IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e
modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di
imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro,
l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui
tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo
dell'Ente tabacchi italiani al quale sono state trasferite le
attivita' produttive e commerciali, gia' riservate o comunque
attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che
riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale
gia' affidate o conferite, alla amministrazione medesima;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.
67, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la
circolazione, nonche' le attivita' di accertamento e di controllo
delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
12 giugno 2002, n. 109, recante regolamento con il quale si e'
provveduto a procrastinare, per l'Ente tabacchi italiani e per le
societa' per azioni in cui l'Ente si e' trasformato ai sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,
al 30 settembre 2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti
di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, che prevede la prestazione, da parte del titolare del
deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con
il destinatario, di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui
prodotti trasportati;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994,
recante le modalita' per la prestazione della citata garanzia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che l'Amministrazione dei monopoli, prima della
costituzione dell'Eti, non ha richiesto la prestazione della predetta
cauzione alle ditte fornitrici di tabacchi lavorati con le quali
aveva stipulato apposito contratto per la distribuzione, atteso che
costituiva garanzia relativamente all'accisa gravante sui prodotti
inviati per la distribuzione stessa la corrispondente quota fornitore
incassata dall'amministrazione per i prodotti immessi al consumo e
che, in caso di irregolarita', veniva trattenuta, dal pagamento delle
quote fornitore medesime la dovuta accisa;
Considerato, altresi', che i predetti contratti di distribuzione
sono stati trasferiti, per effetto del citato decreto legislativo
9 luglio 1998, n. 283, all'Eti e, successivamente alla sua
costituzione, alla societa' Etinera, costituita ai sensi dell'art. 1,
comma 6 del decreto legislativo stesso;
Atteso che alle predette societa' fino al 30 settembre 2002, data
di cessazione del regime transitorio di cui al decreto del Ministro
delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, e successive modificazioni, sono
state estese le procedure amministrative e contabili in precedenza
applicate dall'Amministrazione dei monopoli;
Ritenuto che, in relazione a tanto, in caso di irregolarita'
durante il trasporto di tabacchi lavorati le citate societa' hanno
provveduto a trattenere dai pagamenti della quota fornitore spettante
alla relativa ditta fornitrice e versare l'accisa dovuta per la merce
risultante mancante durante il trasporto;
Considerato che, a partire dal 1 ottobre 2002, cessando il predetto
regime transitorio, si applicano anche ai depositi fiscali di
tabacchi lavorati dell'Eti e dell'Etinera il regime generale di cui
al predetto art. 6 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
Attesa la necessita' di determinare l'importo e le modalita' per la
prestazione della garanzia prevista dal succitato art. 6 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
Considerata l'opportunita' di operare in analogia a quanto previsto
dal predetto decreto del Ministro delle finanze del 13 gennaio 1994;
Decreta:
Articolo unico
1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi
lavorati destinati al trasferimento in regime sospensivo nell'ambito
della Comunita' economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge
29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10%
dell'imposta nazionale gravante sui prodotti trasportati o, se
l'aliquota e' zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di
destinazione.
2. La cauzione puo' essere riferita anche al valore medio mensile
dei tabacchi lavorati trasportati. In tal caso l'importo della
cauzione non puo' essere inferiore al 10% del valore delle spedizioni
effettuate da ciascun deposito fiscale mittente; spedizioni di
tabacchi lavorati eccedenti il valore della cauzione potranno essere
effettuate solo previa integrazione della cauzione stessa.
3. La garanzia deve avere validita' in tutti gli Stati membri della
Comunita' economica europea e deve essere fornita dal titolare del
deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con
il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno
1982, n. 348, e successive modificazioni. Qualora la garanzia venga
prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la
relativa documentazione deve essere depositata presso la Direzione
generale dei Monopoli di Stato.
Il presente decreto entra in vigore dal 1 ottobre 2002.
Roma, 30 settembre 2002
Il direttore generale: Tino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato