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Gazzetta Ufficiale N. 229 del 30 Settembre 2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 agosto 2002
Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge,
nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2001, concernente la
determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori
dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia
industriale a valere dal mese di luglio 2001;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del
lavoro a valere da luglio 2002 per intervenuta variazione nella
retribuzione tabellare;
Esaminato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i
lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di
lavanderia industriale;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;
Decreta:

Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle
aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale, a valere dal
mese di luglio 2002, e' determinato nelle tabelle A (operai) e B
(impiegati).
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di
legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi
aziendali (ticket, mensa, premi, indennita', ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture,
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

Il Ministro: Maroni


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato