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Gazzetta Ufficiale N. 23 del 28 Gennaio 2002

LEGGE 25 gennaio 2002, n.4
Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia di
encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di
termini relativi ai predetti interventi;
Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il
Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha
ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-bis del citato
decreto-legge n. 1 del 2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
ulteriori interventi per la zootecnia e per il rilancio del settore
della pesca, al fine di favorire il ripristino delle normali
condizioni di mercato ed il corretto svolgimento dell'azione
amministrativa;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
disciplinare, relativamente al settore agricolo, la rinegoziazione di
mutui onerosi ed il riconoscimento del diritto di prelazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 gennaio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per
gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. A decorrere dal 1 maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato
diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le
associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi
interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare
normali condizioni di mercato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi
restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: "decreto-legge n.
1 del 2001", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito
denominata: "Agenzia", riconosce al soggetto che assicura la
distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2
del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennita' forfettarie
onnicomprensive:
a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal
quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;
b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali
trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge n. 1 del 2001.
3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di
smaltimento dei residui di macellazione e di consentire
l'operativita' dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1
gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali
trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia
individuati. Il materiale conferibile e' quello prodotto dal 1
gennaio al 31 marzo 2002; dal 1 maggio 2002 le spese di stoccaggio
sono a carico dei conferenti.
4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis,
comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001, e' esteso fino
al 30 giugno 2001.
5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1
aprile-30 giugno 2001 e' corrisposto nella misura del 50 per cento
dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera
b), del decreto-legge n. 1 del 2001.

Art. 2.
1. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione
dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n.
1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal
1 gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

Art. 3.
1. Al fine di assicurare il finanziamento per le misure previste
dall'articolo 1, comma 5, nonche' per le indennita' e gli indennizzi
di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e), del
decreto-legge n. 1 del 2001, nonche' le risorse necessarie per lo
stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia, e per il
pagamento dell'IVA per le misure per le quali e' dovuta, il Fondo di
cui al citato articolo 7-bis, comma 1, e' incrementato di 31,331
milioni di euro.
2. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 e' operato dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina,
d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.
1. Al fine di consentire l'attuazione dei programmi pluriennali di
orientamento per la flotta da pesca e di assicurare l'integrale
utilizzo delle risorse comunitarie recate dallo Strumento finanziario
di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione
2000-2006, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse
disponibili, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e
forestali, le quote di contributi comunitari e statali relative alle
azioni di adeguamento dello sforzo di pesca, nonche' di rinnovo della
flotta e di ammodernamento delle navi da pesca, previste per il
biennio 2000-2001. Per le annualita' successive il Fondo procede alle
relative anticipazioni, sulla base dello stato di avanzamento dei
programmi.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al
comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi
programmi nell'ambito delle procedure della citata legge n. 183 del
1987.
3. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle misure
previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca e di
garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed
economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche
agricole e forestali, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di
cui al punto 2 della delibera CIPE n. 119/99 del 30 giugno 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999,
provvede alla definitiva liquidazione, entro il 30 giugno 2002, delle
istanze di finanziamento relative alla regione Abruzzo, presentate ai
sensi del Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio
1993, entro il 31 dicembre 1998, applicando i massimali previsti a
tale data per le regioni dell'obiettivo 1.
4. A valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, il
Ministero delle politiche agricole e forestali ammette al
finanziamento e liquida entro il 30 giugno 2002 le istanze relative
alle misure di arresto definitivo dell'attivita' di pesca e di
rinnovo e ammodernamento delle unita' iscritte negli uffici marittimi
ricadenti nella regione Molise. Parimenti sono liquidati entro lo
stesso termine, i progetti realizzati o in corso di ultimazione,
ricadenti su tutto il territorio nazionale, le cui istanze sono state
presentate al Ministero entro il 31 dicembre 1999.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, nella tabella, allegato B, numero 21-bis, dopo le parole: "al
settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e della pesca".

Art. 5.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di
godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, gia'
di proprieta' dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, e'
riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di
rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco.".

Art. 6.
1. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 122, si applicano,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche a favore
delle imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto
mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286,
nonche' del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Sono fatte salve
le competenze delle regioni di cui all'articolo 128, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3,
valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a euro
10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quanto a euro 2.120.000 per l'anno 2002,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, quanto a euro 8.745.000 per
l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e,
quanto a euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 5,
valutato in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.
267, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato