IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e all'abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 820/97;
Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del
25 agosto 2000 recante modalita' d'applicazione del Regolamento (CE)
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine;
Vista la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in
conformita' dell'art. 20 del sopracitato Regolamento n. 1760/2000 del
Parlamento e del Consiglio e' stato notificato alla Commissione UE
che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato
quale "Autorita' competente" ai fini dell'applicazione delle norme
comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;
Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2000 con il quale sono
state fornite "Indicazioni e modalita' applicative del Regolamento
(CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella
facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine";
Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale
30 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali per gli organismi
indipendenti designati, dagli operatori o dalle organizzazioni, ai
controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina nonche' il
monitoraggio delle attivita' delle organizzazioni autorizzate
all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative
nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero medesimo;
Visto, inoltre, l'art. 15 del decreto ministeriale 30 agosto 2000
che affida la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa
relativa all'etichettatura delle carni bovine al Ministero delle
politiche agricole e forestali in collaborazione con le regioni e
province autonome;
Visto il parere della Commissione etichettatura, di cui agli
articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 30 agosto 2001, espresso in
data 6 settembre 2001;
Ritenuto opportuno stabilire la durata temporanea delle
autorizzazioni rilasciate ai citati organismi indipendenti di
controllo;
Considerato, altresi' che, per una maggiore efficacia
dell'attivita' di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta
applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni
bovine, e' necessario che gli stessi organismi indipendenti
autorizzati a svolgere controlli nell'ambito dei disciplinari
approvati, nonche' gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad
etichettare la carne bovina, forniscano alcune informazioni sulla
loro attivita' di controllo e sull'organizzazione di filiera;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole
e forestali, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 30 agosto
2000, agli organismi indipendenti, rispondenti ai criteri fissati
dalla norma europea EN 45011 e designati dagli operatori o dalle
organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne
bovina con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare
approvato dal Ministero medesimo, ha validita' triennale e prima
della scadenza deve essere riconfermata previa presentazione di un
nuovo piano dei controlli.
Art. 2.
1. Gli organismi indipendenti autorizzati ai controlli devono
comunicare, entro quarantotto ore, le inadempienze riscontrate
durante il controllo sull'applicazione del disciplinare, i relativi
provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per
ripristinare la corretta attivita', nonche' segnalare al Ministero
delle politiche agricole e forestali, alla regione competente, alla
organizzazione di etichettatura le eventuali violazioni alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
2. Gli stessi organismi indipendenti devono trasmettere al
Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 28 febbraio
di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta
contenente almeno i seguenti elementi:
a) elenco soggetti controllati per ciascun segmento di filiera,
data del controllo, nome dell'ispettore;
b) frequenze dei controlli;
c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore;
d) elenco delle non conformita' riscontrate e provvedimenti
adottati.
Art. 3.
Le organizzazioni in possesso di disciplinari di
etichettatura delle carni bovine, approvati ai sensi dell'art. 9 del
decreto ministeriale 30 agosto 2000, devono trasmettere al Ministero
delle politiche agricole e forestali, entro il 28 febbraio di ogni
anno, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei
partecipanti ai diversi segmenti della filiera.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Alemanno
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato