Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie - Ufficio Cereali
Agli assessorati regionali
dell'agricoltura ed alle province
autonome di Trento e Bolzano
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
Alla Assitol
Con riferimento al reg. CE n. 2461/99, art. 9 paragrafo 2 e decreto
Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da
applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei
contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2002/2003.
Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed
elaborati i dati delle rese preventive di produzione camp. 2002, con
le rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate tra la fine di
luglio e la prima decade di agosto dell'anno di coltivazione in
corso, per zona omogenea ed opportunamente valutate come di seguito
specificato:
1) analisi dei dati alimentari;
2) determinazione dell'intervallo di resa non alimentari
accettabili mediante somma e sottrazione della deviazione standard
(media -(sigma) media +(sigma) );
3) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento
delle rese no-food nelle zone di pianura perche' morfologicamente
omogenee;
4) attribuzione del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento
delle rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la
disomogeneita' del territorio collinare e montano;
5) applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base
all'affidabilita' delle rese aggiornate, valutata sul numero di
campioni disponibili per zona omogenea:
nelle zone con nessuna rilevazione, applicazione del 33% della
variazione;
nelle zone con una rilevazione, applicazione del 50% della
variazione;
nelle zone con due o piu' rilevazioni, applicazione dell'intera
variazione;
6) determinazione di una perdita durante le operazioni di
raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografica
tecnica).
Si precisa inoltre che, nel rispetto della circolare di cui sopra
il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta e' tenuto a
consegnare al primo trasformatore o acquirente collettore e
dichiarare all'A.G.E.A la quantita' totale di materia prima ottenuta.
Roma, 13 settembre 2002
Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato