IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il
Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie
nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea adottato con decreto ministeriale in data 12 febbraio
1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto di indire una lotteria nazionale ad estrazione istantanea
denominata "Colora la tua fortuna" in attuazione dell'art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della
legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato
decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i
criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta, con inizio dal 15 settembre 2002, la lotteria nazionale
ad estrazione istantanea denominata "Colora la tua fortuna".
Art. 2.
Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata
anteriore riproduce il prezzo di vendita al pubblico del biglietto e
l'indicazione del colore di stampa di ogni biglietto: rosso, giallo,
blu, rosa, verde e arancione. Nella parte centrale del biglietto e'
presente l'area di gioco costituita da un rettangolo ricoperto da
speciale vernice asportabile. Nella parte inferiore inoltre sono
presenti due rettangoli, anch'essi ricoperti da speciale vernice;
quello contraddistinto dalla scritta "Non grattare qui", contiene
il
codice di validazione e quello contrassegnato dalla scritta "Non
grattare" contiene i codici di validazione per i rivenditori.
Sul lato destro del biglietto e' impressa la numerazione
sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che
vi sono contenuti.
Sul retro del biglietto e' riportato il regolamento del gioco, le
categorie dei premi e le modalita' per ottenerne il pagamento.
Art. 3.
Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto e' di 1,50
euro.
Art. 4.
Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la
vincita scoprendola mediante raschiatura dell'area di gioco; in caso
di vincita l'importo del premio e' quello rinvenuto nell'area di
gioco.
Art. 5.
La massa premi ammonta ad Euro 25.860.000,00 suddivisa nelle
seguenti categorie di premi:
1ª categoria: n. 4 premi di Euro 50.000,00
2ª categoria: n. 4 " " Euro 25.000,00
3ª categoria: n. 240 " " Euro 500,00
4ª categoria: n. 80.000 " " Euro 50,00
5ª categoria: n. 640.000 " " Euro 10,00
6ª categoria: n. 960.000 " " Euro 4,00
7ª categoria: n. 5.600.000 " " Euro 2,00
Art. 6.
Il pagamento dei premi di 1a, 2a e 3a categoria va richiesto
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad
effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del
biglietto vincente, previa perizia in merito all'autenticita' ed al
premio vinto.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale,
escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a
rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato - Piazza Mastai, n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in
carta semplice, contenente le generalita' dell'esibitore e
l'indicazione della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle
previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il
rettangolo con la scritta "Non grattare qui"; in caso di raschiatura,
anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si
determina la nullita' del biglietto e, quindi, della vincita.
I biglietti vincenti i premi di 4a, 5a, 6a e 7a categoria devono
riportare integro anche il rettangolo con la scritta "non grattare"
che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che
dovra' essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della
vincita ed al conseguente pagamento del premio.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la
data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno
quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra'
essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma l.
I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al pagamento dei
premi di 4a, 5a, 6a e 7a categoria anche dopo il suddetto termine, ed
il pagamento e' effettuato immediatamente al portatore del biglietto
vincente dal venditore di tale biglietto.
Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento
delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi
ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il
numero dei premi di cui al precedente art. 5.
Art. 8.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 4 settembre 2002
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 102
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato