IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210, secondo cui i sistemi italiani di regolamento titoli
stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del citato decreto e' immesso
in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca
d'Italia e dalla Consob;
Considerato che la determinazione del momento in cui un ordine di
trasferimento e' immesso in un sistema e' funzionale all'applicazione
delle norme del decreto volte a ridurre il rischio sistemico;
Considerato che e' necessario assicurare la coerenza delle diverse
fasi del processo di trasferimento tra i vari sistemi;
Considerato che, gia' sulla base dell'allegato al suddetto decreto
che elenca i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di
cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, sono ricompresi sistemi di
regolamento sia su base netta sia su base lorda e sistemi a
controparte centrale;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob);
Dispone:
1. I sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento
di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210, fissano, dandone adeguata pubblicita', il
momento di immissione di tali ordini nel sistema con modalita' che ne
assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto
dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare
l'unitarieta' e la coerenza delle diverse fasi del processo di
esecuzione degli ordini.
2. In particolare, il meccanismo di determinazione del momento di
immissione deve garantire che quest'ultimo non preceda:
a) nei sistemi di regolamento su base netta e su base lorda, il
momento in cui, secondo le regole del sistema accettate dai
partecipanti, gli ordini di trasferimento, consistenti in istruzioni
relative a operazioni compensate o singole gia' riscontrate,
vincolino irrevocabilmente i partecipanti al sistema a regolare,
senza possibilita' di sollevare eccezioni derivanti dai rapporti
sottostanti che pregiudichino la vincolativita' dell'ordine nel
sistema;
b) nei sistemi a controparte centrale, il momento in cui la
controparte centrale assume in proprio la posizione contrattuale da
regolare.
3. Per gli ordini di trasferimento non derivanti da operazioni
concluse sui mercati regolamentati, il momento di immissione nei
sistemi di regolamento non puo' precedere quello relativo ad ordini
di trasferimento derivanti da operazioni, aventi medesima data di
regolamento, concluse sugli stessi strumenti finanziari sui mercati
regolamentati e comunque non puo' essere anteriore al terzo giorno
precedente la data di regolamento.
Roma, 30 settembre 2002
Il Governatore: Fazio
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato