LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI
SERVIZI RADIOTELEVISIVI
di seguito denominata "Commissione":
a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11
settembre 2002, sono stati convocati i comizi elettorali per
l'elezione suppletiva di un senatore nel collegio n. 10 della regione
Toscana (Pisa);
b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;
c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;
d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente
provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla RAI;
e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone:
Nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di
seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
all'elezione suppletiva indetta nel collegio senatoriale n. 10 della
regione Toscana (Pisa) per il 27 ottobre 2002 e si applicano alla
programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel
territorio della regione Toscana. Esse hanno effetto dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno
successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.
Art. 2.
Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna
elettorale nella regione Toscana
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la
programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Toscana ha
luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di
seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di
contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il
raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in
competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6
e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente
programmate dalla rete regionale RAI della Toscana di cui all'art. 4.
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e
10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati
dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente
nei contenitori di cui all'art. 5.
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i
relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia
ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella
regione Toscana non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del
Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio
regionale della Toscana, e non possono essere trattati temi di
rilevanza politica ed elettorale.
2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione
radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la
RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione
politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4,
e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 3.
Responsabilita' delle trasmissioni
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, la responsabilita' delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma
l, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche
testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti
candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del
Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio
regionale della Toscana e degli enti locali il cui territorio ricade
in quello del collegio senatoriale n. 10 della regione Toscana.
2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilita'
di un direttore di testata non e' da sola condizione sufficiente ad
attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria
di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
3. La riconduzione sotto la responsabilita' di un direttore di
testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a
tale responsabilita' deve essere comunicata, assieme alle ragioni di
tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla
comunicazione puo' non approvarla. Trascorso tale termine la proposta
di riconduzione si intende approvata.
Art. 4.
Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla
RAI
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI
programma nella regione Toscana trasmissioni di comunicazione
politica.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra
la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del
termine di presentazione delle candidature, gli spazi di
comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un
gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con
proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento
europeo;
c) il gruppo Misto della Camera dei deputati ed il gruppo Misto
del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano,
secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita'
con quelle di pariticita', le forze politiche, diverse da quelle di
cui ai punti a) e b), che di volta in volta rappresenteranno ciascun
gruppo.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile e'
ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera
a), in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi
parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera
b) e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera c), in
modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione
politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo
disponibile e' ripartito tra di essi in modo paritario.
5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili
il principio di pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere
realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche
nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di
esse abbia analoghe possibilita' di ascolto. E' altresi' possibile
realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti
che rivolgano domande ai partecipanti.
6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica
nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere
effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei
principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di
ciascun periodo settimanale di programmazione.
7. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma l, della legge
6 agosto 1990, n. 223.
Art. 5.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui
all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e
all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete
regionale in appositi contenitori.
2. I messaggi di cui al comma l possono essere richiesti dai
medesimi soggetti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.
3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI comunica alla
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il
numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti
di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto
della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni
di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono
riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione
della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui
all'art. 11 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta la quale:
a) e' presentata alla sede regionale della RAI nella regione
Toscana entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo
termine per la presentazione delle candidature;
b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i
limiti di legge;
c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende
avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero
fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche'
con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei
contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente
articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il
soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non
fruisce dello spazio ad esso assegnato non puo' recuperare tale
spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata
fruizione di tali spazi non pregiudica la facolta' degli altri
soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati,
anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a
loro originariamente assegnato.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
Art. 6.
Tribune elettorali
1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la
RAI organizza e trasmette nella regione Toscana tribune
politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la
formula del confronto o quella della conferenza stampa.
2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse
anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'art. 4, comma 2.
3. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse
successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle
candidature, partecipano unicamente i candidati.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.
5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale
della RAI.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni,
ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo'
proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve
tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni
televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da
garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto
delle corrispondenti televisive.
8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la
registrazione e' effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa
in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono
parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di
dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia.
10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile con il
consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori
modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione
delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione
tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta
richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art.
10.
Art. 7.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed
i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare
rigore, ai criteri dell'imparzialita', dell'indipendenza e della
obiettivita', di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse
forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera
particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che
gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter
attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico
orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di
candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e
l'imparzialita' dell'informazione, e che nei notiziari propriamente
detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza
dei soggetti di cui all'art. 2, comma l, lettera d).
Art. 8.
Programmi dell'accesso e tribune tematiche regionali
1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Toscana
e' soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento,
alla disciplina di cui all'art. 2, comma l, lettera d).
2. Le tribune tematiche regionali della regione Toscana sono
sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla
data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.
Art. 9.
Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle
candidature
1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del
presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione
Toscana una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli
adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle
candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e
trasmette altresi' una scheda televisiva ed una radiofonica che
illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con
particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita' di
espressione del voto.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o
tribune.
Art. 10.
Comunicazioni e consultazione alla Commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione,
sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di
Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per
l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in
particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra
questione controversa.
Art. 11.
Responsabilita' del Consiglio di amministrazione e del Direttore
generale della RAI
1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della
RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore
competente.
Art. 12.
Pubblicita' del provvedimento
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2002
Il presidente: Petruccioli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato