IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e
classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a
ciclo continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio.
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e
gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4.
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le
disposizioni tecniche riportate al titolo II dell'allegato si
applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano
oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione
e/o il cambio di destinazione d'uso.
Qualora gli interventi effettuati su strutture esistenti,
comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di
protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle
caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o
ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano
solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto
degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica
effettuati su strutture esistenti, che non comportino un loro cambio
di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza
preesistenti.
A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture
sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in
misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita
esistente e con l'eventuale nuovo assetto planovolumetrico, il
predetto sistema di vie di uscita dovra' essere rispondente alle
disposizioni di cui al titolo III.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture
sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle
disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini
temporali di cui al successivo art. 6. Non sussiste l'obbligo
dell'adeguamento per le strutture sanitarie:
a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di
prevenzione incendi;
b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori
di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base
di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei
Vigili del fuoco.
3. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
alle strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di
nuova costruzione ed esistenti.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
altresi':
a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni
a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale,
sia esistenti che di nuova costruzione;
b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.
Art. 5.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o
da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti
sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche
applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello
perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere
commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate,
agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali e'
richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti
per i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco, si
applica la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche
clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della
Commissione europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro
dell'interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto il
requisito di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di
chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento
stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza,
le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente
art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore del decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 settembre 2002
Il Ministro: Pisanu
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE, PUBBLICHE E
PRIVATE
Titolo I
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE
1. - Generalita'.
1.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983
(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:
a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale
e' possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del
corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino
all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in
almeno due direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di
esodo verticale;
b) esodo orizzontale progressivo: modalita' di esodo che
prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente
capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia
stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una
successiva evacuazione verso luogo sicuro;
c) percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione
orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche
di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra
compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro;
d) piano di uscita dall'edificio: piano dal quale sia possibile
l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro
all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali
protetti;
e) scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna,
rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e
realizzata secondo i criteri sotto riportati:
i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;
la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala,
compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza
pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni
lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa
la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio
e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con
setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al
fuoco pari a quanto sopra indicato.
1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.
1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono
cosi' classificate:
tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati
come attivita' soggette al controllo del C.N.VV.F. ai sensi del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del
9 aprile 1982) e del decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre
1959) (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni,
autorimesse, ecc.);
tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale
dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie,
ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad
aree di tipo C e D;
tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo
ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di
diagnostica, consultori, ecc.) in cui non e' previsto il ricovero;
tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
residenziale nonche' aree adibite ad unita' speciali (terapia
intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie,
terapie particolari, ecc.);
tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici
amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e
convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e
limitati spazi commerciali).
1.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi.
1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto
nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche
disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri
tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982).
Titolo II
STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI
RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO
E/O DIURNO
2. - Ubicazione.
2.1 - Generalita'.
1. Le strutture sanitarie di cui al presente titolo devono essere
ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle
disposizioni vigenti, da altre attivita' che comportino rischi di
esplosione od incendio.
2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
b) in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri
aventi destinazioni diverse purche' queste ultime, fatta salva
l'osservanza delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio,
se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a
quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
2.2 - Comunicazioni e separazioni.
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi, le strutture sanitarie:
a) non devono comunicare con attivita' ad esse non pertinenti;
b) possono comunicare con attivita' ad esse pertinenti non
soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 e del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, con le limitazioni di cui al
successivo punto 3.3;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi
scoperti con le attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad
archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di
installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e
per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata
e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
d) devono essere separate dalle attivita' indicate alle lettere
a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le
caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI
90.
2.3 - Accesso all'area.
1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili
del fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli edifici devono
possedere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
2.4 - Accostamento mezzi di soccorso.
1. Deve essere assicurata la possibilita' di accostamento agli
edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco in modo da poter
raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano.
3. - Caratteristiche costruttive.
3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di
compartimentazione.
1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono
garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI
secondo quanto sotto riportato:
piani interrati: R/REI 120;
edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90;
edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 120.
2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree
a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione
incendi all'uopo emanate.
3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi
strutturali e di compartimentazione nonche' delle porte e degli altri
elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in
conformita' al decreto ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni.
3.2 - Reazione al fuoco dei materiali.
1. I materiali installati devono essere conformi a quanto di
seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, e'
consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50%
massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto +
proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono
essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che le
pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e
che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di
classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di
sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibli, nonche' i materiali
isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle
varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in
aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti
o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla
precedente lettera a), e' consentita l'installazione di
controsoffitti nonche' di materiali di rivestimento e di materiali
isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi,
purche' abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e
siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego
anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco
non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani
letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe
1 IM;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante
direttamente esposte alle fiamme, devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista,
con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono
ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore
a 2.
2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi
del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche
ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente
previsti dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984,
e' consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia
attestata ai sensi del medesimo articolo.
3. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle
pareti e dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le
modalita' e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo
1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).
4. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono essere non combustibili.
3.3 - Compartimentazione.
1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da
circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A
tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.
2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti,
distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore
a 1.500 m2.
3. Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti,
distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore
a 1.000 m2.
4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti
antincendio per attivita' omogenee e, qualora nel loro ambito siano
previste attivita' soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono
rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle
specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.
5. I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle
unita' speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia,
sale operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi
per riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri
compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali,
tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.
6. I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente alle
aree destinate a ricovero) ed E (limitatamente agli uffici
amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori),
possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo
orizzontali e verticali, tramite porte aventi caratteristiche REI
conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del
punto 3.1.
7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative
alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo
punto 5.
3.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.
1. Nessun locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto
al piano di uscita dall'edificio.
2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e
comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti
mediante impianto di spegnimento automatico e devono immettere
direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi
sicuri dinamici.
3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza.
4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed
apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani
interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di
fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.
5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non
possono essere ubicati in contiguita' ad aree di tipo D.
3.5 - Scale.
1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al
punto 3.1.
2. Le scale a servizio di edifici destinati anche in parte ad
aree di tipo D, devono essere a prova di fumo; per tali aree si
ritiene opportuno escludere il ricorso a scale di sicurezza esterne
in quanto non compatibili con il particolare stato psico-fisico dei
ricoverati.
3. I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D, devono
avere dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione di letti
o barelle in caso di emergenza.
4. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere,
direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro
all'esterno dell'edificio.
5. Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno
di tre gradini e non piu' di quindici. I gradini devono essere a
pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale
a servizio delle aree di tipo D, sono ammesse rampe non rettilinee, a
condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici
gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a
40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
6. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna,
devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommita' di
superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli
infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che
manualmente mediante dispositivo posto in prossimita' dell'entrata
alle scale, in posizione segnalata.
3.6 - Ascensori e montacarichi.
1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano
corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto previsto al punto 3.1.
2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio
ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1.
3. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono
rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione
incendi.
3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.
1. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono
disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio
per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale
appositamente incaricato e dai Vigili del fuoco. Tale montalettighe
deve possedere i seguenti requisiti:
immettere in luogo sicuro all'esterno, in corrispondenza del
piano di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale
protetto;
avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di
caratteristiche REI 120;
immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza
al fuoco REI 120;
avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o
tramite filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco
non inferiori a REI 120;
avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di
sicurezza;
essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione
normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio;
avere montanti dell'alimentazione elettrica normale e di
sicurezza del locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco
per un tempo almeno pari a 120 minuti primi;
essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale
macchinario, pianerottoli e centro di gestione delle emergenze per
l'utilizzo in caso di emergenza;
avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di
altri elevatori.
4. - Misure per l'esodo in caso di emergenza.
4.1 -Affollamento.
1. Il massimo affollamento e' stabilito in:
a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate
del 20%;
b) aree di tipo C:
ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;
sale di attesa: 0,4 persone/m2;
c) aree di tipo D:
3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;
2 persone per posto letto in strutture residenziali;
d) aree di tipo E:
uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;
spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e
simili: numero dei posti effettivamente previsti;
spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2.
4.2 - Capacita' di deflusso.
Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacita' di
deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:
50 per piani con pavimento a quota compresa tra piu' o meno un
metro rispetto al piano di uscita dall'edificio;
37,5 per piani con pavimento a quota compresa tra piu' o meno
7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio;
33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di
piu' o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.
4.3 - Esodo orizzontale progressivo.
1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D, devono essere
progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.
2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere
suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve
poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali
occupanti, il numero di persone previste per il compartimento
adiacente con la capienza piu' alta, considerando una superficie
media di 0,70 m2/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50
m2/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente
avvenire con letti o barelle.
4.4 - Sistemi di vie d'uscita.
1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al
punto 3.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie
d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i
singoli compartimenti in funzione della capacita' di deflusso e che
adduca verso un luogo sicuro.
2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi,
vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e
passaggi in genere.
3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno
essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
(supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre
1996).
4.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.
1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di
ciascun locale nonche' da ogni punto dei locali ad uso comune, non
puo' essere superiore a:
40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di
sicurezza esterna;
30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.
2. Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da
garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile
raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un
compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso
adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.
3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a
15 m.
4.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.
1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata
deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione
degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati
quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo
le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.
2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni
caso, non inferiore a 2 m.
3. I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici
sdrucciolevoli.
4. E' vietato disporre specchi che possano trarre in inganno
sulla direzione dell'uscita.
5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre
la larghezza utile delle stesse.
6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che
possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
4.7 - Larghezza delle vie di uscita.
1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La
misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel
punto piu' stretto della luce.
2. Nelle aree di tipo D, la profondita' dei pianerottoli delle
scale, con cambi di direzione di 180o, deve essere non inferiore a
2 m, misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire
la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.
4.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.
1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in
numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo
affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano.
2. Per le strutture sanitarie che occupano piu' di due piani
fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che
conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata
sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi,
con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini
della larghezza delle uscite.
4.9 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi.
1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in
corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso
dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a
barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I
battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire
passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora, per necessita' connesse a particolari patologie dei
ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle
uscite, e' consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di
controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra
previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve
essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere
capace di utilizzarlo in caso di emergenza.
3. E' consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole
con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche
per l'apertura a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di
azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura
in assenza di alimentazione elettrica. In prossimita' di tali porte,
in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un
dispositivo di blocco nella posizione di apertura.
4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area
piana, di profondita' almeno pari a quella delle porte stesse.
5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di
dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in
corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo,
dovesse determinare intralcio o difficolta' alle persone che devono
utilizzare tali percorsi, e' consentito che le porte stesse siano
tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi
elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:
attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di
incendio;
attivazione del sistema di allarme incendio;
mancanza di alimentazione elettrica;
intervento manuale su comando posto in prossimita' delle porte
in posizione segnalata.
6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno,
qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere
l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione,
e' consentito installare infissi purche' apribili automaticamente a
seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura
delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali
infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a
comando manuale, posto in posizione segnalata, e non devono ridurre
la sezione netta di aerazione quando sono in posizione di apertura.
4.10 - Numero di uscite.
1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere
inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente
contrapposti.
5. - Aree ed impianti a rischio specifico.
5.1 - Generalita'.
1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati
a regola d'arte e devono essere intercettabili sia centralmente che
localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli
impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato.
2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a
comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei seguenti impianti a
servizio dei compartimenti attigui:
impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali;
impianto di condizionamento e ventilazione.
3. All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito
pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti
impianti dei compartimenti attigui:
impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali;
rete idrica antincendio;
impianto di rivelazione e allarme.
5.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali.
5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le
esigenze giornaliere dei reparti.
1. E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili,
per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie
limitata e comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione
naturale, alle seguenti condizioni:
carico di incendio non superiore a 30 kg/m2 di legna standard;
strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a
REI 30;
porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30,
munite di dispositivo di autochiusura;
rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6
kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B C, posto
all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di
accesso.
5.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi
superficie non superiore a 50 m2.
1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la
comunicazione deve avvenire unicamente con spazi riservati alla
circolazione interna, ad esclusione dei percorsi orizzontali
protetti. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite
di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche
almeno REI 60.
2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2 di legna
standard e deve essere installato un impianto automatico di
rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio
puo' essere elevato fino a 60 kg/m2 qualora il locale sia protetto da
impianto di spegnimento automatico.
3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40
della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per
l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e' ammesso
il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi
ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza,
sempreche' sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari
almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale puo' essere
ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione
naturale non dovesse essere compatibile con particolari esigenze di
asetticita' dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un
impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado
di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da
garantire anche in situazioni di emergenza.
4. In prossimita' della porta di accesso al locale deve essere
installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C.
5.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con
superficie massima di 500 m2.
1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria
con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D.
2. L'accesso puo' avvenire dall'esterno:
da spazio scoperto;
da intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,90
m;
oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla
circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali
protetti, tramite filtro a prova di fumo.
3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non
inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel
caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.
4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche
almeno REI 90.
5. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione
ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN
45. Inoltre all'interno dei locali deve essere previsto un congruo
numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C.
6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 30
kg/m2 di legna standard o i 300 m2 di superficie, il deposito deve
essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta del locale.
5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili.
1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
2. E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio,
in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti
liquidi infiammabili in quantita' strettamente necessaria per le
esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle
infermerie di piano nonche' nei locali deposito dotati della
prescritta superficie di aerazione naturale.
5.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e
ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano
sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori,
ecc.).
1. In relazione all'oggettivo piu' elevato livello di rischio
connesso con i locali adibiti a servizi generali (laboratori di
analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o
manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione,
inceneritori, ecc.), si richiede che tali locali siano posti ad
adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto
salvo quanto previsto dalle specifiche normative di prevenzione
incendi, devono avere strutture di separazione e porte di accesso,
munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI
90.
2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i
valori di carico d'incendio di 30 kg/m2, devono essere protetti con
impianto di spegnimento automatico.
3. Gli inceneritori devono essere realizzati a regola d'arte nel
rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
5.3 - Impianti di distribuzione dei gas.
5.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili.
1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a
vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con
densita' relativa inferiore a 0,8, e' ammessa la sistemazione in
cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommita'. In caso di
eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni
devono essere poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco,
aerata alle due estremita' verso l'esterno e di diametro superiore di
almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
2. All'interno delle strutture sanitarie non e' consentito
impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili.
5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali.
1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture
sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti
ai seguenti criteri:
a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una
zona della struttura comporti la necessita' di interrompere
l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte
dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni
della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di
altri compartimenti. Cio' e' realizzato, ad esempio, mediante una
rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di
alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento
non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente
dalla rete di distribuzione primaria;
b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere
compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e
permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante
dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni
compartimento in posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli,
inoltre, devono indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito
delle manovre di intercettazione;
c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere
disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri
impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresi'
opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza
adeguata da possibili surriscaldamenti. La distribuzione all'interno
del compartimento deve avvenire in modo da non determinare
sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per
attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli
altri impianti ovvero adeguato distanziamento;
d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono
essere ventilati con aperture la cui posizione e' individuata in
funzione della densita' dei gas utilizzati;
e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere
realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
delle norme di buona tecnica o, in assenza di dette norme, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
5.4 - Impianti di condizionamento e ventilazione.
5.4.1 - Generalita'.
1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono
essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono
possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) non alterare le caratteristiche delle strutture di
compartimentazione;
b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di
altri gas ritenuti pericolosi;
c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che
si diffondano nei locali serviti;
d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti
vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.
5.4.2 - Impianti centralizzati.
1. Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non
devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di
produzione calore.
2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi
locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,
munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi
frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal
costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non
inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono
essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate
a gas.
5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare
le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
6. Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da
cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
5.4.3 - Condotte aerotermiche.
1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale
di classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili di
raccordo in materiale di classe 2.
2. Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di
scoppio.
3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare
quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con
strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed
intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe
caratteristiche.
4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
5.4.4 - Dispositivi di controllo.
1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso d'incendio.
2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di
rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che
comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle
serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere
segnalato nella centrale di controllo.
3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non
deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza
l'intervento manuale dell'operatore.
5.4.5 - Schemi funzionali.
1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema
funzionale in cui risultino:
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in
emergenza;
l'ubicazione del sistema antigelo.
5.4.6 - Impianti localizzati.
1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli
apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non
infiammabile e non tossico. E' comunque escluso l'impiego di
apparecchiature a fiamma libera.
6 - Impianti elettrici.
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'
alla legge n. 186 del 1 marzo 1968. In particolare, ai fini della
prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di
alimentazione e possibilita' di intervento individuate nel piano
della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo
durante le operazioni di spegnimento;
b) non devono costituire causa primaria di incendio o di
esplosione;
c) non devono fornire alimento o via privilegiata di
propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della
membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione
d'uso dei singoli locali;
d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in
posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono.
2. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) elevatori antincendio;
f) impianto di diffusione sonora.
3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere
attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e
successivi regolamenti di applicazione.
4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (&60;0,5 sec) per gli impianti di rivelazione,
allarme e illuminazione e ad interruzione media (&60;15 sec) per
elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed impianto di
diffusione sonora.
5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di
tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12
ore.
6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima e' stabilita per
ogni impianto come segue:
a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;
b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;
c) elevatori antincendio: 2 ore;
d) impianti idrici antincendio: 2 ore;
e) impianto di diffusione sonora: 2 ore.
7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal
piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e
D.
8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma,
purche' assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
9. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere
ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta
dall'incendio.
7 - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.
7.1 - Generalita'.
1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati ed installati a regola d'arte ed in
conformita' a quanto di seguito indicato.
7.2 - Estintori.
1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un
adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato
dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da
proteggere in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di
incendio; a tal fine e' consigliabile che gli estintori siano
ubicati:
lungo le vie di esodo, in prossimita' degli accessi;
in prossimita' di aree a maggior pericolo.
2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve
percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi
cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a
distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione
di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di
due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun
impianto a rischio specifico.
3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 5.2.1, gli
estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 34A - 144B C. Gli estintori a
protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere
agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.
7.3 - Impianti di estinzione incendi.
7.3.1 - Reti naspi e idranti.
7.3.2.1 - Generalita'.
1. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita'
di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le
alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle
tubazioni, si applicano le norme UNI vigenti.
2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti si applica
quanto di seguito indicato.
7.3.2.2 - Tipologia degli impianti.
1. La tipologia delle reti idriche a naspi o idranti e' fissata
dalla seguente tabella in funzione del numero di posti letto:
=====================================================================
Numero posti letto | Tipo di impianto
=====================================================================
Fino a 100 |Impianti costituiti da naspi DN 25
---------------------------------------------------------------------
Oltre 100 fino a 300|Impianti costituiti da idranti DN 45
---------------------------------------------------------------------
|Impianti costituiti da idranti interni DN 45 ed
Oltre 300 |idranti esterni DN 70
Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di
fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti puo'
essere correlata al numero dei posti letto del singolo corpo, purche'
le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento
interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette,
in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di
compartimentazione conformi al punto 3.1.
7.3.2.3 - Caratteristiche prestazionali e di alimentazione.
1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche idrauliche
minime:
a) per i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore
di 60 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando
simultaneamente operativi non meno di 4 naspi nella posizione
idraulicamente piu' sfavorevole;
b) per gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non
minore di 120 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar,
considerando simultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella
posizione idraulicamente piu' sfavorevole. In presenza di piu'
colonne montanti, l'impianto deve avere caratteristiche tali da
garantire per ogni montante le condizioni idrauliche di
contemporaneita' sopra indicate ed assicurare, per tali condizioni,
il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne montanti;
c) per gli idranti esterni DN 70, il funzionamento di almeno
4 idranti nella posizione idraulicamente piu' sfavorevole, con una
portata minima per ciascun idrante di 300 l/min a 4 bar, senza
contemporaneita' con gli idranti interni.
2. L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere
inferiore a 60 minuti primi.
3. Per strutture sanitarie con oltre 100 posti letto
l'alimentazione idrica degli impianti antincendio deve essere di
"tipo superiore" secondo le norme UNI vigenti.
7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico.
1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere
installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di
ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/m2 di legna
standard.
2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti
compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con
i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a
regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
8. - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.
8.1 - Generalita'.
1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione
in tutte le aree di:
segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale
opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimita'
delle uscite;
impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio
d'incendio.
8.2 - Caratteristiche.
1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte
secondo le vigenti norme di buona tecnica.
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed
acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle
emergenze.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei
dispositivi di allarme posti nell'attivita' entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della
segnalazione di allarme proveniente da due o piu' rivelatori o
dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di
incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una
segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore,
qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e
segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in
considerazione della tipologia dell'attivita' e dei rischi in essa
esistenti nonche' di quanto previsto nel piano di emergenza.
4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella
progettazione dell'attivita', l'impianto di rivelazione deve
consentire l'attivazione automatica di una o piu' delle seguenti
azioni:
chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente
mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e'
pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi
dispositivi di chiusura;
disattivazione elettrica degli eventuali impianti di
ventilazione e/o condizionamento;
chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste
nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o
condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la
segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme
in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non
sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a
dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i
corridoi.
8.3 - Sistemi di allarme.
1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di
allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di
incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonche'
alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere
previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in
grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o
delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite
impianto ad altoparlanti.
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
9 - Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla
sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Deve, inoltre,
essere osservato quanto prescritto all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche.
10 - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
10.1 - Generalita'.
1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita
la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del
decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).
10.2 - Procedure da attuare in caso di incendio.
1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui
al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato
un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:
a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in
caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi
e dei visitatori;
b) le procedure per l'esodo degli occupanti.
10.3 - Centro di gestione delle emergenze.
1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da
affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un
apposito centro di gestione delle emergenze.
2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di
gestione delle emergenze puo' eventualmente coincidere con il locale
portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie
con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve
essere previsto in apposito locale costituente compartimento
antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve
essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere
comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della
struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le
centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonche' di
attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro
ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.
3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono
essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti
l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di
estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali
degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto,
il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri
telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile
al personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili
del fuoco, e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.
11 - Informazione e formazione.
1. La formazione e l'informazione del personale deve essere
attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del
decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
12 - Istruzioni di sicurezza.
12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano.
1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimita'
degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere
esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento
del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da
planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i
percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.
12.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti,
utenti e visitatori.
1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista,
devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria
semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del
locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le
istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori
in caso di incendio ed eventuali altri divieti.
Titolo III
STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO
OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O
DIURNO
13 - Definizioni e classificazioni.
1. Si applica quanto previsto al titolo I.
14 - Ubicazione.
1. Devono essere osservati i punti 2.1 e 2.2 del titolo II.
15 - Caratteristiche costruttive.
15.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di
compartimentazione.
1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono
garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI
secondo quanto sotto riportato:
piani interrati: R/REI 90;
edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 60;
edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 90.
2. Deve essere osservato quanto stabilito al punto 3.1, commi 2,
e 3.
15.2 - Reazione al fuoco dei materiali.
1. I materiali installati devono essere conformi a quanto
specificato al punto 3.2.
2. E' consentito mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non
imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente,
alle lettere e) e g) del citato punto 3.2.
15.3 - Compartimentazione.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3.
15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4, ad eccezione
del comma 1.
15.5 - Scale.
1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al
punto 15.1.
2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore
a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a
prova di fumo.
3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere,
direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro
all'esterno dell'edificio.
4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa alle
scale a prova di fumo.
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente
larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non
inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del
deflusso.
6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano
pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata
del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante
centrale o dal parapetto interno.
7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna,
devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommita' di
superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli
infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che
manualmente mediante dispositivo posto in prossimita' dell'entrata
alle scale, in posizione segnalata.
15.6 - Ascensori e montacarichi.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.6; le
caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a
quanto previsto al punto 15.1.
15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.
1. Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati
anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un
montalettighe utilizzabile in caso di incendio rispondente ai
requisiti previsti al punto 3.6.1.
15.8 - Ammissibilita' di una sola scala.
1. Per gli edifici aventi altezza antincendi fino a 12 metri e'
ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a
servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m,
purche' raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla
porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a
25 m alle seguenti condizioni:
le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali
percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;
le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano
caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo
di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta,
devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico
secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;
tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione
al fuoco.
2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite,
per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico.
16 - Misure per l'esodo di emergenza.
16.1 - Affollamento.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.1.
16.2 - Capacita' di deflusso.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2.
16.3 - Esodo orizzontale progressivo.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.
16.4 - Sistemi di vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.
16.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5, commi 1 e 2.
2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e
fino a 25 m a condizione che:
le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali
corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;
le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano
caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo
di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta,
devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico
secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;
tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione
al fuoco.
16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.6.
16.7 - Larghezza delle vie d'uscita.
1. Fermo restando la presenza di almeno una via di uscita
conforme al punto 4.7, comma 1, sono consentite vie di uscita di
larghezza non inferiore a 0,90 m da computarsi come un modulo ai fini
del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite
deve essere eseguita nel punto piu' stretto della luce.
16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.8.
16.9 - Sistemi di apertura delle porte.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.9.
16.10 - Numero di uscite.
Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo il
caso in cui e' ammessa la presenza di una sola scala.
17 - Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della
sicurezza ed altre disposizioni
1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 (ad eccezione
del punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del titolo II.
2. Nelle strutture sanitarie con meno di 300 posti letto, in caso
di difficolta' di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso,
deve essere prevista l'installazione di almeno un idrante esterno DN
70, ubicato in posizione segnalata.
3. Su specifica autorizzazione dell'autorita' sanitaria
competente, e' consentito che la distribuzione dei gas medicali
avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di
riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti
prescrizioni:
a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno
dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica
trattazione nel documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo
n. 626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve
essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed
e' vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;
b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle
azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere
adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;
c) e' vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole
lungo qualsiasi via di esodo;
d) e' vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con
presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza.
Titolo IV
STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN
REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE
STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO
DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA
ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE
STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI
IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO
18.1 - Generalita'.
1. Le strutture di cui al presente titolo possono essere ubicate
in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.
18.2 - Strutture di superficie fino a 500 m2.
1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani
fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati;
misure relative alle vie di uscita in grado di assicurare il
sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all'allegato III del
decreto ministeriale 10 marzo 1998. I locali ubicati ai piani
interrati devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita
alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici;
impianti realizzati in conformita' alla normativa vigente;
aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni
di cui al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del
titolo II.
2. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al
titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12.
3. Nelle strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, deve essere
installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale con
dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.
18.3 - Strutture di superficie superiore a 500 m2.
1. Devono essere applicate le disposizioni previste per le aree
di tipo C di cui, rispettivamente:
al titolo II, per le strutture di nuova costruzione e per
quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa
ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso;
al titolo III per le strutture esistenti.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato