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Gazzetta Ufficiale N. 230 del 01 Ottobre 2002

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2002
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Provvedimento n. 13).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta
destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e
di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
il quale demanda al Garante il compito di promuovere la
sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca
scientifica;
Visto l'art. 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di
ricerca scientifica;
Visto altresi' l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, come modificato dall'art. 12, comma 6, del
decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere
sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di
buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito
del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base
al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante
entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti
pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare alla
redazione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da
rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di
statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE,
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia
consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto
modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo
2000, n. 152, contenente le norme per la definizione dei criteri e
delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati
partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio
2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema
statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica
nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il presidente dell'ISTAT,
su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito
del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome
dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001
sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche
separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli 6, comma
1, e 10, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, deve
disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di
fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica
ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con
l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei
dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in
materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della
legge n. 675/1996, nonche' agli articoli 6 e 10, 11 e 12 del decreto
legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;

Dispone
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del
Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2002
Il presidente: Rodota'

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

Preambolo

Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione di
dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati
dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione
statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettivita', si
svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla
riservatezza e del diritto all'identita' personale.
Il codice e' sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10,
comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica
ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del
Sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalita' di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione e' effettuata ispirandosi alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di attivita' statistica
e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del
18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli articoli 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18,
adottata il 30 settembre 1997;
f) all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
dell'Unione europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente
codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialita'
e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in
particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di
dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o
sulla base di finanziamenti pubblici.

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Ambito di applicazione

l. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per
scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano
al Sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma
statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica,
in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi
trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli
uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le
disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n.
322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nel presente codice.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito
denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si
intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento
effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione,
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del
programma statistico nazionale o per effettuare informazione
statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di
cui all'art. 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno
collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di
caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una
rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti
conoscibili da chiunque;
d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o
riferibili i dati trattati.

Art. 3.
Identificabilita' dell'interessato

l. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con
l'impiego di mezzi ragionevoli, e' possibile stabilire
un'associazione significativamente probabile tra la combinazione
delle modalita' delle variabili relative ad una unita' statistica e i
dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti
dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili
oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori
informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto
identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilita' di
pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai
sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria,
imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la
produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato puo'
ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in
termini di probabilita' di identificare l'interessato stesso tenendo
conto dei dati comunicati o diffusi, e' tale da far ritenere
sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere
all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione
dei diritti degli interessati che puo' derivarne, avuto altresi'
riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre.

Art. 4.
Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

l. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto
dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita'
alle quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia
prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori
assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia.
Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del
livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche
non sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il
risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla
natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti
tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano
possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza
nel caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione
presentino la medesima modalita' di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio'
risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive
anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il
rischio di identificazione deve essere per quanto possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di
identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai
criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce anche le
modalita' di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione
per la garanzia dell'informazione statistica.

Art. 5.
Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati

1. I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico
nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o
trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola
in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come
introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e
specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere
raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati,
per garantire la legittimita' del trattamento medesimo e' necessario
che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso
sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati
i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio'
risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente
sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal
Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie
di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma
statistico nazionale.
3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali
interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano
particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il
consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto. In
tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e
dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal titolare
del trattamento per tre anni.

Capo II
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 6.
Informativa

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della legge,
all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali
dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico e'
rappresentata l'eventualita' che essi possono essere trattati per
altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dai decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti
presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a
quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della
legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento e'
incluso nel programma statistico nazionale o e' oggetto di
pubblicita' con idonee modalita' da comunicare preventivamente al
Garante il quale puo' prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa
alla persona presso la quale i dati sono raccolti puo' essere
differita per la parte riguardante le specifiche finalita', le
modalita' del trattamento cui sono destinati i dati, qualora cio'
risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine
- in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purche'
il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il
completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato
non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la
comunicazione, a meno che cio' comporti un impiego di mezzi
palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca
deve redigere un documento - successivamente conservato per almeno
due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i
soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della legge - in
cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si e'
ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa
differita, nonche' le modalita' seguite per informare gli interessati
quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il
differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi
dell'indagine sono tali da consentire ad un oggetto di rispondere in
nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato puo' essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.

Art. 7.
Comunicazione a soggetti
non facenti parte del Sistema statistico nazionale

1. Ai soggetti che non fanno parte del Sistema statistico
nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni
campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne
permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di
universita' o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa'
scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e
di ricerca scientifica effettuati fuori dal Sistema statistico
nazionale, di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e'
consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti
del Sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del Sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione
dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano
rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla
base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da
quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di
immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che
utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai
ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo
una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio
stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento
che ha originato i dati, i soggetti del Sistema statistico nazionale
possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di
universita', altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalita'
di ricerca, purche' sia garantito il rispetto delle condizioni
seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del Sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli
di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al
progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come
vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le
norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali contenute anche nel presente codice.
4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati
di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente
previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati
oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i
dati a terzi.

Art. 8.
Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale

l. La comunicazione di dati personali, privi di dati
identificativi, tra i soggetti del Sistema statistico nazionale e'
consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento
delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente, espressamente
determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei
principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita'
statistiche tra i soggetti del Sistema statistico nazionale e'
consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le
finalita' perseguire ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per
gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora
il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti
il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei
principi di pertinenza e di stretta necessita'.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole
finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per
gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo nei
limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge
e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.
Autorita' di controllo

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del
presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente
art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

Capo III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

Art. 10.
Raccolta dei dati

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione
nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e
nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di
rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e
la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresi' alla
designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalita'
di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si
attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle
istruzioni ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della legge e di
cui all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento
che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e
consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come
artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati
attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo
espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e
delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della
raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati
personali di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis della legge.

Art. 11.
Conservazione dei dati

l. I dati personali possono essere conservati anche oltre il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono
stati raccolti o successivamente trattati, in conformita' all'art. 9
della legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi,
i dati identificativi possono essere conservati fino a quando
risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unita' di
rilevazione;
costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi
informativi;
altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente
documentato per le finalita' perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono
conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne
differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile in
ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato.

Art. 12.
Misure di sicurezza

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma
1, della legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del
medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i
differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla
natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei
trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste
dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge.

Art. 13
Esercizio dei diritti dell'interessato

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della
legge, l'interessato puo' accedere agli archivi statistici contenenti
i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica
o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile
per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento
annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste
dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi
nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti
significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici
connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla
variazione se le modifiche richieste contrastano con le
classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in
conformita' alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

Art. 14.
Regole di condotta

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per
motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati
personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio
comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli
scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da
evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme
alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di
cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non
possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi
privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata
documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei
dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione
delle metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici
devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli
utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati
personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al
comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente
codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto
d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento
adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali
disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate
dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al
responsabile o al titolare del trattamento.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato