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Gazzetta Ufficiale N. 232 del 03 Ottobre 2002

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 agosto 2002, n. 219
Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 23, della legge 6 marzo 1976, n. 51,
"Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50,
recante norme sulla navigazione da diporto" il quale delega al
Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i
trasporti l'emanazione di un apposito regolamento contenente le norme
di sicurezza cui dovranno attenersi le unita' da diporto in relazione
alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca
costiera (locale e ravvicinata);
Visto l'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, che demanda ad altro decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di
stabilire le caratteristiche tecniche e i requisiti delle zattere di
salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto,
nonche' le modalita' e la scadenza delle revisioni periodiche;
Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento
e del Consiglio, del 22 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 2359 del 16 luglio 2002, e il relativo
nulla-osta, di cui al foglio n. 11433 19.3.13/2 del 17 luglio 2002,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le caratteristiche tecniche ed i
requisiti delle zattere di salvataggio, di capacita' compresa fra 4 e
12 persone, destinate esclusivamente alle unita' da diporto, nonche'
le modalita' e la scadenza delle revisioni periodiche.
2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) Unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
c) Zattera: la zattera di salvataggio utilizzata come mezzo
collettivo di salvataggio pneumatico idoneo a sostenere ed a
mantenere in vita persone in pericolo dopo l'abbandono nave.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante
"Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971,
n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74,
cosi' recita:
"Art. 23. - Il Ministro per la marina mercantile, di
concerto con il Ministro per i trasporti, emanera', entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui
dovranno attenersi le unita' da diporto in relazione alle
loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca
costiera (locale e ravvicinata).
All'entrata in vigore del regolamento suddetto
cessera', per i natanti di cui al precedente comma,
l'applicazione delle norme per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare, contenute nel
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.".
- L'art. 23, comma 1, lettere a) e b) del decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante: "Regolamento
di sicurezza per la navigazione da diporto", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87, cosi'
recita:
"1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di
validita' dei mezzi di salvataggio e dei segnali di
soccorso;
b) le modalita' e la scadenza delle revisioni
periodiche delle zattere di salvataggio.".
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998 (Procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 204 del 21 luglio
1998.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- L'art. 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e
del Consiglio del 22 giugno 1998, cosi' recita:
"Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale e
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal
progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo
delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
secondo le modalita' summenzionate qualora essi apportino
al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne
alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il
calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano piu rigorosi le specificazioni o i
requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza gia'
esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della
direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del
caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art.
1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le
osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o
degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della
misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare
allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola
tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto,
per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente
articolo non sono considerate riservate, a meno che lo
Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta
esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere
motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui
all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
precauzioni, hanno la facolta' di consultare, ai fini di
una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono
appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una
misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono
effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente
che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro
della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere
presa nel quadro di altri atti comunitari.".

Art. 2.
Requisiti

1. Le zattere di salvataggio da utilizzare sulle unita' da diporto
devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione,
ad esclusione di quelle di cui al comma 2.
2. Possono essere utilizzate, a bordo delle unita' da diporto,
zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il
diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di
uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma
o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la
commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o
regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a
quello perseguito dalla presente regolamentazione al fine della
sicurezza della vita umana in mare.

Art. 3.
Caratteristiche costruttive

1. Le zattere di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono avere le
caratteristiche costruttive descritte nell'allegato A al presente
decreto.

Art. 4.
Materiali

1. I materiali da utilizzare per la costruzione delle camere di
galleggiabilita', del fondo, del supporto della tenda e della tenda
possono essere tessuti impermeabilizzati spalmati o rivestiti da un
solo lato o da entrambi i lati. Il tessuto di supporto deve essere
imputrescibile.
2. I tessuti impermeabilizzati devono avere le caratteristiche di
cui alla tabella riportata nell'allegato B.
3. Le metodologie di prova devono corrispondere alle indicazioni
contenute nell'allegato C.

Art. 5.
Prove sui prototipi

1. Le prove sui prototipi devono essere effettuate con le modalita'
descritte nell'allegato D.

Art. 6.
Istruzioni e documenti della zattera

1. Il fabbricante deve fornire le seguenti istruzioni, stampate da
un solo lato su un foglio resistente all'acqua, da affiggere
sull'unita' da diporto e possibilmente in prossimita' della zattera
di salvataggio. Tali istruzioni devono contenere:
a) le istruzioni sulla messa a mare della zattera;
b) le istruzioni su come raddrizzare la zattera (nel caso si
gonfiasse capovolta);
c) una rappresentazione della zattera gonfiata con l'indicazione
della posizione dell'ancora galleggiante, dell'anello galleggiante e
delle valvole di gonfiamento;
d) le operazioni da effettuare non appena si sale sulla zattera,
ed in particolare come:
1) tagliare la barbetta ed allontanarsi dall'imbarcazione;
2) attivare l'ancora galleggiante;
3) chiudere le aperture;
4) mantenere la zattera in buone condizioni e asciutta,
gonfiare il fondo (se gonfiabile), ricercare eventuali perdite e
ripararle.
2. Assieme alla zattera deve essere fornito un manuale per il
proprietario contenente almeno le seguenti informazioni:
a) nome del fabbricante o marchio commerciale;
b) descrizione della zattera;
c) informazioni per il trasporto e lo stivaggio;
d) istruzioni per l'impiego;
e) consigli sulla sopravvivenza a bordo;
f) istruzioni per la manutenzione e la revisione della zattera.
3. Ogni zattera deve essere fornita con una carta di
identificazione che deve riportare le seguenti informazioni:
a) nome del fabbricante o marchio commerciale;
b) modello della zattera;
c) numero di matricola della zattera;
d) idoneita' della zattera al tipo di navigazione: (in questo
campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di
utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero
utilizzo in zone di mare delimitate);
e) capacita' della zattera in persone;
f) tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ovvero solo per le zattere di cui all'articolo 2, comma 2, dovranno
essere indicati gli estremi dell'approvazione rilasciata da un altro
Paese comunitario o dello spazio economico europeo ovvero in mancanza
di una formale approvazione gli estremi della norma tecnica
obbligatoria che rendono le zattere idonee all'uso sulle unita' da
diporto nel Paese nel quale sono fabbricate o commercializzate;
g) numero e data del decreto ministeriale di approvazione (solo
per le zattere approvate in Italia);
h) data del confezionamento;
i) registrazione di tutte le revisioni effettuate comprensive del
nome della stazione di revisione, del timbro e della firma del
responsabile.
4. All'interno di ogni zattera deve essere inserito un libretto
d'uso contenente le seguenti informazioni:
a) il tipo di equipaggiamento o la lista delle dotazioni di
emergenza;
b) informazioni sull'impiego della zattera;
c) istruzioni per la sopravvivenza a bordo;
d) registrazione di tutte le revisioni effettuate con
l'indicazione della stazione di revisione, il tipo di intervento
eseguito, l'equipaggiamento sostituito, la data, il timbro e la firma
del responsabile dell'operazione. Le predette informazioni possono
anche essere contenute in un foglio separato;
e) una rappresentazione della zattera gonfiata con l'indicazione
della posizione dell'ancora galleggiante, dell'anello galleggiante e
delle valvole di gonfiamento;
f) istruzioni sulle azioni immediate da effettuare subito dopo
l'imbarco sulla zattera, quali ad esempio:
1) il taglio della barbetta ed allontanamento dall'unita' in
pericolo;
2) l'attivazione dell'ancora galleggiante;
3) la chiusura delle aperture di accesso;
4) il mantenimento della zattera in condizioni operative,
svuotamento dell'acqua imbarcata, gonfiamento del fondo, ricerca di
eventuali perdite d'aria dai tubolari e loro eventuale riparazione.
5. Il manuale per il proprietario e la carta d'identificazione
possono essere contenuti in un unico documento.
6. Il libretto d'uso della zattera deve essere redatto su supporto
resistente all'acqua.
7. Istruzioni, manuale e libretto d'uso devono essere redatti in
lingua italiana. E' raccomandato l'impiego di pittogrammi.

Art. 7.
Marcatura

1. La zattera ed il suo contenitore devono essere marcati e
contrassegnati come specificato nella tabella di cui all'allegato E.

Art. 8.
Modalita' di revisione della zattera

1. Il fabbricante delle zattere di salvataggio deve mettere a
disposizione dei propri clienti almeno una stazione di revisione con
personale qualificato ed attrezzature adeguate.
2. La stazione di revisione deve avere i requisiti stabiliti dal
paragrafo 1 dell'annesso alla risoluzione IMO A.761 (18).
3. Il fabbricante deve fornire all'Amministrazione un elenco
costantemente aggiornato delle stazioni di revisione autorizzate ad
effettuare i controlli delle zattere ed il regolamento cui sono
obbligate ad attenersi. Una copia del regolamento deve essere posta a
disposizione del cliente o del suo rappresentante. Il regolamento
deve indicare:
a) le norme di riferimento per i test di controllo;
b) le istruzioni per le riparazioni;
c) la durata dei materiali di armamento per i quali sono previste
date di scadenza.
4. Presso ogni stazione di revisione deve essere affissa una lista
delle attrezzature in dotazione e dei pezzi di ricambio di cui puo'
permanentemente disporre la stazione medesima per ciascun fabbricante
di zattere.


Nota all'art. 8:
- Per la risoluzione IMO A. 761(18) si veda nella
regola III/20 della Convenzione internazionale Solas 74
(83) come emendata dalla risoluzione IMO MSC47 (66)
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 1998, n. 174.

Art. 9.
Periodicita' delle revisioni

1. Le zattere di salvataggio devono essere sottoposte a controlli
periodici biennali.
2. Ai controlli di cui al comma 1 possono assistere il proprietario
od un suo rappresentante.
3. I controlli periodici di cui al comma 1 devono essere effettuati
dalle stazioni di revisione autorizzate dal fabbricante e devono
riguardare la parte pneumatica, gli accessori e le dotazioni della
zattera, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa
operativa. I risultati delle verifiche e degli interventi effettuati
devono essere riportati in un apposito certificato di revisione, di
cui una copia deve essere consegnata al proprietario ed una
conservata presso la stazione. Quest'ultima deve attestare l'avvenuta
revisione sia sulla carta di identificazione che sul libretto d'uso
della zattera.
4. La prova idraulica delle bombole deve essere effettuata almeno
ogni 5 anni, tuttavia se la scadenza di tale periodo e' precedente
alla successiva revisione biennale, la prova deve essere effettuata
durante la revisione. Le bombole devono essere provate, inoltre,
prima di ogni ricarica conseguente all'uso e ad ogni perdita di gas
che abbia provocato una diminuzione di peso del gas pari al minore
dei seguenti valori: 5% del peso del gas o 250 grammi.
5. Ogni sei anni dal primo confezionamento, riportato sulla carta
di identificazione, la zattera deve essere sottoposta a visita
speciale che, a scelta del fabbricante, puo' avvenire direttamente
presso la fabbrica o presso una stazione di revisione autorizzata
dallo stesso per tale scopo, e deve comprendere almeno:
a) una prova di sovrappressione del 25% della pressione di
esercizio della zattera della durata di 30 minuti seguita da una
prova di tenuta alla pressione di esercizio della durata di 6 ore. La
caduta di pressione alla fine della prova di tenuta non deve essere
superiore al 30%, tenuto eventualmente conto delle variazioni di
temperatura e pressione atmosferica;
b) un esame generale della zattera con particolare attenzione ai
tessuti impermeabilizzati utilizzati per la costruzione delle parti
pneumatiche e per la tenda;
c) un esame dell'armamento e degli accessori.
6. In ogni caso se, durante un controllo periodico ovvero in altra
occasione, si dovesse constatare una usura anomala della zattera o
dei suoi accessori, la stazione di revisione, in accordo con il
proprietario della zattera, deve procedere alle prove previste per la
visita speciale di cui al comma 5.

Art. 10.
Norma transitoria

1. Le zattere di salvataggio gia' installate a bordo delle unita'
da diporto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dichiarate conformi dal costruttore al decreto del
Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n. 338, devono essere sottoposte
alla visita speciale di cui all'articolo 9, comma 5, in occasione
della prima revisione successiva al 31 dicembre 2002 e comunque non
oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La produzione delle zattere di salvataggio conformi alle norme
del decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977 puo'
continuare per i tre mesi successivi all'entrata in vigore del
presente decreto. Al termine di tale periodo, le zattere potranno
essere installate a bordo non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, a condizione che il costruttore dichiari
preventivamente all'Amministrazione la loro consistenza, corredando
tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con un
elenco contenente i seguenti dati:
a) tipo e modello;
b) numero di serie;
c) luogo di deposito.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata dal
rivenditore direttamente alla capitaneria di porto competente per
territorio, che ne trasmettera' copia all'Amministrazione.
4. Una copia della dichiarazione di cui ai commi precedenti, il cui
originale sara' vistato dall'Amministrazione o dalla capitaneria di
porto, dovra' accompagnare ogni zattera installata a bordo delle
unita' da diporto successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.


Note all'art. 10:
- Il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, recante:
"Caratteristiche e requisiti delle zattere di salvataggio
gonfiabili per la nautica da diporto" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n. 338.
- Per il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, vedi
nelle note all'art. 10, comma 1.

Art. 11.
Procedure per ottenere il riconoscimento di tipo approvato

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di tipo approvato deve
essere inoltrata, ovvero inviata mediante il servizio postale, al
"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto - Ponte dei Mille - Genova".
2. La domanda di cui al comma 1, redatta in carta legale, deve
essere corredata da una relazione tecnica in lingua italiana,
contenente gli esiti delle prove effettuate ai fini dell'accertamento
della rispondenza ai requisiti stabiliti dal pertinente regolamento
ed attestante la conformita' del prodotto ai detti requisiti.
3. La relazione tecnica deve essere redatta da qualificato
Organismo notificato secondo le previsioni di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,
n. 407, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione
alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento
marittimo.
4. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica esclusivamente
alle zattere da utilizzare sulle unita' da diporto nazionali per le
quali il produttore, sia esso nazionale che comunitario o
appartenente ad uno Stato dello SEE, chiede il riconoscimento in
Italia e per quelle prodotte in altri Paesi comunitari o dello SEE
sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
5. Qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario, il prodotto
puo' essere sottoposto ad ulteriori verifiche o prove, previa
comunicazione all'interessato. Le relative spese saranno poste a
carico del richiedente il riconoscimento di tipo approvato.
6. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2,
l'Amministrazione puo' richiedere comunque l'approvazione nazionale
delle zattere, secondo la procedura di cui al presente articolo,
qualora abbia fondati motivi per ritenere che nonostante
l'approvazione, la certificazione o la conformita' alle norme del
Paese d'origine le zattere commercializzate in Italia o installate a
bordo di unita' da diporto nazionali, non presentino sufficienti
garanzie in termini di sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 12 agosto 2002
Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 136


Nota all'art. 11:
- L'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: "Regolamento
recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e
98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, cosi' recita:
"4. La valutazione della conformita' di cui al comma 2
e' effettuata, secondo le procedure di cui all'art. 9,
dall'amministrazione che intende esercitarla in qualita' di
organismo notificato, nonche' dagli organismi notificati di
cui all'art. 7 o da quelli notificati alla Commissione
europea dagli altri Stati membri dell'Unione europea, per i
compiti ad essi assegnati.".
Nota all'allegato A, comma 7, lettera a) (b):
- Il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 387,
recante: "Regolamento recante norme per l'individuazione
delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di
validita' dei segnali da soccorso, da utilizzare
esclusivamente sulle unita' da diporto" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257.

ALLEGATI


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato