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Gazzetta Ufficiale N. 23 del 28 Gennaio 2002

BANCA D'ITALIA - PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001
Disposizioni in materia di offerta in Italia di fondi comuni di investimento e Sicav esteri non rientranti nell'ambito delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE.

IL GOVERNATORE
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (testo
unico delle disposizioni in materia di informazione finanziaria, di
seguito "testo unico");
Visto l'art. 42, comma 5 del testo unico, che prevede che l'offerta
in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti
nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di
organismi di investimento collettivo e' autorizzata dalla Banca
d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di
funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi
italiani;
Visto l'art. 42, comma 6 del testo unico, ai sensi del quale la
Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le
condizioni e le procedure per il rilascio della richiamata
autorizzazione;
Visto l'art. 50, comma 2 del testo unico, che estende
l'applicazione dell'art. 42 alle offerte in Italia di azioni di Sicav
estere;
Sentita la Consob;
E m a n a:
L'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.
Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Il Governatore: Fazio

Sezione I
Disposizioni di carattere generale

1. Fonti normative.
Art. 42, commi 5 e 6 e art. 50, comma 2 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di seguito "Testo unico").
2. Ambito di applicazione.
Le presenti disposizioni disciplinano le condizioni e le procedure
per il rilascio dell'autorizzazione all'offerta in Italia delle quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri
non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 85/611/CEE
e 88/220/CEE (di seguito "OICR non armonizzati") (1) (2).
Le presenti disposizioni trovano applicazione anche qualora
l'offerta delle quote o azioni sia rivolta a soli investitori
istituzionali.
(1) Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte di
OICR non armonizzati effettuate ricorrendo a tecniche di
comunicazione a distanza.
(2) La sollecitazione all'investimento avente ad oggetto parti di
OICR non armonizzati e' soggetta anche alle disposizioni di cui alla
Parte IV, titolo II, capo I del testo unico, in materia di appello al
pubblico risparmio.

Sezione II
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. OICR insediati in Paesi dell'UE.
L'offerta in Italia di azioni o quote di OICR esteri comunitari non
armonizzati e' soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia,
sentita la Consob.
L'autorizzazione e' concessa se l'OICR:
1) ha uno schema di funzionamento compatibile con quelli previsti
per gli organismi italiani;
2) e' sottoposto nel Paese di origine ad adeguate forme di
vigilanza da parte di un'autorita' di controllo pubblica o
riconosciuta da un'autorita' pubblica che eserciti sull'attivita'
svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi
italiani;
3) commercializza le proprie quote o azioni nel Paese di origine;
4) cura la diffusione di informazioni al pubblico e si avvale di
un modulo organizzativo volto ad assicurare l'esercizio dei diritti
patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia secondo quanto
previsto, rispettivamente, dalle successive sezioni VI e VII;
5) ha responsabili aziendali in possesso di requisiti di
onorabilita' e professionalita' equipollenti a quelli previsti dalle
disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso
societa' di gestione del risparmio e Sicav.
2. OICR insediati in Paesi extra UE.
Per gli OICR insediati in Paesi non facenti parte dell'UE (3),
oltre alla valutazione dei requisiti riportati al par. 1, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione rilevano:
a) la sussistenza di accordi di collaborazione tra le autorita'
di vigilanza nazionali e quelle del Paese di origine dell'OICR,
finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo medesimo;
b) il rispetto nel Paese di origine di condizioni di
reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
(3) Gli OICR insediati in Paesi facenti parte dello SEE (Spazio
Economico Europeo) sono equiparati, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, agli OICR aventi sede nell'UE.

Sezione III
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Domanda di autorizzazione.
La domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al
successivo paragrafo 2 sono presentate in duplice copia alla Banca
d'Italia, Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria,
Divisione analisi e interventi I, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma.
La domanda indica:
1) la denominazione, la sede legale e la direzione generale della
societa' istante;
2) la denominazione del fondo o del comparto le cui quote o
azioni si intendono offrire in Italia;
3) la denominazione della banca corrispondente, dei soggetti
incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del
soggetto, ove diverso dalla banca corrispondente, che cura i rapporti
con la clientela in Italia;
4) le complete generalita' e la veste legale della persona che la
sottoscrive;
5) l'elenco dei documenti allegati.
2. Documentazione da produrre.
La domanda di autorizzazione e' corredata dei documenti di seguito
elencati.
I) Documentazione relativa al modulo di vigilanza nel Paese di
origine:
a) un attestato dell'autorita' di vigilanza del Paese di origine
comprovante che:
l'OICR e' assoggettato a vigilanza e che la societa' di
gestione ovvero la societa' di investimento dispone di un'adeguata
struttura organizzativa, amministrativa e contabile; andranno, in
particolare, illustrati i controlli svolti nei confronti della
societa' di gestione o della societa' di investimento e quelli
attinenti ai prodotti gestiti;
l'OICR commercializza effettivamente nel Paese di origine le
proprie quote o azioni e che nei confronti del medesimo non risultano
procedimenti di revoca dell'autorizzazione o equivalenti ovvero altri
provvedimenti di rigore;
l'OICR ha adempiuto alle formalita' eventualmente richieste nel
Paese di origine per l'insediamento di una sede secondaria in Italia,
ove sia prevista tale struttura;
b) un attestato dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine
ovvero, ove l'autorita' in questione non rilasci questo tipo di
attestazioni, una dichiarazione a cura del legale rappresentante
dell'OICR che indichi i requisiti di onorabilita' e professionalita'
richiesti per i responsabili aziendali dell'OICR e le altre
condizioni per l'accesso al mercato dell'organismo previste dalla
normativa vigente nel Paese di origine.
II) Documenti relativi all'informativa da fornire al pubblico:
c) copia del regolamento di gestione del fondo o altro documento
equivalente ovvero copia dello statuto della societa' di investimento
e di eventuali ulteriori documenti costitutivi, muniti
dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorita' competente del
Paese di origine;
d) l'ultimo prospetto informativo ovvero l'ulteriore
documentazione di offerta trasmesso all'autorita' competente del
Paese di origine, munito di un attestato di tale autorita' in cui si
certifica che quello e' l'ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero
l'ultimo prospetto approvato ove questo e' oggetto di approvazione o
controllo preventivo;
e) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale
successiva, se pubblicate;
f) informazioni dettagliate sulle modalita' adottate per rendere
pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di
rimborso delle quote o azioni.
III) Documentazione relativa al modulo organizzativo:
g) una nota analitica sul modulo organizzativo che l'OICR intende
adottare per la commercializzazione in Italia delle quote o azioni e
per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei
partecipanti;
h) copia della convenzione stipulata con la banca corrispondente
in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;
i) nelle ipotesi in cui i rapporti con la clientela vengano
tenuti dalla sede secondaria in Italia dell'OICR, il certificato di
iscrizione nel registro delle imprese;
j) qualora l'organismo abbia conferito l'incarico di curare i
rapporti con la clientela a un intermediario di cui alla successiva
sezione VII, copia della convenzione stipulata;
k) elenco nominativo dei responsabili della sede secondaria in
Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela,
corredato della documentazione idonea a comprovare i poteri di
rappresentanza conferiti;
l) ai fini della verifica del possesso dei requisiti di
onorabilita' da parte dei responsabili dell'eventuale sede secondaria
in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela,
i medesimi documenti previsti per l'accertamento della sussistenza
dei requisiti in esame da parte degli esponenti di societa' di
gestione del risparmio e Sicav italiane.
IV) Altra documentazione:
m) una nota illustrativa dello schema di funzionamento dell'OICR
contenente le informazioni indicate nella sezione IV;
n) un documento contenente una sintetica descrizione del
programma dell'attivita' che l'OICR intende svolgere in Italia (con
riferimento all'attivita' iniziale, alle sue linee di sviluppo
nonche' alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei
prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e
all'espansione territoriale).
Tutti i documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera,
dovranno essere corredati della traduzione in lingua italiana munita
dell'attestazione di conformita' all'originale resa dal legale
rappresentante dell'OICR.
3. Rilascio dell'autorizzazione.
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione, sentita la Consob,
entro quattro mesi dalla data della ricezione della domanda di
autorizzazione, corredata della documentazione richiesta. La domanda
si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata presentata ovvero e'
pervenuta alla Banca d'Italia per lettera raccomandata A.R.
Se la documentazione presentata risulta incompleta, il termine e'
interrotto; in tale ipotesi, dalla data di ricezione della
documentazione integrativa, riprende a decorrere un nuovo termine.
La Banca d'Italia puo' altresi' sospendere il termine qualora
dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari
ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere
all'autorita' di vigilanza del Paese d'origine dell'OICR ulteriori
notizie.
Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data
comunicazione all'OICR interessato.
L'offerta al pubblico delle quote o azioni e' comunque subordinata
agli adempimenti connessi con l'approvazione e la pubblicazione del
prospetto informativo.
4. Decadenza e revoca dell'autorizzazione.
L'autorizzazione decade:
per effetto del venir meno anche di uno solo dei requisiti
richiesti per il rilascio della medesima;
nel caso in cui l'OICR sia destinatario, nel Paese d'origine, di
un provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro
provvedimento equivalente.
La decadenza e' dichiarata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
Della decadenza viene data comunicazione all'OICR interessato.
Fatti salvi i poteri della Banca d'Italia e della Consob previsti
dagli articoli 54 e 99 del testo unico, in caso di gravi
irregolarita' che abbiano riflessi sulle attivita' svolte nel
territorio dello Stato, l'autorizzazione e' revocata dalla Banca
d'Italia, sentita la Consob.

Sezione IV
Schema di funzionamento dell'OICR

non armonizzato
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia,
sentita la Consob - valuta la compatibilita' dello schema di
funzionamento dell'OICR istante rispetto a quelli previsti per gli
organismi italiani.
Detta valutazione di compatibilita' riguarda la conformita' dello
schema di funzionamento dell'OICR alla disciplina nazionale, con
particolare riferimento ai criteri generali definiti dal Ministro
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 37 del testo
unico.
Per consentire tale valutazione, l'OICR invia alla Banca d'Italia
una nota illustrativa, redatta in lingua italiana, nella quale
vengono illustrati in modo analitico almeno gli aspetti di seguito
indicati, ove non disponibili in altra documentazione allegata alla
domanda (in tal caso va indicato il punto del documento dove si trova
l'informazione):
A) le caratteristiche del prodotto offerto:
gli investimenti consentiti all'OICR e il grado di rischio
connesso alla sottoscrizione delle quote o azioni;
le categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle
quote o azioni, sia nel Paese di origine che in Italia;
le modalita' di partecipazione all'OICR, con particolare
riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote o
azioni nonche' all'ammontare minimo della sottoscrizione;
la forma (es. aperta o chiusa) dell'OICR;
la struttura giuridica (es. contrattuale o statutaria)
dell'OICR;
le regole prudenziali di investimento e frazionamento del
rischio cui e' soggetta l'attivita' di investimento;
l'informativa resa ai partecipanti.
B) il depositario:
l'esistenza di un depositario cui sia affidata la custodia dei
beni dell'OICR, in grado di assicurare lo stesso livello di
protezione degli investitori previsto dalle disposizioni italiane
vigenti.

Sezione V
Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR non armonizzato

L'OICR comunica alla Banca d'Italia, prima della loro
realizzazione, le modifiche relative:
1) allo schema di funzionamento dell'OICR (sezione IV);
2) al modulo organizzativo (sezione VII);
3) alla documentazione inviata ai sensi della precedente sezione
III, par. 2, punto II), lettere c), d), f).
La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le modifiche in
questione entro quattro mesi dalla data della ricezione della
comunicazione e della relativa documentazione. Si applicano le
disposizioni in materia di interruzione e sospensione del termine per
il rilascio dell'autorizzazione previste nella precedente sezione
III, par. 3.
L'OICR provvede, inoltre, a segnalare con la massima sollecitudine
alla Banca d'Italia il verificarsi per i rappresentanti della propria
sede secondaria in Italia di situazioni che incidono sul requisito di
onorabilita' e che comportano la decadenza o la sospensione dalla
carica.

Sezione VI
Documenti e informazioni a disposizione del pubblico

L'OICR mette a disposizione del pubblico sia presso il soggetto che
cura i rapporti con la clientela sia presso la banca corrispondente,
nonche' presso tutte le dipendenze di quest'ultima abilitate a
regolare le sottoscrizioni e i rimborsi:
1) l'indicazione del valore unitario delle quote o azioni
dell'OICR;
2) le informazioni cui e' prescritta la diffusione secondo la
normativa vigente nel Paese di origine, tradotti in lingua italiana;
3) un'informativa contabile integrativa - redatta in lingua
italiana - analoga a quella prevista per gli OICR italiani dalle
disposizioni nazionali vigenti per i casi in cui l'obbligo non
risulti gia' adempiuto, in tutto o in parte, con la predisposizione
della documentazione di cui al punto 2;
4) nel caso di OICR aventi forma statutaria, l'avviso di
convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle
delibere adottate.
I documenti di cui al punto 2) sono messi a disposizione del
pubblico entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Paese di
origine. Quelli di cui al punto 3) entro trenta giorni dalla loro
redazione. Le informazioni di cui al punto l) sono messe a
disposizione entro tre giorni dalla loro pubblicazione nel Paese
d'origine.
I partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere
gratuitamente una copia della documentazione di cui ai punti 2) e 3),
anche a domicilio.
Gli OICR pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale,
da comunicare alla Banca d'Italia:
1) con periodicita' almeno pari a quella di calcolo, il valore
unitario delle quote o azioni. Nella pubblicazione andra' indicata la
data cui si riferisce il valore delle quote o delle azioni;
2) l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee dei
titolari delle quote o azioni dell'OICR;
3) l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.

Sezione VII
Modulo organizzativo in Italia

1. Banca corrispondente.
Al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei
partecipanti residenti in Italia e la diffusione delle informazioni
di cui alla precedente sezione VI, l'OICR e il depositario stipulano
apposita convenzione con la banca corrispondente insediata in Italia
avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione
nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR
(sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).
L'OICR (eventualmente per il tramite del soggetto designato a
curare i rapporti con la clientela) e il depositario predispongono
con la banca corrispondente tutti i mezzi necessari per assicurare un
corretto ed efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. A tal
fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono
realizzati i flussi informativi necessari affinche' sia data
tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste
di riacquisto o rimborso delle quote o azioni e al pagamento dei
proventi alla data prestabilita dall'OICR.
Per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali
operazioni sono accesi presso la banca corrispondente conti intestati
all'OICR, con rubriche distinte per ciascun fondo comune o comparto.
2. Rapporti con la clientela.
I rapporti tra gli investitori in Italia e la sede statutaria ed
amministrativa dell'OICR all'estero sono curati dalla banca
corrispondente o da un altro soggetto all'uopo designato (la sede
secondaria in Italia dell'OICR, una societa' di gestione del
risparmio, un'impresa di investimento o una banca insediata in
Italia).
I responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR devono
essere in possesso di requisiti di onorabilita' e professionalita'
equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti
per l'assunzione di cariche presso societa' di gestione del
risparmio.
Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate unicamente
mediante Internet, i rapporti con la clientela potranno essere
intrattenuti avvalendosi esclusivamente della rete Internet (sito e
posta elettronica), a condizione che tali modalita' assicurino agli
investitori italiani i medesimi servizi prestati dal soggetto
incaricato di curare i rapporti con la clientela.
Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate
esclusivamente presso investitori istituzionali, la Banca d'Italia si
riserva la facolta' di valutare moduli organizzativi alternativi,
tenendo conto delle esigenze di efficienza e di tutela degli
investitori.
Il soggetto designato provvede a:
a) curare l'attivita' amministrativa relativa alle domande di
sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle
azioni o quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento di
cui al successivo par. 3;
b) attivare le procedure necessarie affinche' le operazioni di
sottoscrizione e di rimborso, nonche' quelle di pagamento dei
proventi, effettuate per il tramite della banca corrispondente
vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle
modalita' previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di
gestione;
c) effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di
conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo
versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte,
il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di
sottoscrizione;
d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo
delle quote o azioni, ove previsto;
e) intrattenere i rapporti con la clientela, ivi compreso l'esame
dei relativi reclami;
f) curare la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale
delle informazioni previste alla precedente sezione VI.
3. Soggetti incaricati del collocamento.
L'OICR stipula apposita convenzione con i soggetti incaricati del
collocamento in Italia, nella quale questi ultimi si impegnano a:
trasmettere all'OICR, entro il primo giorno lavorativo successivo
a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione, di
rimborso e di conversione;
depositare presso la banca corrispondente, entro il medesimo
termine, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato