Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale delle politiche
comunitarie e internazionali -
Div. VII - Div. FEOGA
All'A.P.T.I.
Al1'UNITAB
Alla Coldiretti - Dip. Econ. Co.
All'O.N.T. Italia
Alla Conf.ne Italiana Agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I
Alla Confcooperative
Federagroalimentare
All'ANCA Lega Coop
Alla O. I. Interbright
Alla O. I. Interorientali
All'Associazione Interprofessionale
Tabacco
All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani
Alla S.G.S.
All'Ufficio Tecnico - Sede
e, per conoscenza:
Al Comando Carabinieri - Politiche
agricole
In applicazione della normativa comunitaria recata dal reg.to UE n.
2848 della Commissione del 22 dicembre 1998, titolo II, capitolo I, e
dal reg.to UE n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 che
modifica il reg.to UE n. 2848/98, si riportano di seguito le
modalita' operative a cui le associazioni devono ottemperare, ai fini
del riconoscimento, o del mantenimento dello stesso per il raccolto
2003.
Obblighi dell'associazione
L'associazione deve:
a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;
b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la
produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;
c) determinare e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di
produzione e d'immissione sul mercato, segnatamente per quanto
riguarda la qualita' dei prodotti e l'applicazione di pratiche
colturali, nonche' procedere eventualmente all'acquisto di sementi,
concimi e altri mezzi di produzione;
d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attivita' e ne
limiti le finalita' al settore del tabacco greggio; lo statuto deve
prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:
di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad
essere commercializzata tramite l'associazione;
di conformarsi alle norme comuni di produzione;
il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme:
1) l'associazione di produttori non puo' esercitare l'attivita'
di prima trasformazione del tabacco;
2) un produttore di tabacco non puo' appartenere a piu' di
un'associazione;
e) disporre, ai sensi del Regolamento CE n. 2848/98, di attestati
di quote per una quantita' non inferiore a 2.700 tonnellate;
f) prevedere nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai
membri la facolta' di recedere dall'associazione, con effetto per il
raccolto successivo, a condizione che:
siano stati associati per un periodo di almeno un anno;
ne diano comunicazione scritta all'associazione entro il 31
ottobre (fa fede ai fini del termine il timbro postale della data di
invio della comunicazione di recesso).
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative
o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione
o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze
finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero
impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;
g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue
attivita', qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del
Mercato comune e all'attuazione degli obiettivi generali del
Trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla
nazionalita' o sul luogo di stabilimento:
dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;
dei suoi partner economici;
h) avere personalita' giuridica o possedere la capacita'
necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto
di diritti e di obblighi;
i) tenere una contabilita' tale da permettere all'autorita'
competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione
dell'aiuto specifico;
j) non avere una posizione dominante nella Comunita', salvo cio'
sia necessario al conseguimento delle finalita' enunciate dall'art.
39 del Trattato;
k) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi
membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) al
piu' tardi a decorrere dalla data:
dalla quale ha effetto il riconoscimento;
dalla loro adesione, qualora sia stata posteriore al
riconoscimento.
Relativamente alla lettera e), si fa presente che con circolari n.
167/G del 2 marzo 1999 e n. 72/G del 24 maggio 2000, il MI.P.A.F., in
applicazione della normativa comunitaria ha fissato per il raccolto
1999 il limite quantitativo a tonnellate 2.700. Considerato che a
tutt'oggi non e' stata emanata alcuna disposizione che vari tale
limite quantitativo, anche per il raccolto 2003 viene considerato il
limite quantitativo di 2.700 tonnellate, gia' stabilito per i
raccolti dal 1999 al 2002.
Relativamente alla lettera g), si evidenzia che il reg.to UE della
Commissione n. 2162/99 del 12 ottobre 1999 ha integrato le
disposizioni stabilite all'art. 3 del reg.to n. 2848/98, prevedendo
che l'associazione di produttori puo' limitare il suo campo
d'attivita' ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo
produttore che produce tabacco, sia all'interno che all'esterno delle
zone di produzione in questione, puo' tuttavia diventare membro di
tale associazione di produttori per la totalita' della sua
produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga
dalle zone di produzione di competenza della stessa associazione.
Domanda e documentazione
Al fine di consentire all'AGEA di adottare i provvedimenti relativi
al riconoscimento:
le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima
volta dovranno inviare al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio tabacco,
via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 23 ottobre 2002
(a tal fine fara' fede il timbro di accettazione dell'AGEA) la
seguente documentazione:
1) domanda di riconoscimento firmata dal legale rappresentante,
con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso e
copia del documento attestante il possesso della P. Iva e C.F.;
2) atto costitutivo e statuto aggiornato dell'Associazione;
3) domanda e delibera di adesione delle cooperative e/o
associazioni aderenti;
4) atto costitutivo e statuto aggiornato di ogni singola
cooperativa e/o associazione aderente;
5) estratto autentico del libro dei soci dell'Associazione;
le associazioni di produttori gia' riconosciute, in applicazione
del reg.to n. 2848/98 e del reg.to n. 2162/99, per il raccolto 2002,
al fine di ottenere il mantenimento del riconoscimento, dovranno
inviare al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro
n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 15 novembre 2002 (fara' fede
il timbro di accettazione dell'AGEA), la seguente documentazione:
1) domanda di mantenimento del riconoscimento, per il raccolto
2003, firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del
documento di riconoscimento dello stesso, comunicando, altresi', se
la propria base associativa ha subito variazioni o meno rispetto a
quella gia' in possesso dell'AGEA per il raccolto 2002;
2) modifiche apportate all'atto costitutivo e allo statuto
dell'associazione, intervenute successivamente al riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2002;
3) domanda e delibera di adesione di nuove cooperative e/o
associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2002;
4) atto costitutivo e statuto aggiornato di nuove cooperative
e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2002.
Si precisa che sia le associazioni che richiedono il riconoscimento
per la prima volta, che quelle richiedenti il mantenimento del
riconoscimento, in quanto gia' riconosciute per il raccolto 2002,
sono tenute:
a) a corredare il fascicolo aziendale del produttore con le
domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;
b) ad aggiornare il libro soci.
I produttori che hanno comunicato il proprio recesso
all'associazione di appartenenza entro il termine del 31 ottobre (fa
fede la comunicazione di recesso con timbro postale della data di
invio), con effetto per il raccolto successivo, non possono revocare
il recesso stesso. Tali produttori possono aderire, anche e
nuovamente, all'associazione alla quale hanno trasmesso la
comunicazione di recesso di cui sopra seguendo tutte le procedure di
adesione di seguito specificate.
Per i produttori che aderiscono a piu' associazioni, l'AGEA non
validera' le relative posizioni associative per il raccolto di cui
trattasi. Essi potranno quindi sottoscrivere, esclusivamente,
contratti diretti con le imprese di trasformazione.
Procedure informatiche
Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line
relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e
all'aggiornamento dello stesso al 15 novembre 2002, in base alle
domande di adesione o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31
ottobre, sono disponibili per le associazioni che hanno presentato la
domanda per il riconoscimento, o per il mantenimento dello stesso.
Sono abilitate le seguenti funzioni:
1) per le associazioni di produttori gia' riconosciute, per il
raccolto 2002, in applicazione del reg.to n. 2848/98 e del reg.to n.
2162/99, l'inserimento delle comunicazioni di recessi e adesione fino
al 16 novembre 2002;
2) per le associazioni che hanno fatto domanda per la prima
volta, al fine dell'ottenimento del riconoscimento per il raccolto
2003, saranno disponibili delle postazioni operative presso la sede
dell'AGEA - Roma, via Palestro n. 81, a far data dal 28 ottobre e
fino al 16 novembre 2002. Successivamente all'ottenimento del
riconoscimento, queste ultime saranno collegate on-line con l'AGEA
dalla propria sede.
In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA,
entro il 15 dicembre 2002, emettera' il provvedimento di
riconoscimento per le associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai
predetti "Obblighi dell'associazione" e comunichera', con nota, alle
associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non
riconoscimento.
Si precisa, infine, che i produttori soci delle associazioni non
riconosciute in base ai dati registrati e trasmessi all'AGEA, sono
liberi di associarsi ad associazioni riconosciute entro il termine
del 15 gennaio 2003, termine fissato nel rispetto del disposto di cui
all'art. 5, punto 3, del reg.to UE n. 2848/98.
Le associazioni che non rispondono ai requisiti di riconoscimento
alla data del 15 novembre 2002 potranno ripresentare domanda, ai fini
del riconoscimento, entro il 24 gennaio 2003, termine ultimo fissato
nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, punto 3, del reg.to UE
n. 2848/98 (a tal fine fara' fede il timbro di accettazione
dell'AGEA).
Per quanto esposto al precedente capoverso le associazioni
interessate devono inviare all'AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro
n. 81 - 00185 Roma, apposita domanda intesa ad ottenere il
riconoscimento per il raccolto 2003.
Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line
relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e
all'aggiornamento dello stesso al 24 gennaio 2003 (in base alle
domande di adesioni o alle comunicazioni di recesso), sono
disponibili dal 24 gennaio al 31 gennaio 2003, sia per le
associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento,
che per quelle gia' riconosciute in quanto in possesso dei requisiti
richiesti al 15 novembre 2002.
In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA,
entro il 10 febbraio 2003, emettera' il provvedimento di
riconoscimento per le associazioni che hanno ripresentato domanda e
che possiedono i requisiti di cui ai predetti "Obblighi
dell'associazione" e comunichera', con apposita nota, alle
associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non
riconoscimento. Aggiornera', altresi', la base associativa delle
associazioni gia' riconosciute per il raccolto 2003.
Le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il
riconoscimento e non possiedono i requisiti richiesti alla data del
24 gennaio 2003, per il raccolto 2003, non potranno piu' richiederlo
per lo stesso raccolto.
I produttori appartenenti ad associazioni non riconosciute alla
data del 24 gennaio 2003 e i produttori in regola con il recesso al
31 ottobre 2002 e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una
associazione riconosciuta, potranno aderire entro e non oltre il
19 febbraio 2003.
L'AGEA, al fine dell'aggiornamento della base sociale delle
associazioni riconosciute a tutto il 24 gennaio 2003, rendera'
disponibili le procedure di registrazione e trasmissione dei dati
on-line a tutto il 21 febbraio 2003.
Effetti dei riconoscimenti
sulla contrattazione
L'AGEA entro febbraio 2003:
1) attribuira' gli attestati di quota alle associazioni
riconosciute sulla base della sommatoria degli attestati di quota
attribuiti ad ogni singolo socio aderente e le stesse potranno
sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di
trasformazione riconosciute per i loro associati;
2) attribuira' gli attestati di quota ai singoli produttori non
aderenti. Gli stessi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione
con le imprese di trasformazione direttamente;
3) attribuira' gli attestati di quota alle associazioni di
produttori non riconosciute, solo se possiedono direttamente una
quota, attribuita in base a quanto disposto dall'art. 1 del
regolamento (CE) 2848/98. Le stesse potranno sottoscrivere gli
impegni di coltivazione con l'associazione riconosciuta di
appartenenza, oppure, se non aderenti, il contratto di coltivazione
direttamente con le imprese di trasformazione, come produttori non
associati.
Per quanto sopra esposto, le associazioni non riconosciute alle
quali l'AGEA non attribuira' una quota di produzione, non potranno
sottoscrivere impegni di coltivazione per i propri associati e,
pertanto, questi ultimi sottoscriveranno l'impegno stesso
direttamente con l'associazione riconosciuta, secondo la modulistica
contrattuale che l'AGEA predisporra' per il raccolto 2003. Pertanto
anche il prezzo del tabacco consegnato dai predetti produttori sara'
pagato direttamente dall'associazione riconosciuta.
Tale disposizione non si applica alle cooperative socie di
associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere
l'impegno di coltivazione anche per i propri associati e ricevere,
dalle predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco
consegnato dai propri associati per la successiva distribuzione dei
pertinenti importi ai soci stessi.
Resta ferma la disposizione che, l'importo dovuto ai produttori
soci delle cooperative, quale valore del premio in base alle consegne
di tabacco effettuate, sono liquidate direttamente dall'associazione
di produttori riconosciuta.
Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli
Riepilogo calendario scadenze impegni e procedure:
1) 23 ottobre 2002. Termine ultimo presentazione domanda
riconoscimento nuove associazioni per il raccolto 2003;
2) 31 ottobre 2002. Termine ultimo invio comunicazione recesso
per produttore associato;
3) 15 novembre 2002. Termine ultimo presentazione domanda per
mantenimento riconoscimento associazioni riconosciute gia' per il
raccolto 2002;
4) dal 28 ottobre al 16 novembre 2002. Periodo utile per le nuove
associazioni all'utilizzo delle funzioni informatiche finalizzate
alla comunicazione del proprio albo soci raccolto 2003;
5) 16 novembre 2002. Termine ultimo inserimento e aggiornamento
albo soci raccolto 2003 per tutte le associazioni che hanno richiesto
il riconoscimento o il mantenimento dello stesso;
6) 15 gennaio 2003. Termine adesione produttore ad associazione
riconosciuta o meno alla data del 15 novembre 2002;
7) 24 gennaio 2003. Termine ultimo per presentazione domanda
associazioni non riconosciute alla data del 15 novembre 2002;
8) dal 24 gennaio al 31 gennaio 2003. Aggiornamento albo soci a
livello informatico; le nuove associazioni di produttori accederanno
a tale funzione presso la sede di via Palestro n. 18 in Roma
dell'AGEA;
9) 19 febbraio 2003. Termine ultimo per adesione produttori ad
associazioni riconosciute per il raccolto 2003 a tutto il 24 gennaio
2003;
10) 21 febbraio 2003. Termine aggiornamento informatico albo soci
associazioni riconosciute per il raccolto 2003.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato