IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Trasmissione telematica dei dati relativi alle comunicazioni in
materia di interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati.
1.1. Gli utenti del servizio telematico, a decorrere dal 16
dicembre 2002 trasmettono in via telematica i dati delle
comunicazioni, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del
decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632, relative
ad interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati, secondo le specifiche tecniche
contenute nell'allegato A al presente provvedimento.
1.2. Le comunicazioni di cui al punto 1.1. relative al primo
semestre dell'anno 2002 possono essere trasmesse entro il 31 marzo
2003.
Motivazioni.
L'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 4
dicembre 1996, n. 632 (regolamento di attuazione dell'art. 11, comma
4, lettere a) e b), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, concernente il regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari
pubblici e privati), prevede che le specifiche tecniche e le
modalita' di attuazione per la trasmissione telematica delle
comunicazioni ivi previste sono stabilite con provvedimento
dell'amministrazione finanziaria.
L'art. 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha previsto,
tra l'altro, nuove modalita' di comunicazione dei dati relativi ad
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 239 del 1996.
Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, il presente
provvedimento definisce le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica delle citate comunicazioni, da utilizzare in sostituzione
di quelle contenute nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 aprile
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997.
In particolare, considerato che l'art. 3, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, statuisce che le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previste, si e' reso necessario
fissare al 16 dicembre 2002 il termine a decorrere dal quale si rende
obbligatorio l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche approvate con
il presente provvedimento.
Inoltre, in base alle suddette disposizioni di cui all'art. 3,
comma 2, della legge n. 212/2000, nonche' considerati i tempi tecnici
necessari per l'aggiornamento delle procedure informatiche secondo le
nuove specifiche tecniche, il presente provvedimento consente, in via
transitoria, che i soggetti tenuti alle predette comunicazioni
effettuino la trasmissione dei dati afferenti al primo semestre 2002
entro il 31 marzo 2003.
Riferimenti normativi del presente provvedimento:
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549: misure di razionalizzazione della
finanza pubblica (art. 3, comma 168);
Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni: modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati;
Decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996:
regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 4, lettere a) e b), del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, concernente il regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o
titoli similari pubblici e privati (art. 7, comma 1);
Decreto del Ministero delle finanze 4 aprile 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997: specifiche tecniche e
relative modalita' di attuazione per le trasmissioni telematiche
dell'amministrazione finanziaria in materia di regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati;
Decreto del Ministero delle finanze 28 gennaio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1999: modificazioni al
decreto ministeriale 4 aprile 1997 concernente le specifiche tecniche
e relative modalita' di attuazione per le trasmissioni telematiche da
effettuare all'amministrazione finanziaria, in materia di regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni in
vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute
all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
Allegato A
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato