IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di presidenza della
Camera dei deputati in data 26 settembre 2002 ha approvato il nuovo
piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese
elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo
dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001, in
applicazione della menzionata legge n. 156 del 2002;
Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del
personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della
Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente
decreto, di cui fa parte integrante.
Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in
base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarita',
riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14,
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla
cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari
risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo;
quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio
non abbia riferito alla presidenza della Camera dei deputati ed ai
rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del
termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata
all'avvenuto deposito.
Roma, 1 ottobre 2002
Il Presidente: Casini
Il segretario generale: Zampetti
Allegato
XIV LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 85/2002.
Oggetto: Nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai
rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti
politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del
24 giugno 2001.
Riunione di giovedi' 26 settembre 2002.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Vista la propria deliberazione n. 15 del 26 luglio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001;
Vista la comunicazione in data 9 luglio 2001 del Ministero
dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica
iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei
deputati, riferiti alla regione siciliana;
Vista la comunicazione in data 24 luglio 2001 dell'Assemblea
regionale siciliana concernente i risultati della consultazione
elettorale in oggetto;
Considerato che occorre procedere, ai sensi della citata legge n.
156 del 2002, alla rideterminazione del piano di ripartizione del
fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai
movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale
siciliana del 24 giugno 2001;
Constatato che tutti i movimenti e partiti politici aventi i
requisiti per concorrere alla ripartizione del fondo in oggetto hanno
presentato richiesta di rimborso nel termine di cui all'art. 1, comma
2, della legge n. 157 del 1999, ovvero nel termine differito di cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 156 del 2002 e che, pertanto, non
vi sono decadenze;
Attese le risultanze del dibattito svoltosi in Ufficio di
presidenza in ordine all'applicazione dell'art. 2 della menzionata
legge n. 156 del 2002;
Delibera:
Art. 1.
Il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per
le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il
rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001 e'
determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della
presente deliberazione.
Art. 2.
E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui
all'art. 1 della presente deliberazione a favore dei movimenti e
partiti politici ivi indicati, nonche' della rata di rimborso pari ad
euro 80.902,02 relativa al 2001, di cui al piano allegato alla
deliberazione n. 15 del 26 luglio 2001 citata in premessa, a favore
della lista BIANCOFIORE.
Art. 3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
deliberazione n. 15 del 26 luglio 2001 di cui in premessa.
Art. 4.
La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
n. 85 DEL 26 SETTEMBRE 2002
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato