Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per
la presentazione e la selezione dei progetti:
1. Premessa.
Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di
protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed
integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme
sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di
attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tal fine la
Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del
regolamento di attuazione del testo unico predetto, valutera', sulla
base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto
interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, i progetti
rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e
protezione allo straniero.
2. Obiettivi.
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti
specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione,
ivi compresa la possibilita' di ottenere lo speciale permesso di
soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, in
particolare per donne e minori, che intendano sottrarsi alla violenza
e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a
scopo di sfruttamento sessuale.
Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere
presentati e gestiti da enti locali o da soggetti privati
convenzionati con l'ente locale, ed iscritti nell'apposita sezione
del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a
favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c)
del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato,
secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
3. Risorse programmate.
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al
presente avviso e' di 2.840.513 euro a valere sulle risorse assegnate
al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell'art. 18,
comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del
regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato.
Le iniziative saranno finanziate come segue:
il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente
locale relative all'assistenza.
4. Destinatari.
Sono destinatari dei progetti:
persone straniere, in particolare donne e minori, vittime di
soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento
sessuale.
5. Proponenti.
Per proponente si intende:
il soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso
al finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione
dei progetti presentati. Ove parte della loro attuazione venga
affidata a soggetti terzi, essi ne rimangono comunque responsabili e
mantengono il coordinamento delle azioni previste. Nel progetto
dovranno essere indicati i soggetti attuatori.
6. Durata dei progetti.
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione
progetti della durata massima di un anno.
7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la
natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi,
articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie
utilizzate;
b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da
perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo
(personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze,
spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento)
e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente locale nella
misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo
unico gia' citato;
c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla
natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto
proponente, nonche' del soggetto attuatore se diverso dal proponente;
d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto proponente;
e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente locale che il progetto presentato sia beneficiario del
co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1 del regolamento di
attuazione del testo unico richiamato;
f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta
iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di
cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione
del testo unico gia' citato.
8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di
presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno
contattare la segreteria del capo Dipartimento pari opportunita'.
Tel. 06421531 - e-mail: progettiarticolol8@palazzochigi.it
9. Procedure di selezione.
9.1 Ammissibilita' dei progetti.
L'ammissibilita' dei progetti viene riscontrata preventivamente
alla valutazione.
Non sono ammessi i progetti:
inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti
dal presente avviso;
privi della domanda firmata dal legale rappresentante del
soggetto proponente;
privi del formulario allegato al presente avviso;
privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera e.
9.2 Valutazione dei progetti.
La valutazione dei progetti e' svolta dalla Commissione
interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
La Commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al
punto 2 tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di
punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al
comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:
esperienza e capacita' organizzativa del proponente;
articolazione e consistenza delle strutture logistiche di
accoglienza;
previsione di forme di partenariato o di collaborazione
istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di
protezione sociale;
cantierabilita' dell'intervento;
localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del
fenomeno;
assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o
private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
carattere innovativo dell'intervento;
qualita' dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza
con le opportunita' di inserimento socio-lavorativo;
capacita' di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei
destinatari dell'intervento;
caratteristiche delle azioni integrate;
competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
ottimale rapporto costi/benefici.
10. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita'
delle spese.
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese
ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verra'
stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari
opportunita'.
11. Soggetti attuatori.
Laddove l'attuazione del progetto venga affidato a soggetti
terzi, questi ultimi debbono comunque essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del regolamento di
attuazione del testo unico gia' citato alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di cui al presente avviso.
12. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi
ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda
sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e del
formulario allegato.
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto
proponente, dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate
al punto 7.
Le buste contenenti le proposte (un originale piu' cinque copie
ed eventuale cd-rom in formato compatibile MsWord), con indicazione
del riferimento in calce a destra:
"Progetti di protezione sociale - art. 18 del testo unico
sull'immigrazione", con la dicitura "non aprire" dovranno pervenire
al Dipartimento per le pari opportunita' - Segreteria tecnica della
Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, via
Barberini n. 38 - 00187 Roma, entro e non oltre le ore 14 del
4 novembre 2002. Le domande possono essere spedite per posta con
raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di
spedizione.
La consegna a mano potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 9 alle ore 14 presso il Dipartimento per le pari
opportunita', Segreteria tecnica della Commissione interministeriale,
via Barberini n. 38, Roma, 4o piano.
Allegato 1
Allegato 2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato