Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 21, prima colonna, all'art. 3, comma 3,
al secondo periodo, dove e' scritto: "Le imprese di trasporto e di
stoccaggio non sono in via generale autorizzate ...", leggasi: "Le
imprese di trasporto e di stoccaggio sono in via generale autorizzate
...".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato