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Gazzetta Ufficiale N. 230 del 01 Ottobre 2002

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 settembre 2002
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana fissata per il giorno 27 ottobre 2002. (Deliberazione n. 174/02/CSP).

TITOLO I Disposizioni generali

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17
settembre 2002;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente
"Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica";
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 2002 sono stati convocati per il giorno 27 ottobre 2002 i
comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel
collegio uninominale n. 10 della regione Toscana;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi,
relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso
ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione
suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10
della regione Toscana, fissata per il giorno 27 ottobre 2002, al fine
di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e
parita' di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera
a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento
europeo;
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le
coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che
concorre all'elezione nel collegio uninominale.

TITOLO II Radiodiffusione sonora e televisiva
Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva e radiofonica locale
che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Toscana dedica
alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma
1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per
il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma
1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei
rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai
soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b),
in modo paritario;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo
paritario, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto
II).
2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le
ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria
compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari
delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati dalle
emittenti radiofoniche o televisive locali al competente comitato
regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.

Capo II MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali che diffondano le proprie
trasmissioni nella regione Toscana, le quali accettano di trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
non in contraddittorio di candidati e programmi, hanno altresi'
facolta' di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti
a pagamento.
2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi
autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della
medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei
messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi
per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta
per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari
nelle stesse fasce orarie.

Art. 5.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le
seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati
dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a
parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento
alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne'
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59;
seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59;
quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito
gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le
seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati
dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per
ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai
messaggi a titolo gratuito;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a
pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 7.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano
di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che
si avvalgono della facolta' di diffondere messaggi politici
autogestiti a pagamento:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede
dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento,
che puo' essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti
gratuiti e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento,
resi disponibili sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato
regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a),
nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN per i
messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/2/EN per i messaggi
politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito
web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di
presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a
trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax,
alle emittenti e al competente comitato regionale per le
comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale
fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN per i
messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/3/EN per i messaggi
politici autogestiti a pagamento, resi disponibili nel predetto sito
web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 8.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approva la
proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni, ai
fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti
gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in
relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del
decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del competente comitato regionale per le comunicazioni, alla presenza
di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato,
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di
ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di
presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 10.
Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali
fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la
parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e
l'imparzialita' dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di
informazione, riconducibili alla responsabilita' di una specifica
testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a) la presenza di candidati e' ammessa solo in quanto risponda
all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita'
dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non
attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualita' della
cronaca;
b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei
candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le
posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione
vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con
riferimento alle pari opportunita' tra i due sessi, evitando
sproporzioni nelle cronache e nelle riprese. Resta salva per
l'emittente la liberta' di commento e di critica che, in chiara
distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il
rispetto delle persone.
2. Fermo il disposto del precedente comma 1, nel periodo ivi
previsto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti
politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e
degli enti locali della regione Toscana, e' vietata in tutte le altre
trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti.
3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque
trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori
dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un
comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e
allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 11.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e
terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di
radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un
partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai
sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per
tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso
sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.

Art. 12.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le
registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno
della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a
conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni
dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione
di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla
commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III Stampa quotidiana e periodica

Art. 13.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano
diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima
delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a
dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito
comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla
diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica
si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile
dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella
di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione
del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui e'
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di
testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del
presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e
le pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui
al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di
mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e
salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche,
la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 14.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
"messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto
politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.

Art. 15.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle
stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono
tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici,
nonche' le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di
candidati e candidati.

TITOLO IV Sondaggi politici ed elettorali

Art. 16.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati
in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi',
la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche'
esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o
pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi
politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota
informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le
seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza
il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non
rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di
riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi
soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella
loro integralita' e corredati della "nota informativa" di cui al
medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' sempre evidenziata
con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2
viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito
sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
"nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V Vigilanza e sanzioni

Art. 17.
Compiti del comitato regionale per le comunicazioni

1. Il competente comitato regionale per le comunicazioni assolve,
nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli
previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle
emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la
concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i
relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i
provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito
all'art. 18 del presente provvedimento.

Art. 18.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, nonche' di quelle emanate dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio
dall'Autorita', al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico
interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere
inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati
dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri
destinatari indicati dalla legge.
4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede
direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e
periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale
fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso
l'Autorita' stessa.
6. I procedimenti riguardanti le eminenti radiotelevisive locali
sono istruiti sommariamente dal competente comitato regionale per le
comunicazioni, che formula le relative proposte all'Autorita' secondo
quanto previsto al comma 8.
7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti
radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1,
provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle
registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del
competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso,
anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria
sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato
ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione
politica, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette
atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al
comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito
presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso
dell'Autorita' medesima.
9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala
tempestivamente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le
attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di
mancata attuazione della vigente normativa.
10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni
collabora, a richiesta, con il comitato regionale per le
comunicazioni.
11. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica il
rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1,
comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni
della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate
dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono
evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni,
qualora ne venga accertata la responsabilita'.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito
web della stessa Autorita': www.agcom.it
Roma, 17 settembre 2002
Il presidente: Cheli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato