IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante:
"Disposizioni urgenti per il trasporto aereo";
Vista la legge 27 novembre 2001, n. 413, recante: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n.
354, recante: "Disposizioni urgenti per il trasporto aereo", con la
quale la garanzia dello Stato viene prorogata al 31 dicembre 2001
nonche' estesa alle imprese di gestione aeroportuale;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, con il quale la
garanzia dello Stato viene ulteriormente prorogata al 31 marzo 2002;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, recante: "Proroga
del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese
nazionali di trasporto aereo e per le imprese di gestione
aeroportuale", con il quale la garanzia dello Stato viene
ulteriormente prorogata al 31 maggio 2002, e i commi 1-bis, 1-ter e
1-quater dell'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14,
sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo
Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei
danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i
dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti
di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in
favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida
licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n.
2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del
14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo
di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in
favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura
assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari
statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette
imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi
limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da
parte delle imprese com merciali.
1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per
la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea
documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul
mercato, devono corrispondere un premio da versare al capo X
dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato:
a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni
fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1 febbraio 2002 il
premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo;
b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150
milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari
statunitensi;
c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2
miliardi di dollari statunitensi;
1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono
corrispondere, con le medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un
premio cosi' determinato:
a) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile
sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente
prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50% del premio
annuo complessivo di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati
commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti
esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33% del
nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la
copertura parziale;
b) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di
cargo e' soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50% del premio
annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;
1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al
comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto
aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata
per il mese di gennaio 2002;
1-sexies. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei
confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di
dolo o colpa grave;
1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle
attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di operativita'
dell'intervento di cui al presente articolo;
2. Per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2002 lo Stato
garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le
modalita' di cui all'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti
dal presente articolo";
Visto il decreto-legge 1 giugno 2002, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2002, n. 162, recante:
"Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese
nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale" con il quale
la copertura assicurativa dello Stato viene ulteriormente prorogata
al 30 giugno 2002 e, tra l'altro, si prevede quanto segue:
"Art. 2. - Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli organi comunitari dovessero
formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli
indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, estende,
con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di
cui all'art. 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati
conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti
comunitari di indirizzo";
Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2002, n. 155;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante:
"Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)"
ed, in particolare, l'art. 2 concernente le funzioni e i compiti
dell'Ente;
Considerato che:
I premi dovuti dalle imprese di trasporto aereo, indicati per fasce
di massimali, si intendono cumulativi; la copertura assicurativa non
puo' essere inferiore al massimale risultante dalla polizza
assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
delle attivita' produttive;
Sulle proposte del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. La garanzia per la copertura assicurativa di cui alla normativa
citata nel preambolo opera di diritto, su istanza documentata e
motivata dell'impresa, con le stesse modalita' e alle stesse
condizioni previste nella polizza assicurativa per la copertura di
rischi di guerra e terrorismo assunta dalla stessa impresa sul
mercato.
2. I beneficiari della garanzia corrispondono il premio, da
calcolarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001,
n. 450, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come
modificato dal decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito dalla
legge 24 maggio 2002, n. 100, con decorrenza 27 novembre 2001.
Art. 2.
1. Le imprese interessate, entro 20 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, presentano al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro,
direzione VI e all'Ente nazionale per l'aviazione civile la seguente
documentazione:
a) imprese di trasporto aereo:
1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale
l'impresa chiede la copertura assicurativa, in misura comunque non
inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in
data antecedente al l'11 settembre 2001;
2) polizze assicurative stipulate in data antecedente e
successiva all'11 settembre 2001;
3) documentazione da cui risulti il numero dei passeggeri
trasportati o che si prevede di trasportare limitatamente al periodo
temporale di efficacia della garanzia assicurativa dello Stato;
4) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi
sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge
27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-ter, come modificato
dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, salvo conguaglio a seguito di
verifica dei passeggeri effettivamente trasportati;
b) imprese di gestione aeroportuale:
1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale
l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non
inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in
data antecedente al-l'11 settembre 2001;
2) polizza assicurativa di data anteriore al-l'11 settembre
2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva
all'11 settembre 2001;
3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi
sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge
27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-quater, come modificato
dalla legge 24 maggio 2002, n. 100;
c) imprese esercenti attivita' cargo:
1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale
l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non
inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in
data antecedente all'11 settembre 2001;
2) polizza assicurativa di data anteriore all'11 settembre
2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva
all'11 settembre 2001;
3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi
sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge
27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-quater, come modificato
dalla legge 24 maggio 2002, n. 100.
Art. 3.
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, avvalendosi anche della
collaborazione dei competenti uffici, verifica la sussistenza dei
requisiti dell'impresa richiedente, nonche' la correttezza del
calcolo del premio e comunica tempestivamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione
VI, i risultati dell'istruttoria.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del
tesoro - Direzione VI, sulla base dei risultati dell'istruttoria
condotta dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, comunica
all'impresa interessata l'entita' del premio dovuto, salvo conguaglio
ai sensi dell'art. 2, lettera a), del presente decreto con
l'indicazione delle modalita' di pagamento nonche' il riconoscimento
della garanzia assicurativa di diritto dello Stato.
3. L'impresa versa il premio al capo X del bilancio dello Stato e
trasmette la relativa quietanza al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione VI, dandone contestuale
comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Il presente decreto sara' sottoposto ai previsti controlli secondo
la normativa vigente.
Roma, 2 ottobre 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato