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Gazzetta Ufficiale N. 229 del 30 Settembre 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2002
Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenuti negli appositi modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2002.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi;

Dispone:

1. I soggetti abilitati al servizio Entratel o Internet per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, devono
trasmettere i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, contenuti negli appositi modelli per la comunicazione degli
stessi, che costituiscono parte integrante delle dichiarazioni
modello UNICO 2002, secondo le specifiche tecniche di cui
all'allegato A al presente provvedimento.
La trasmissione telematica deve essere effettuata avvalendosi del
medesimo servizio, Entratel o Internet, utilizzato per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e
sostituti d'imposta.
La trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore puo' essere effettuata anche
per il tramite degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3,
del d.P.R. n. 322/1998, escluse le banche e Poste Italiane S.p.a.

Motivazioni.
Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche da
adottare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione
degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.
Tale adempimento e' previsto dal punto 4. dei provvedimenti di
approvazione dei 168 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore emanati dal
direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 12 febbraio 2002, 22
febbraio 2002, 13 marzo 2002, 19 marzo 2002 e 3 aprile 2002, nonche'
dal punto 4. del provvedimento del 26 aprile 2002 di approvazione dei
modelli M ed N per la comunicazione dei dati riguardanti i
contribuenti tenuti agli obblighi dell'annotazione separata.

Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6.
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
(art. 2, comma 1).
b) Disciplina degli studi di settore:
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, (art. 3, comma 121), che
stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1,
ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti
dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a
lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione
finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per
l'elaborazione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che
stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed
extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore
l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi
questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le
modalita' per la compilazione e l'invio all'Amministrazione
finanziaria dei questionari per gli studi di settore;
decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12
agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni:
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13), in base al quale devono
essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i
provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo
politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(art. 3, commi 2-bis e 3): individuazione dei soggetti incaricati
della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi;
decreto 18 febbraio 1999 e 12 luglio 2000: individuazione di
ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 12
febbraio 2002: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi
alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio, dei
servizi e delle attivita' professionali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 22
febbraio 2002: Approvazione di n. 9 modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
relativi alle attivita' economiche delle manifatture e del commercio
da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 13
marzo 2002: Approvazione di n. 17 modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio,
dei servizi e delle attivita' professionali da utilizzare per il
periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 19
marzo 2002: Approvazione di n. 13 modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio,
dei servizi e delle attivita' professionali da utilizzare per il
periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 3
aprile 2002: Approvazione di n. 1 modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore
SG68U da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 26
aprile 2002: Approvazione di n. 2 modelli, da utilizzare in relazione
al periodo d'imposta 2001, per comunicare i dati riguardanti i
contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttone: FERRARA

ALLEGATO A

Per gli allegati consultare il sito dell'Agenzia delle entrate

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato