'imprenditorialita' turistica della
montagna intesa nel suo complesso.
6) Altre attivita' individuate autonomamente dalle diverse
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono
attivita' turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma
di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati
specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze
culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialita'
socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza
turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo,
l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo
eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo
sociale, ecc.
Per quanto riguarda specificatamente le attivita' di accoglienza
non convenzionale e le attivita' ricettive gestite senza scopo di
lucro, esse sono rappresentate dalle attivita' turistiche come sopra
individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o
da associazioni senza scopo di lucro.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano
le diverse tipologie di attivita' non convenzionali ricettive e non
ricettive, sulla base delle specificita' del proprio territorio.
In termini generali e senza esclusione le attivita' ed i servizi
turistici:
devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai
turisti con disabilita' e/o con limitate capacita' motorie;
devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla
sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio
proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilita' ambientale;
devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e
salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
c) Criteri e modalita' dell'esercizio su tutto il territorio
nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la
necessita' di standard omogenei e uniformi.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente gli standard minimi comuni delle attivita' di impresa
di cui al punto b).
d) Standard minimi di qualita' delle camere d'albergo e delle
unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle
strutture ricettive in generale.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente gli standard minimi comuni di qualita' delle camere
d'albergo e delle unita' abitative delle residenze
turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
e) Standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese
turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle
strutture ricettive.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a
determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di
qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i
criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive,
nonche' individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento
delle strutture esistenti.
f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che
svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare
ad eventuali cauzioni.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle
agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che
svolgono attivita' similare, nonche' il livello minimo e massimo da
applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono
attivita' di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi,
compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonche'
l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive,
con esclusione della mera locazione immobiliare.
Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare
denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore ne'
nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.
g) Requisiti e modalita' di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per
l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti,
esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione
professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni
turistiche. Particolare attenzione sara' prestata nella formazione
sulle tecniche di accoglienza.
h) Requisiti e standard minimi delle attivita' ricettive gestite
senza scopo di lucro.
Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le
strutture ricettive in generale.
Nel caso di tipologie di attivita' turistiche individuate a livello
regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia
autonoma nella quale sono situate.
i) Requisiti e standard minimi delle attivita' di accoglienza non
convenzionale.
Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti
dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale.
Anche per queste attivita' nel caso di tipologie di attivita'
turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate
dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro
pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative.
Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16
marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per
attivita' turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni
di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per
attivita' turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie
di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni
demaniali relative ad attivita' turistico-ricreative che interessano
aree diverse dagli arenili.
m) Standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese
che operano nel settore del turismo nautico.
Gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese
che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509,
quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i
porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di
categoria.
n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di
abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla
tipologia professionale.
Art. 2.
I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui
all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti
come segue:
a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale
fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili
per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi
comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle
provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari,
assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse
almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con
particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE
valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate
all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale
e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attivita'
economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi
di piu' vasta portata;
b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata
a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni,
attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la
partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo,
l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le
proprie attivita' di promozione all'estero con le attivita' svolte
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo
sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che gia' in
essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, e'
opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare
agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi,
reti e altre modalita' connettive di attivita' imprenditoriali anche
diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel
settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;
d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia
specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilita'
turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle
possibilita' di sviluppo turistico dei territori di riferimento;
e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti
nel settore e gli enti e le societa' che gestiscono infrastrutture e
servizi partecipano attivamente all'attivita' di costante
aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di
cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi
informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;
f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e
comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione
di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura
informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attivita'
economiche nel settore del turismo.
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato