LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del
medesimo decreto, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive
competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, recante: "Regolamento per la determinazione
dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei
requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale
del ruolo del Servizio sanitario nazionale", il quale dispone che gli
incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali
del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle
discipline stabilite con decreto del Ministro della salute previo
parere del Consiglio superiore di sanita' e della Conferenza
Stato-Regioni;
Visto il comma 2 del richiamato art. 4 con il quale sono state
determinate in via transitoria le discipline oggetto degli incarichi
di secondo livello, fino a quando non verra' adottato il decreto di
cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visto l'art. 6 del predetto regolamento, che prevede che
l'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale - in una
delle discipline di cui al predetto art. 4 - deve aver svolto una
specifica attivita' professionale nella disciplina stessa anche con
riferimento agli standard complessivi di addestramento
professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione;
Visto il decreto trasmesso dal Ministro della salute il 30 novembre
2001 con il quale si individua, in via definitiva, in considerazione
del superamento della fase transitoria di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, le
discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi
dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della
dirigenza del ruolo sanitario;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep.
atti n. 1416) con il quale sono state definite le discipline nelle
quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di
struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del
ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;
Tenuto conto che con il suddetto accordo si e' convenuto di
limitare, per la disciplina dell'epidemiologia, la conferibilita' di
struttura complessa ai profili professionali medici e alla dirigenza
del ruolo sanitario (medici, chirurghi e medici veterinari); che si
e' altresi' convenuto di estendere, con un successivo accordo, per la
disciplina dell'epidemiologia, la conferibilita' degli incarichi di
strutture complesse anche agli altri profili professionali non medici
della dirigenza del ruolo sanitario nazionale, quali i farmacisti,
biologi, chimici, fisici e psicologi;
Considerato che, in sede tecnica, il 26 giugno e' stato concordato
il testo del presente accordo tra i rappresentanti regionali e del
Ministero della salute e che, con successiva nota del 5 luglio u.s.
il Ministero della salute ha trasmesso la tabella relativa alla
disciplina di epidemiologia per il personale del ruolo sanitario non
compreso nella tabella allegata al richiamato accordo del 21 marzo
2002;
Tenuto conto che, con il presente accordo, si integra quello gia'
sancito il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416);
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso dell'odierna
seduta di questa Conferenza;
Sancisce tra il Ministro della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini
sottoindicati:
le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi
dirigenziali di struttura complessa per i professionisti non medici
del ruolo sanitario, sono le seguenti:
D) categoria professionale dei farmacisti: che comprende i
laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche;
4) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica;
E) categoria professionale dei biologi;
6) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica;
F) categoria professionale dei chimici;
5) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica;
G) categoria professionale dei fisici;
2) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica;
H) categoria professionale degli psicologi;
3) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
Si riporta pertanto la tabella gia' oggetto dell'Accordo del 21
marzo 2002 coordinata con quanto disposto dal presente accordo.
A) Categoria professionale dei medici.
Area medica e delle specialita' mediche:
1) allergologia e immunologia clinica;
2) angiologia;
3) cardiologia;
4) dermatologia e venerologia;
5) ematologia;
6) endocrinologia;
7) gastroenterologia;
8) genetica medica;
9) geriatria;
10) malattie metaboliche e diabetologia;
11) malattie dell'apparato respiratorio;
12) malattie infettive;
13) medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza;
14) medicina fisica e riabilitazione;
15) medicina interna;
16) medicina dello sport;
17) nefrologia;
18) neonatologia;
19) neurologia;
20) neuropsichiatria infantile;
21) oncologia;
22) pediatria;
23) psichiatria;
24) radioterapia;
25) reumatologia;
26) scienza dell'alimentazione e dietetica.
Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche:
1) cardiochirurgia;
2) chirurgia generale;
3) chirurgia maxillo-facciale;
4) chirurgia pediatrica;
5) chirurgia plastica e ricostruttiva;
6) chirurgia toracica;
7) chirurgia vascolare;
8) ginecologia e ostetricia;
9) neurochirurgia;
10) oftalmologia;
11) ortopedia e traumatologia;
12) otorinolaringoiatria;
13) urologia;
Area della medicina diagnostica e dei servizi:
1) anatomia patologica;
2) anestesia e rianimazione;
3) biochimica clinica;
4) farmacologia e tossicologia clinica;
5) laboratorio di genetica medica;
6) medicina trasfusionale;
7) medicina legale;
8) medicina nucleare;
9) microbiologia e virologia;
10) neurofisiopatologia;
11) neuroradiologia;
12) patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia);
13) radiodiagnostica.
Area di sanita' pubblica:
1) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
2) igiene degli alimenti e della nutrizione;
3) medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
4) organizzazione dei servizi sanitari di base;
5) direzione medica di presidio ospedaliero;
6) epidemiologia.
B) Categoria professionale degli odontoiatri: che comprende laureati
in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' i laureati in medicina e
chirurgia legittimati all'esercizio della professione di
odontoiatria:
1) odontoiatria.
C) Categoria professionale dei veterinari:
1) sanita' animale;
2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
4) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
D) Categoria professionale dei farmacisti, che comprende i laureati
in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche:
1) farmacia ospedaliera;
2) farmaceutica territoriale;
3) i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono,
altresi', accedere agli incarichi di struttura complessa in:
a) biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi;
b) chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica;
4) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
E) Categoria professionale dei biologi:
1) Biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi;
2) laboratorio di genetica medica ricompresa nell'area della
medicina diagnostica e dei servizi;
3) microbiologia e virologia ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi;
4) patologia clinica ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi;
5) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di
sanita' pubblica;
6) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
F) Categoria professionale dei chimici:
1) biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi;
2) patologia clinica ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi;
3) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di
sanita' pubblica;
4) chimica analitica;
5) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
G) Categoria professionale dei fisici:
1) Fisica sanitaria;
2) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
H) Categoria professionale degli psicologi:
1) psicologia;
2) psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina
e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attivita' di
psicoterapia;
3) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
Roma, 11 luglio 2002
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato