IL CONSIGLIO
I. Premesso che il regolamento relativo alla istituzione del nuovo
sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici
(decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34)
prevede che:
1) l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici cura la
formazione, con riferimento alla sede legale, di elenchi delle
imprese qualificate su base regionale, da rendere pubblici tramite
l'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 11, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000);
2) sia istituito presso l'Osservatorio dei lavori pubblici il
casellario informatico delle imprese qualificate, da formarsi sulla
base delle attestazioni di qualificazione trasmesse dalle SOA e delle
comunicazioni inviate all'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici dalle stazioni appaltanti (art. 27, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000);
3) nel predetto casellario vanno inseriti in via informatica per
ogni impresa qualificata i seguenti dati (art. 27, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000):
a) ragione sociale, indirizzo, partita I.V.A. e numero di
matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere
di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di
qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio
precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la
data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica
del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o
laureato;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti
figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel
quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel
quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti
dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in
locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle
Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposta ai dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attivita';
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di
lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento
all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi
derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni
appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli
amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la
pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi
dell'art. 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'art.
10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche
indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio
dei lavori pubblici ritenute utili ai fini della tenuta del
casellario;
4) le imprese qualificate sono tenute a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro trenta giorni dal loro
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti generali previsti
dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
che sia intervenuta rispetto a quelli da esse posseduti alla data di
rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 27, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
5) le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare alla fine dei
lavori una relazione dettagliata sul comportamento delle imprese
esecutrici sulla base di una scheda tipo definita dall'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici (art. 27, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000). Scheda tipo che e' stata
approvata dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici con
determinazione n. 36 del 21 luglio 2000 e che e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
6) le notizie, le informazioni e i dati contenuti nel casellario
informatico sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio dei lavori
pubblici e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di
esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (art.
27, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni).
II. Considerato che il casellario informatico delle imprese
qualificate comprende una raccolta di notizie, informazioni e dati di
tipo eterogeneo che puo' essere riassuntivamente distinto in:
1) dati anagrafici delle imprese, dei propri legali
rappresentanti e dei propri direttori tecnici (art. 27, comma 2,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
2) dati inerenti la qualificazione delle imprese stesse (art. 27,
comma 2, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000);
3) dati inerenti le SOA che hanno rilasciato le attestazioni di
qualificazione, nonche' i lavori eseguiti, le risorse umane e quelle
tecniche relativi alle imprese qualificate (art. 27, comma 2, lettere
e), f), g), h), i) ed l) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000);
4) dati riguardanti le prestazioni previdenziali (art. 27, comma
2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
5) notizie e informazioni riguardanti le imprese qualificate
(art. 27, comma 2, lettere n), o) e p), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000);
6) notizie e informazioni riguardanti gli amministratori e dei
direttori tecnici delle imprese (art. 27, comma 2, lettera q), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
7) notizie e informazioni riguardanti i procedimenti di
aggiudicazione e di esecuzione dei lavori delle imprese qualificate
(art. 27, comma 2, lettere r), s) e t), del decreto del Presidente
della Repubbica n. 34/2000).
III. Ritenuto che:
a) alcune di tali notizie, informazioni e dati (numeri 1 e 2
della elencazione di cui alla precedente parte II della presente
determinazione) attengono alla identificazione delle imprese
qualificate e sono gia' inserite nei relativi previsti elenchi su
base regionale resi pubblici tramite l'Osservatorio dei lavori
pubblici (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
b) altre delle notizie, informazioni e dati (nu-meri 5, 6 e 7
della suddetta elencazione), pur inerendo a caratteristiche e
qualita' riservate delle imprese qualificate, vanno resi accessibili
alle stazioni appaltanti in quanto necessari ai fini
dell'accertamento sulla eventuale sussistenza di cause di esclusione
dalle gare di appalto (art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni);
c) altre delle notizie, informazioni e dati (nu-meri 3 e 4 della
suddetta elencazione), infine, concernono caratteristiche e qualita'
delle imprese qualificate, la cui conoscenza da parte delle stazioni
appaltanti e' irrilevante ai fini dell'ammissione alle gare in quanto
assorbiti nella conseguita qualificazione e sono previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000, come elementi da inserire
nel casellario informatico in quanto rilevanti ai fini dell'attivita'
di vigilanza e controllo dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici (art. 14, commi 2 e 3, e art. 16 del del decreto del
Presidente della Repubbica n. 34/2000).
Ritenuto pero' che le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma
2, lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni
sono tali soltanto quando affidano lavori del tipo previsto dalle
norme non si giustifica un accesso generalizzato al casellario
informatico e, cioe', senza limitazione di tempo o ambito; dovendo,
tuttavia, l'accesso essere consentito anche ad essi questo potra'
aversi su richiesta specifica e tramite l'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici.
IV. Per le esposte considerazioni, in base al combinato disposto
delle indicate norme, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici stabilisce che:
a) i dati riguardanti le imprese qualificate relativi alle
lettere da a), a d) del punto 3 delle premesse di cui alla precedente
parte I della presente determinazione, contenuti nel casellario
informatico, sono pubblici e sono inseriti, oltre che nel casellario
informatico, anche nell'elenco delle imprese qualificate su base
regionale;
b) le notizie e le informazioni riguardanti le imprese
qualificate relative cui alle lettere da n) a t) del punto 3 delle
predette premesse, contenute nel casellario informatico, sono a
disposizione delle stazioni appaltanti;
c) i dati riguardanti le imprese qualificate di cui alle lettere
da e), ad m) del punto 3 delle predette premesse, contenuti nel
casellario informatico, sono riservati e tutelati e sono a
disposizione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici ai
fini della sua attivita' di vigilanza e controllo nonche' per la
verifica a campione delle attestazioni di qualificazione rilasciate
dalle SOA (art. 14, commi 2 e 3 e art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000);
d) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per
le quali si verifichino variazioni dei requisiti di ordine generale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle
attestazioni, devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le
comunicazioni in merito alle suddette variazioni entro trenta giorni
dalla data del verificarsi delle variazioni stesse;
e) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione alla
data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel caso si siano verificate
variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 17, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 da esse
posseduti alla data del rilascio delle attestazioni, devono inviare
all'Osservatorio dei lavori pubblici le relative comunicazioni entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
f) i ritardi nelle comunicazioni o le mancate comunicazioni, di
cui alle precedenti lettere d) ed e), sono suscettibili di
provvedimenti sanzionatori del l'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici con annotazione nel casellario informatico ed avranno
rilevanza, ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera h), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive
modificazioni, quali cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedura di affidamento degli appalti e delle concessioni;
g) l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici provvedera'
ad inserire nel casellario informatico delle imprese qualificate le
notizie e le informazioni, relative alle lettere da n) a t) del punto
3 delle premesse di cui alla predecente parte I della presente
determinazione, con la procedura prevista dalla determinazione n.
16/23 del 5 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001;
h) le stazioni appaltanti devono trasmettere le relazioni sul
comportamento delle imprese esecutrici dei lavori pubblici entro
trenta giorni dalla data di compilazione del relativo conto finale
previsto dall'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 e successive modificazioni;
i) le stazioni appaltanti che, alla data di pubblicazione della
presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, non abbiano trasmesso le relazioni sul comportamento delle
imprese esecutrici, in relazione a lavori per i quali il conto finale
previsto dall'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 e successive modificazioni e' stato compilato dopo la data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 (1 marzo 2000), devono provvedere a trasmettere le relazioni
stesse entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
j) la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese
esecutrici di lavori pubblici deve essere inviata per i soli lavori
conseguenti ad appalti di importo superiore a euro 150.000 (L.
290.440.500) e, nel caso di associazioni temporanee oppure di
consorzi costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile o di
gruppi europei di interesse economico di cui all'art. 10, comma 1,
lettere d), e) ed e-bis) della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni, deve riguardare ciascuna delle imprese associate o
consorziate;
k) l'accesso all'elenco su base regionale delle imprese
qualificate avviene collegandosi al sito dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it)
nell'apposita sezione "Altri servizi" sottosezione "Qualificazione";
l) le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)
e b) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, a partire
dalla data del 1 marzo 2002, potranno acquisire le notizie, le
informazioni ed i dati riguardanti le imprese qualificate e relativi
alle lettere da a) a d) e da n) a t) del punto 3 delle premesse di
cui alla precedente parte I della presente determinazione
collegandosi al sito dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione
"Servizi per utenti registrati" sottosezione "Casellario
informatico";
m) le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)
e b), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, per
accedere al casellario informatico, dovranno preliminarmente
richiedere per via telematica il rilascio della Userid e della
Password collegandosi al sito dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione
"Servizi per utenti registrati" sottosezione "Casellario
informatico";
n) l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici provvedera'
all'invio della Userid e della Password direttamente alla stazione
appaltante richiedente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
o) i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge
n. 109/1994 e successive modificazioni possono, con riferimento ad
imprese che abbiano partecipato a gare da essi indette e ricadenti
nella disciplina di cui alla legge stessa, richiedere all'Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici le notizie e le informazioni
relative alle lettere da n) a t) del punto 3 delle premesse di cui
alla precedente parte I della presente determinazione e contenute nel
casellario informatico, mentre possono conoscere direttamente i dati
relativi alle lettere da a) a d) delle predette premesse in quanto
questi sono resi pubblici tramite gli elenchi su base regionale.
Roma, 16 gennaio 2002
Il Presidente: Garri
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato