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Gazzetta Ufficiale N. 24 del 29 Gennaio 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 gennaio 2002, n. 1
Sistema unico di contabilita' economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi II semestre 2001.

- Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri: Segretariato Generale
- Alle Amministrazioni Centrali dello
Stato: Gabinetto - Servizi di Controllo
Interno - Direzioni generali
- Alle Amministrazioni autonome
- Agli Uffici centrali del Bilancio
presso i Ministeri e le Amministrazioni
autonome
- All'Ufficio di Ragioneria presso il
Magistrato per il Po
- Alle Ragionerie provinciali dello
Stato
e, p.c.
- Alla Corte dei Conti
- All'Autorita' per l'Informatica nella
Pubblica Amministrazione
- All'Istituto Nazionale di Statistica
- All'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale
1. Il sistema unico di contabilita' economica analitica per centri
di costo delle Amministrazioni pubbliche, introdotto dal Titolo III
del D.L.vo 7 agosto 1997, n. 279, e' stato attivato, per le
Amministrazioni centrali dello Stato, con la circolare n. 32 del 26
maggio 1999. Con riferimento alle indicazioni contenute nella
circolare n. 18 del 7 aprile 2000, i diversi centri di costo hanno,
poi, provveduto alla formulazione dei budget economici per l'anno
2001.
Tale sistema, previsto dalla legge n. 94 del 1997, di cui il
predetto D.L.vo n. 279/1997 costituisce l'attuazione, si configura
come supporto al processo di formazione del bilancio di previsione e
alle decisioni di finanza pubblica, nonche' quale strumento
principale del controllo interno di gestione.
Lo stesso sistema consente, inoltre, di evidenziare, in termini
economici, le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente
perseguibili dalle Amministrazioni tramite la raccolta e la
predisposizione delle informazioni economiche, rappresentando,
quindi, un valido strumento conoscitivo ed informativo sia per le
Amministrazioni stesse nel loro autonomo processo di controllo
interno e di costruzione del bilancio, sia per il Ministro
dell'Economia e delle Finanze nel suo ruolo di coordinatore della
finanza pubblica (art. 4 bis della legge n. 468/1978, e successive
modificazioni e integrazioni).
In base alle indicazioni della circolare n. 29 del 18 luglio 2001,
i Centri di costo delle Amministrazioni centrali hanno proceduto alla
"rilevazione dei costi" di gestione relativi al Io semestre ed
all'eventuale adeguamento delle previsioni economiche formulate per
l'anno 2001. Le rilevazioni economiche effettuate sono state
elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e
rimesse alle medesime Amministrazioni per le conseguenti valutazioni.
Da tali elaborazioni, il suddetto Dipartimento ha definito un
documento di sintesi che e' stato presentato al Parlamento.
2. Si rende ora necessario procedere alla rilevazione dei costi
del secondo semestre 2001, ed a tal fine vengono impartite le
istruzioni contenute nell'unita Nota Tecnica, per consentire
l'applicazione di regole e di criteri omogenei ed uniformi cui
ciascuna Amministrazione dovra' attenersi.
Nella Nota tecnica sono illustrate le regole contabili e le
modalita' per la "rilevazione dei costi" che i centri di costo devono
seguire per la compilazione delle apposite schede allegate alla nota
stessa. A tal fine, le singole strutture organizzative debbono
rilevare i costi sostenuti nel secondo semestre secondo il piano dei
conti previsto dal richiamato D. Letg.vo n. 279/1997.
Considerata la diretta connessione tra utilizzo delle risorse e
strutture organizzative che gestiscono le stesse, l'individuazione
dei centri di costo, a cui attribuire i costi delle risorse
impiegate, costituisce un passaggio basilare da tenere presente
nell'effettuazione delle rilevazioni contabili.
In relazione, pertanto, al riordino organizzativo e funzionale
delle Amministrazioni centrali, intervenuto nel corso dell'anno 2001
in attuazione del D. Leg.vo n. 300/1999 e successive modificazioni,
sono state definite, nell'unita nota tecnica, le linee guida relative
all'articolazione dei centri di costo da considerare per le
rilevazioni economiche del 2o semestre.
Nella stessa Nota tecnica, inoltre, vengono riportate le modalita'
di trattamento dei dati necessari alla riconciliazione dei costi
sostenuti nell'anno 2001 con il bilancio finanziario (art. 11 D.L.vo
279/97), mentre nell'unito Calendario degli adempimenti e' riportata
la tempificazione delle fasi operative.
3. Anche questa fase del nuovo processo economico richiede, cosi'
come avvenuto in precedenza, il massimo impegno e la fattiva
partecipazione di tutte le strutture interessate.
Si rinnova alle Amministrazioni l'invito ad individuare i
funzionari titolari del procedimento, ai quali poter fare costante
riferimento nell'azione di supporto e di collaborazione che sara'
prestata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi
dei Costi e dei Rendimenti, al quale potranno rivolgersi per tutte le
problematiche che avessero a manifestarsi (tel. 06/4761
4080/4081/4083/4613/4792/4514; fax 06/4761 4765/4766; e-mail:
sacr@rgs.tesoro.it).
Le Amministrazioni stesse, infine, potranno rivolgersi al suddetto
Servizio per ogni esigenza connessa all'organizzazione del rispettivo
sistema di controllo interno di gestione, la cui attivazione,
prevista dal D. Leg.vo n. 286/1999, e' ormai inderogabile in quanto
strumentale anche al processo di rilevazione e analisi dei costi.
Roma, 15 gennaio 2002
Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

Allegato 1
RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Leg.vo n. 29/1993
- Riforma del Pubblico impiego -
(Suppl. Ord. G.U. n. 45 del 24 febbraio 1994)
Legge n. 59/1997
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa -
(Suppl. Ord G.U. n. 63 del 17 Marzo 1997)
Legge n. 94/1997
- Modifiche alla Legge 5 agosto 1978, n. 468. Delega al Governo
per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato -
(G.U. n. 81 del 8 Aprile 1997)
D. Leg.vo n. 279/1997
- Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato -
(G.U. n. 195 del 22 agosto 1997)
Circolare Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. n. 32 del 26
maggio 1999
- Budget per l'anno 2000 -
(Suppl. Ord. G.U. n. 127 del 2 giugno 1999 - www.tesoro.it)
D. Leg.vo n. 286/1999
- Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - (G.U. n. 193 del 18
agosto 1999)
Decreto Leg.vo n. 300/1999 e successive modificazioni
- Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 -
(Suppl. Ord. G.U. n.203 del 30 agosto 1999)
Decreto Leg.vo n. 303/1999
- Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, . 59 -
(Suppl. Ord. G.U. n. 205 del 1 settembre 1999)
Circolare Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. n. 6 del 23
febbraio 2000
- Circolare di indirizzo -
(G.U. n. 49 del 29 febbraio 2000)
Circolare Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. n. 18 del 7 aprile
2000
- Budget per l'anno 2001 -
(G.U. n. 86 del 12 aprile 2000 -)
Circolare Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. n. 23 del 15
maggio 2000
- Rilevazione costi 1o semestre 2000 e Revisione Budget per l'anno
2000 -
(G.U. n. 118 del 23 maggio 2000 - www.tesoro.it)
Circolare Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. n. 42 del 28
dicembre 2000
- Rilevazione costi 2o semestre 2000 -
(Suppl. Ord. G.U. n. 11 del 15 gennaio 2001 - www.tesoro.it)
Circolare Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. n. 17 del 26 marzo
2001
- Budget per l'anno 2002 -
(Suppl. Ord. G.U. n. 83 del 9 aprile 2001)
Decreto Leg.vo n. 165/2001
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche -
(Suppl. Org. G.U. n. 106 del 9 maggio 2001)
Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 18
luglio 2001
- Rilevazione costi 1o semestre 2001 e Revisione Budget per l'anno
2001 -
(Suppl. Ord. G.U. n. 188 del 14 agosto 2001 - www.tesoro.it)

Allegato 2
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
Gli Uffici Centrali del Bilancio provvederanno al ritiro dei
tabulati riepilogativi dei pagamenti disposti, a titolo di competenze
fisse, nel 2o semestre del 2001 - articolati per comparto/qualifica
(o posizione economica) e per Centro di Responsabilita'
amministrativa - il 22 gennaio 2002 presso l'Ispettorato Generale per
le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi Costi e Rendimenti - in
Via XX Settembre n. 97, scala C, piano terra, stanza n. 16.
Le Amministrazioni centrali dello Stato dovranno inviare le schede
di "rilevazione dei costi " del 2o semestre 2001, debitamente
compilate, ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio
inderogabilmente entro il 26 febbraio 2002.
Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di comunicare
tempestivamente all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
- Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti - l'avvenuta ricezione
delle schede inviandole, poi, in duplice copia, al suddetto Servizio.
L'inserimento dei dati nel sistema informativo dovra' avvenire
inderogabilmente entro il 5 marzo 2002.
Successivamente all'elaborazione dei dati rilevati dalle
Amministrazioni, il predetto Servizio provvedera' ad inviare i report
di gestione ai diversi Centri di costo, per il tramite dei
coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, ed analogamente a quanto
avvenuto in occasione della rilevazione dei costi relativa al 1o
semestre, predisporra' l'apposito documento relativo allo Stato, da
presentare al Parlamento.

Allegato n. 3
RILEVAZIONE DEI COSTI
II SEMESTRE 2001

NOTA TECNICA

INDICAZIONI GENERALI
1. Per l'impostazione della contabilita' economica, le
Amministrazioni centrali hanno come riferimento normativo il Titolo
III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ed il connesso
piano unico dei conti che costituisce la chiave unitaria di dialogo
tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero delle Economia e
delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Il livello minimo di rappresentazione contabile esposto nella
Tabella B, allegata al citato decreto, relativa al piano dei conti,
costituisce l'unita' elementare di rilevazione e di scambio delle
informazioni tra le Amministrazioni centrali e il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato. Per le stesse Amministrazioni - secondo quanto
gia' indicato nella nota tecnica allegata alla circolare ministeriale
del 26 maggio 1999, n. 32 - resta invariata la possibilita' di
estendere il livello di rilevazione e di analisi dei costi in
relazione a specifiche esigenze conoscitive e di controllo interno.
Anche in tal caso, comunque, permane la comunicazione dei dati
rilevati, al livello di dettaglio sopra specificato, al suddetto
Dipartimento.
Si ribadisce che il sistema unico di contabilita' analitica e le
sue rilevazioni si pongono in stretta integrazione sia con il sistema
di controllo interno di gestione e con il processo di costruzione del
bilancio finanziario delle Amministrazioni, sia con le decisioni di
finanza pubblica. A tali fini, pertanto, si rende indispensabile
garantire la coerenza e l'omogeneita' del flusso informativo dei dati
rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di
pertinenza.
In tale contesto, quindi, e' necessario che gli eventi
amministrativi espressivi dell'impiego delle risorse disponibili
vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi in grado di
assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi
livelli di osservazione dei fenomeni stessi.
2. A completamento di quanto gia' precisato nella parte
dispositiva della circolare, si ritiene opportuno fornire alcune
indicazioni volte a facilitare l'attivita' dei Centri di costo in
ordine alla predisposizione delle schede di rilevazione contenenti
informazioni relative alla riconciliazione.
Dall'esperienza finora acquisita, oltre ad alcune criticita' di
natura metodologica e contabile emerse - e quindi trasfuse nelle
regole di seguito riportate - si e' avuto modo di riscontrare il
ruolo centrale che assumono, nell'ambito del processo economico, gli
Uffici detentori delle informazioni economiche all'interno di ogni
Amministrazione (Ufficio del personale, Economato, Ufficio per la
gestione unificata delle spese strumentali, Ufficio per gli affari
Generali, ecc.). Risulta, quindi, fondamentale il compito svolto da
questi ultimi nella trasmissione ai centri di costo interessati,
tempestivamente e in piena aderenza ai criteri contabili, dei dati e
delle informazioni economiche in loro possesso.
3. Alcune Amministrazioni centrali sono state interessate, nel
corso del 2001, da processi di ristrutturazioni organizzative
previste da specifiche disposizioni legislative o da nuovi assetti
derivanti, da una parte, dalla piena operativita' dei trasferimenti
di funzioni e risorse alle Regioni ed agli Enti locali (previsti dal
D.L.vo n. 112 del 1998) e, dall'altra, dalla ridefinizione delle
strutture e delle funzioni ministeriali (disegnate dai decreti
legislativi nn. 300 e successive modificazioni e 303 del 1999).
L'attuazione di tali disposizioni, comportando modifiche
organizzative, impattano con le fasi gestionali della contabilita'
economica, costituendone i Centri di costo una delle componenti
fondamentali; pertanto, tali riorganizzazioni potrebbero avere
riflessi nella fase della rilevazione dei costi 2001. Fermo restando
che qualsiasi cambiamento delle preesistenti strutture dei centri di
costo dovra' essere preliminarmente segnalato e concordato con il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale per le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi dei Costi e
dei Rendimenti, e' necessario che per motivi sia di riconciliazione
col bilancio finanziario, che di confronto con i dati relativi alla
rilevazione dei costi 1o semestre e budget 2001, i dati di costo
vadano rilevati secondo le strutture preesistenti, come verra'
specificato al punto 2 della successiva sezione.
REGOLE E CRITERI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
1. La rilevazione degli eventi amministrativi connessi all'impiego
delle risorse umane, finanziarie e strumentali richiede l'attivazione
di un sistema contabile basato sul concetto di competenza economica,
ossia un sistema che valorizzi le risorse stesse nel momento
dell'effettivo utilizzo e, quindi, indipendentemente dall'esborso per
l'acquisizione delle medesime.
Le rilevazioni che consentono di rappresentare i costi sostenuti,
pertanto, devono essere effettuate nel momento in cui gli eventi si
manifestano, associando convenzionalmente tale momento ad un
documento (es. cedolino stipendi, ricevuta canoni ecc.), che attesti
l'effettivo impiego della risorsa considerata.
Al fine, quindi, di rappresentare compiutamente lo svolgimento
della gestione in termini economici e gli eventi amministrativi che
generano costi, qualunque sia il periodo prescelto per il
monitoraggio (ad es. il semestre), e' necessario individuare:
- il centro di costo, ossia l'unita' organizzativa che utilizza
risorse per lo svolgimento delle proprie attivita';
- la finalita' per la quale vengono sostenuti i costi, che puo'
essere espressa a diversi livelli di dettaglio: in questa fase la
rilevazione non viene ancora richiesta secondo la logica completa del
nuovo processo, per favorirne una piu' rapida assimilazione;
- la voce del piano dei conti, articolata su tre livelli secondo
quanto previsto dal D. Leg.vo n. 279/1997, che esprime la natura del
costo, ovvero il tipo di risorsa utilizzata (personale, beni di
consumo, consulenza, ecc...), e puo' essere analizzata ad un
ulteriore livello di dettaglio, rispetto al suddetto terzo livello,
secondo le esigenze del controllo interno. In tal caso, pero', le
Amministrazioni sono tenute a fornire gli elementi economici al
Ministero dell'Economia e delle Finanze solo al terzo livello del
richiamato piano dei conti. In questa fase di avvio della rilevazione
contabile le Amministrazioni sono tenute a rilevare i costi, in linea
generale, solo al secondo livello del piano dei conti;
- il periodo di riferimento del costo, cioe' il tempo in cui la
risorsa (bene o servizio) viene impiegata dando luogo al correlativo
costo. In particolare: nel caso di risorsa che esaurisce la sua
utilita' contestualmente all'impiego, il periodo di riferimento del
costo coincide con tale momento di utilizzo; nel caso, invece, di
risorsa durevole (cioe' ad utilita' ultrannuale), il periodo di
riferimento del costo e' dato dall'intervallo temporale che decorre
dall'inizio dell'utilizzo della risorsa medesima fino al termine del
periodo considerato di utilizzo della risorsa stessa (cioe' alla
maturazione del costo);
- la quantita' di risorsa utilizzata, che ne esprime il consumo
rispetto ad una unita' di misura di riferimento che caratterizza la
risorsa stessa (es. tempo: anni, mesi, giorni, ecc.; spazio: metri
lineari, quadri, ecc.; volume: metri cubi, ecc.);
- l'unita' monetaria di misura adottata, che e' di base alla
valorizzazione della quantita' di risorse utilizzate (lira, euro);
- il costo, che e' il valore monetario della quantita' di risorse
utilizzate dal centro di costo.
Le informazioni necessarie a rappresentare i costi relativi alle
risorse utilizzate non sono pero' sempre disponibili presso la
struttura che le impiega: talvolta, infatti, sono disponibili presso
altri uffici della stessa Amministrazione; altre volte, invece, sono
rinvenibili presso uffici di altre Amministrazioni.
Nel primo caso, i centri di costo dovranno individuare l'Ufficio,
appartenente alla stessa Amministrazione, che detiene le informazioni
e concordare con esso le modalita' ed i flussi di scambio delle
informazioni. Qualora fosse necessario e al fine di standardizzare la
procedura di trattamento dell'informazione, le Amministrazioni
potranno richiedere la collaborazione del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le
Politiche di Bilancio - Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti.
Nel caso specifico, poi, in cui, nell'Amministrazione considerata,
siano presenti centri di costo operanti a livello territoriale o,
comunque decentrati, si deve procedere come segue:
- se l'ufficio centrale e' titolare e responsabile
dell'acquisizione delle risorse, il centro di costo periferico deve
ricevere dall'ufficio centrale stesso tutte le informazioni
necessarie per la determinazione dei costi delle risorse assegnate ed
impiegate;
- se, viceversa, il centro di costo periferico opera autonomamente
- sulla base dell'accreditamento delle risorse finanziarie - esso
acquisisce e impiega in proprio le risorse, dei cui costi ha, quindi,
diretta cognizione.
Nell'altro caso - in cui le risorse sono acquisite da strutture di
Amministrazioni diverse da quella che ne usufruisce - e' necessario
attivare, con l'Amministrazione che effettua la spesa, un flusso di
informazioni indispensabile per la determinazione dei costi
riferibili al centro di costo utilizzatore delle risorse medesime.
Anche in tal caso, qualora fosse necessario e al fine di
standardizzare la procedura di trattamento dell'informazione, le
Amministrazioni potranno richiedere la collaborazione del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale per le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi dei Costi e
dei Rendimenti.
Periodicamente - attualmente a cadenza semestrale - i centri di
costo dovranno fornire, per il tramite dei coesistenti Uffici
centrali del Bilancio, al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, le risultanze economiche del periodo di indagine,
aggregando le rilevazioni analitiche effettuate nel corso della
gestione ed esprimendole in termini monetari e quantitativi.
Una volta acquisiti ed elaborati i dati pervenuti dalle
Amministrazioni, il Dipartimento in parola restituira' alle medesime
specifici rapporti, attivando la fase di osservazione degli eventi
manifestatisi nel semestre considerato, per verificare l'andamento
globale della gestione.
2. In considerazione delle implicazioni derivanti dalla gestione
delle nuove tipologie di informazione, si e' ritenuto di avviare il
sistema di contabilita' economica analitica secondo un approccio
graduale, procedendo ad un'introduzione progressiva del nuovo
processo.
A questo proposito c'e' da rilevare che le semplificazioni
adottate in sede di Budget 2001, gia' applicate anche all'esercizio
2000, se da un lato sono state rivolte a facilitare l'approccio
all'introduzione di un sistema di contabilita' economica in una
realta' tanto complessa e quindi a favorire in questa prima fase la
raccolta e la lettura delle informazioni, dall'altro hanno imposto un
analogo adattamento delle rilevazioni di gestione nel corso di
entrambi i semestri dell'anno 2001, affinche' il confronto sia reso
omogeneo.
Per la rilevazione dei costi di gestione del 2001, pertanto, sono
state adottate le medesime semplificazioni introdotte per il budget
2001, e precisamente:
- le rilevazioni dovranno essere effettuate per centro di costo
secondo la rispettiva natura; i costi pertanto non saranno ancora
riferiti alle finalita' cosi' come vorrebbe la logica completa del
nuovo processo;
- la rilevazione dei costi per natura sara' effettuata al secondo
livello del piano dei conti introdotto con il D. Leg.vo n. 279/1997,
tranne che per la voce "Ammortamenti", che dovra' essere rilevata al
terzo livello, e per la voce "Esborso da contenzioso", che andra'
rilevata al primo livello;
- la quantificazione in termini di unita' di riferimento (tempo:
anni/persona) e' richiesta solo per la voce Personale. Per tutte le
altre voci, il costo e' valorizzato direttamente in termini monetari.
Rispetto al procedimento di definizione del budget per il 2001, e
nell'ottica di procedere gradualmente in direzione dell'applicazione
completa del processo, e' prevista l'introduzione di un solo elemento
di differenziazione, rappresentato dalla rilevazione semestrale dei
costi di gestione. Tale modalita', adottata anche nell'esercizio
2000, intende realizzare un primo approccio all'impiego strumentale
delle rilevazioni analitiche alle esigenze proprie del controllo
interno di gestione.
In relazione alle suddette semplificazioni, pertanto, i centri di
costo gestiranno le seguenti informazioni:
- il centro di costo;
- la voce del piano dei conti, espressa al 2o livello con le
eccezioni sopra indicate per la voce "Ammortamenti" ed "Esborso da
contenzioso";
- il periodo di riferimento del costo;
- la quantita' di risorsa utilizzata valorizzata direttamente in
termini monetari, e l'unita' di misura adottata (tempo: anni/persona)
limitatamente alla voce "Personale";
- l'unita' monetaria di misura;
- il costo.
Le suddette informazioni dovranno essere aggregate da ogni centro
di costo per ciascuna voce del piano dei conti, includendo tutte le
rilevazioni analitiche relative al periodo di indagine (nella specie,
il secondo semestre dell'anno in corso). Le risultanze economiche
ottenute dovranno essere fatte pervenire al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato compilando l'apposita scheda di
rilevazione.
In merito all'articolazione delle Amministrazioni in centri di
costo, e' necessario, in questa sede, ricordare che nel corso
dell'anno 2001 sono state avviate rilevanti riorganizzazioni
strutturali e funzionali delle Amministrazioni Centrali dello Stato,
a seguito delle disposizioni di cui al D.Leg.vo 300/99 e sue
successive integrazioni e modificazioni.
Il Budget 2002, infatti, e' stato impostato tenendo conto di tali
riorganizzazioni, in aderenza alla struttura del Disegno di Legge di
Bilancio 2002.
Per quanto riguarda la rilevazione dei costi del 2o semestre 2001,
tuttavia, si ritiene di doversi riferire all'organizzazione
preesistente e gia' utilizzata in occasione della rilevazione dei
costi relativi al 1o semestre 2001. Tale scelta, pur considerando le
difficolta' operative che inevitabilmente si accompagnano ad una
rilevazione contabile che intervenga nel corso di significativi
cambiamenti organizzativi, risulta motivata dalle seguenti
considerazioni:
- e' necessario disporre di informazioni sui costi sostenuti nei
due semestri del 2001 che siano omogenee fra loro, per consentire di
determinare agevolmente le risultanze dell'intero esercizio e per
poterle poi mettere a confronto con il Budget 2001;
- in molti casi gli interventi riorganizzativi sono stati attuati
solo nella parte finale del 2001, mentre, per gran parte dell'anno,
hanno continuato ad essere operative le vecchie strutture;
- il bilancio finanziario dell'anno 2001 ha conservato una
articolazione aderente, nella maggioranza dei casi, alle preesistenti
strutture.
3. Vengono, inoltre, richieste le informazioni necessarie alla
riconciliazione tra le rilevazioni economiche dell'anno 2001 e quelle
finanziarie.
Tale operazione, prevista, come per l'esercizio 2000, solo a fine
esercizio, deve essere effettuata con riferimento alle risorse
finanziarie utilizzate dai centri di responsabilita'. Per consentire
la riconciliazione dei valori economici con quelli finanziari, i
centri di costo, in occasione della rilevazione dei costi del secondo
semestre 2001, devono fornire alcune informazioni di supporto al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le
indicazioni riporate in allegato.
4. Alle Amministrazioni e' richiesta, altresi', l'indicazione
delle motivazioni dei costi sostenuti nel 2001, utilizzando l'acclusa
Nota Illustrativa, con particolare riguardo agli scostamenti
maggiormente significativi intervenuti rispetto agli obiettivi
fissati nel budget rivisto 2001. E' possibile, infine, fornire
qualunque altra indicazione di natura tecnica ritenuta utile a
migliorare la leggibilita' e la comprensione dei dati esposti
utilizzando l'acclusa Nota Esplicativa.
5. Di seguito vengono illustrate le regole ed i criteri per la
rilevazione dei costi per il 2o semestre dell'anno 2001 per ciascuna
voce del piano dei conti. A tale proposito si segnala che le
variazioni rispetto a quanto indicato nella circolare no 42 del 29
dicembre 2000 riguardano:
1. il costo del personale, per il quale e' stata data una diversa
esposizione della relativa modalita' di calcolo, senza tuttavia
alterarne i contenuti;
2. gli ammortamenti, per i quali e' stata parzialmente modificata
la precedente procedura con lo scopo di semplificare gli adempimenti
posti a carico delle Amministrazioni;
3. le informazioni richieste alle Amministrazioni per la
riconciliazione con la contabilita' finanziaria, per le quali sono
state inserite ulteriori indicazioni per facilitare il reperimento
dei dati.
Si precisa, infine, che laddove, nella scheda di rilevazione dei
costi del 1o semestre 2001, fossero stati indicati elementi di costo
sovrastimati o sottostimati, in occasione della rilevazione dei costi
sostenuti nel 2o semestre si dovra' procedere ad imputare la
differenza fra l'effettivo costo di competenza dell'intero anno e la
somma attribuita al 1o semestre.
REGOLE E CRITERI CONTABILI PER VOCE DEL PIANO DEI CONTI
1. PERSONALE
Il costo del Personale deve essere rilevato al 2o livello del
piano dei conti, cioe' per comparto/qualifica (o posizione economica)
ed espresso sia in termini quantitativi che monetari.
1. 1 ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Le informazioni che consentono di determinare il costo del
personale di ciascun centro di costo sono detenute dagli stessi
centri di costo e dall'Ufficio del Personale: e' quindi necessario
che fra questi uffici si stabilisca una stretta collaborazione.
I centri di costo, che gestiscono l'impiego delle risorse umane,
sono in possesso delle seguenti informazioni:
- il personale effettivamente impiegato nell'attivita' del centro;
- la spesa relativa alle componenti accessorie della retribuzione,
quando essa e' liquidata dal funzionario delegato.
L'Ufficio del Personale, che gestisce gli aspetti organizzativi,
giuridici ed economici del personale, e' in possesso delle seguenti
informazioni:
- le unita' di personale in organico in ciascun centro di
responsabilita' dell'Amministrazione, ovvero le unita' di personale
la cui spesa e' stanziata sui capitoli dello stato di previsione di
ciascun centro di responsabilita' dell'Amministrazione;
- la distribuzione delle unita' di personale nei diversi centri di
costo dell'Amministrazione;
- le unita' di personale che prestano servizio presso i centri di
costo dell'Amministrazione, ma che sono nell'organico di altri centri
di responsabilita' della stessa Amministrazione, o di altre
Amministrazioni, o di Enti e di aziende (personale comandato in
servizio presso il centro di costo);
- le unita' di personale che pur essendo nell'organico
dell'Amministrazione prestano servizio presso altri centri di
responsabilita' della stessa Amministrazione o di altre
Amministrazioni, o presso Enti ed aziende (personale in organico del
centro di costo comandato in servizio presso altri centri di
responsabilita' della stessa Amministrazione o di altre
Amministrazioni, o presso Enti ed aziende);
- la spesa per la componente fissa del personale
dell'Amministrazione;
- la spesa per le componenti accessorie, quando non e' liquidata
dal funzionario delegato.
1. 2 CALCOLO DEL COSTO
Per determinare il costo del personale sostenuto nel periodo di
riferimento si deve determinare la quantita' di lavoro utilizzata ed
il valore monetario di misura:
COSTO DEL LAVORO = QUANTITA' DI LAVORO x UNITA' MONETARIA MEDIA DI
RIFERIMENTO
Il costo del lavoro e' formato da due componenti: LAVORO ORDINARIO
e LAVORO STRAORDINARIO. La formula sopra indicata, pertanto, puo'
essere scomposta come di seguito illustrato:


COSTO DEL LAVORO QUANTITA' DI LAVORO UNITA' MONETARIA
ORDINARIO = ordinario x MEDIA DI RIFERIMENTO
del costo del
lavoro ordinario
+
COSTO DEL LAVORO QUANTITA' DI LAVORO UNITA' MONETARIA
STRAORDINARIO = straordinario x MEDIA DI RIFERIMENTO
del costo del
lavoro straordinario
=
COSTO DEL LAVORO

QUANTITA' DI LAVORO
La quantita' di risorse utilizzate deve essere espressa in base
all'unita' di misura che meglio rappresenta il tipo di risorsa
stessa. Per le risorse umane l'unita' di misura e' rappresentata dal
tempo, espresso in termini di Anni/Persona.
In ogni caso, la quantita' di lavoro da determinare si deve
riferire - articolata per comparto/qualifica (o posizione economica)
- alle unita' di personale impiegate, a qualsiasi titolo, presso il
centro di costo considerato, tenendo anche conto del personale
comandato in provenienza dall'esterno, ed escludendo quello destinato
all'esterno.
La quantita' di lavoro utilizzata puo' riferirsi al lavoro
ordinario contrattuale, al lavoro straordinario e al lavoro
effettivamente prestato.
1. L'IMPEGNO CONTRATTUALE TOTALE in Anni Persona esprime la
quantita' di lavoro ordinario da prestarsi nell'orario d'obbligo
contrattuale. Questa e' la grandezza correlata al costo del lavoro
ordinario, ed il suo importo va indicato nella colonna F della scheda
di dettaglio per la voce personale. Per il suo calcolo si puo'
procedere in diversi modi. Uno dei piu' semplici e' il seguente:
a) si determinano, per ogni mese del periodo di riferimento - il
2o semestre 2001 - le unita' di personale mediamente impiegate presso
il centro di costo appartenenti allo stesso comparto/qualifica (o
posizione economica);
b) si sommano i valori medi ottenuti per ogni mese del semestre,
ottenendo cosi' i Mesi Persona di Impegno contrattuale di risorse per
qualifica attribuibili al centro di costo;
c) si riconducono i valori ottenuti ad Anni Persona dividendo per
12.
Esempio:
Tabella di pag. 25


Nel caso in cui siano presenti risorse utilizzate a tempo
parziale, tra quelle impiegate dal centro di costo, la quantita' a
loro riferibile va ridotta proporzionalmente alla percentuale di
part-time (1 risorsa utilizzata a tempo parziale al 50% assegnata per
un anno intero ad un centro di costo vale 0,5 Anni Persona).
Al fine di facilitare la riconciliazione fra i costi sostenuti nel
2001 dal Centro di Costo e le spese sostenute nel 2001 dal Centro di
Responsabilita' Amministrativa di cui il Centro di Costo fa parte, e'
richiesta l'indicazione separata, nella scheda di dettaglio per la
voce personale, di altre due informazioni quantitative calcolate con
le stesse modalita' dell'Impegno Contrattuale Totale, relative:
- alla parte di Impegno Contrattuale totale riferibile a personale
proveniente da altri Centri di Responsabilita Amministrativa o altri
organismi (c.d. "COMANDATI IN"); tale informazione, da rilevare nella
colonna G della scheda di dettaglio per la voce personale,
costituisce, pertanto, solo un dettaglio di quella esposta alla
colonna precedente;
- all'impegno in Anni Persona riferibile a personale
amministrativamente assegnato al centro di costo ma che lavora presso
altri Centri di Responsabilita' Amministrativa o altri organismi
(c.d. "COMANDATI OUT"); tale informazione, non essendo correlata al
costo del personale sostenuto dal centro di costo e non essendo,
pertanto, inclusa nell'Impegno Contrattuale Totale, va calcolata
separatamente con le stesse modalita' sopra esposte e riportata nella
colonna H della scheda di dettaglio per la voce personale.
2. L'IMPEGNO EFFETTIVO ORDINARIO in Anni Persona esprime la
quantita' di lavoro svolto effettivamente all'interno dell'orario
d'obbligo, tenendo conto cioe' delle assenze registrate, a qualunque
titolo, dal personale impiegato presso il centro (ferie, malattie,
permessi, aspettative). L'Impegno Effettivo Ordinario e' una
grandezza non correlata direttamente al costo del lavoro del centro
di costo, in quanto le assenze non incidono sul valore monetario
delle risorse umane utilizzate dal centro di costo; la sua
rilevazione, tuttavia, consente di ottenere elementi utili per
valutare la produttivita' del lavoro ed il costo riferito dalle
singole attivita' svolte dal centro di costo. Per il calcolo
dell'Impegno Effettivo Ordinario, che va riportato nella colonna P1
della scheda di dettaglio della voce personale, si puo' utilizzare il
seguente procedimento, che parte dalla determinazione delle assenze,
che devono essere sottratte all'Impegno Contrattuale. In particolare:
- si determinano i tempi relativi alle assenze delle unita' di
personale impiegate presso il centro di costo appartenenti allo
stesso comparto/qualifica (o posizione economica). Nel caso in cui vi
siano unita' di personale che abbiano operato, nel periodo di
riferimento, sia per il centro di costo, sia per altri centri di
costo o per altri Enti o Amministrazioni (comandati out), la
quantita' di assenze da includere e' calcolata in proporzione al
tempo lavorato per il centro di costo durante l'orario previsto
contrattualmente;
- si riconducono le assenze ad anni/persona: un anno/persona
coincide con 1.812 ore, secondo le indicazioni della Circolare del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
n. 9 del 16 febbraio 2001;
- si sottraggono gli Anni Persona di assenza all'Impegno
Contrattuale Totale.
3. L'IMPEGNO STRAORDINARIO misura il lavoro svolto oltre l'orario
d'obbligo stesso (lavoro straordinario); questa e' la grandezza
correlata al costo del lavoro straordinario. Anche per le risorse
umane impiegate oltre l'orario d'obbligo, l'unita' di misura e'
rappresentata dal tempo, espresso in termini di Anni Persona,
calcolato procedendo secondo le modalita' seguenti:
- prendendo a riferimento la rilevazione delle presenze per lavoro
straordinario in uso, per ciascuna unita' di personale impiegata
presso il centro di costo si determinano le ore di lavoro
straordinario svolte e corrisposte in termini monetari; va preso a
riferimento, cioe', solo lo straordinario riconosciuto;
- sulla base dell'identificazione del personale impiegato presso
il centro di costo, si somma il tempo cosi' determinato delle unita'
di personale appartenenti allo stesso comparto/qualifica (o posizione
economica);
- si riconducono le ore di lavoro straordinario ad anni/persona
dividendole per 1.812.
L'IMPEGNO STRAORDINARIO in Anni Persona va riportato nella colonna
P2 della scheda di dettaglio per il costo del personale.
VALORE MONETARIO MEDIO DI RIFERIMENTO
1. VALORE MONETARIO MEDIO DI RIFERIMENTO PER IL LAVORO ORDINARIO
Le componenti della retribuzione che concorrono alla
determinazione del valore monetario medio di riferimento necessario
per il calcolo del costo del lavoro ordinario sono:
- il trattamento base,
- le indennita',
- i contributi a carico del datore di lavoro.
Per il comparto Ministeri, tra le indennita' si deve tenere
presente il Fondo Unico di Amministrazione (F.U.A.), per il quale,
nel caso in cui al momento della rilevazione le modalita' di
erogazione non siano ancora state concordate, il valore che concorre
alla determinazione del costo di semestre deve essere definito in
base ad una stima. Il valore stimato, in mancanza di piu' precise
informazioni, puo' essere calcolato secondo un criterio di
ripartizione uniforme per tutto il personale. Nel caso in cui le
modalita' di erogazione del Fondo Unico di Amministrazione (F.U.A.)
vengano applicate a partire dal secondo semestre, nel calcolare
l'importo da includere nel costo del periodo (2o semestre) si dovra'
detrarre la stima effettuata per il periodo precedente (1o semestre)
ed allo stesso attribuita.
Per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica), l'Ufficio
del Personale, tenuto conto anche delle indennita' liquidate dai
funzionari delegati, a partire dalla spesa complessiva liquidata nel
periodo di riferimento (semestre) deve determinare il valore
monetario complessivo e, quindi, quello medio unitario (costo medio
unitario) di ciascuna posizione economica gestita dall'ufficio
stesso, secondo il seguente procedimento:
Dalla spesa complessiva si devono escludere:
- la spesa relativa agli arretrati di competenza degli anni
precedenti;
- la spesa relativa ad oneri degli anni precedenti erogata con
ritardo rispetto alla regolare cadenza di liquidazione;
- le quote liquidate nel periodo, ma di competenza dei periodi
precedenti: in particolare, per la tredicesima mensilita',
dall'importo liquidato si deve detrarre la quota gia' stimata ed
attribuita al 1o semestre.
Al valore ottenuto si devono aggiungere:
- la stima degli eventuali aumenti derivanti da rinnovi
contrattuali che si prevede possano maturare nel periodo di
riferimento e la cui liquidazione avverra' in periodi successivi.
Una volta ottenuto il valore monetario complessivo di tutte le
voci retributive del periodo (semestre) per singola posizione
economica, si deve determinare il valore monetario medio unitario
annuo (costo medio unitario annuo) del lavoro ordinario per poterlo
applicare all'impiego del personale espresso in anni/persona.
Per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica), il valore
monetario medio unitario annuo si determina dividendo il valore
monetario complessivo di semestre per il numero di retribuzioni
corrisposte nel semestre stesso ottenendo il valore monetario medio
unitario mensile per posizione economica; e, successivamente,
moltiplicando questo risultato ottenuto per 12.
In particolare, fatta pari all'unita' la retribuzione del
personale in servizio a tempo pieno, le retribuzioni non corrisposte
in via integrale (es: per risorse a tempo parziale, per assunzioni in
servizio in corso d'anno, per cessazioni dal servizio a vario titolo
in corso d'anno, ecc.) vanno considerate in proporzione a quanto
effettivamente corrisposto (es: la retribuzione di un'unita' di
personale a tempo parziale al 70% dell'orario d'obbligo viene
misurata dal rapporto [1x70]:100=0,70).
Per ciascun centro di costo, quindi, il costo del lavoro ordinario
per comparto/qualifica (o posizione economica) si determina
moltiplicando il valore monetario medio annuo unitario (costo medio
annuo unitario) del lavoro ordinario, fornito dall'Ufficio del
personale, per l'impegno ordinario contrattuale espresso in
anni/persona.
Per facilitare l'esecuzione del procedimento descritto, a ciascun
Ufficio del personale verranno forniti, tramite i coesistenti Uffici
centrali del Bilancio, appositi elaborati riepilogativi dei pagamenti
disposti, a titolo di competenze fisse, nel 2o semestre, articolati
per comparto/qualifica (o posizione economica) e per centro di
responsabilita' amministrativa, come precisato nel Calendario degli
adempimenti.
2. VALORE MONETARIO MEDIO DI RIFERIMENTO PER IL LAVORO
STRAORDINARIO
L'Ufficio del Personale determina il costo orario del lavoro
straordinario per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica)
e fornisce l'informazione ai centri di costo per la valorizzazione
del costo dello straordinario.
Per ciascun centro di costo, il costo complessivo del lavoro
straordinario per posizione economica si ottiene moltiplicando il
costo straordinario medio di posizione, fornito dall'Ufficio del
Personale, per le ore di straordinario riconosciute al personale.
La somma del costo del lavoro ordinario e di quello straordinario
evidenziano il costo del personale nel periodo di riferimento.
1.3 MODALITA' DI RILEVAZIONE DEI COSTI
Per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica), le
informazioni relative alla voce Personale che ogni centro di costo
deve determinare e quelle da rilevare sull'apposita scheda allegata
sono cosi' sintetizzabili:
Tabelle
pag. 30
pag. 31
pag. 32


2. MISSIONI
La rilevazione dei costi delle Missioni deve essere effettuata al
2o livello del piano dei conti, le cui voci riguardano specificamente
quelle svolte nel territorio nazionale e all'estero.
Il relativo costo deve essere attribuito al centro di costo sulla
base del numero effettivo di missioni svolte dal personale per lo
svolgimento delle attivita' del centro stesso.
Il periodo di riferimento del costo coincide con il periodo, data
puntuale o arco temporale, in cui viene svolta la missione.
2.1 ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Rispetto all'Ufficio che gestisce e rimborsa le spese sostenute
per le missioni, la fonte dell'informazione puo' essere cosi'
individuata:
- missioni gestite e rimborsate dall'Ufficio del Personale per
tutti i centri di costo dell'Amministrazione;
- missioni rimborsate e gestite direttamente dai centri di costo
che le effettuano;
missioni rimborsate e gestite da un'altra Amministrazione.
a) Missioni gestite e rimborsate dall'Ufficio del Personale per
tutti i centri di costo
L'Ufficio del Personale ha tutte le informazioni utili a
valorizzare il costo. Pertanto, deve comunicare ai centri di costo i
dati necessari alla rilevazione contabile ovvero, per ogni voce di 2o
livello del piano dei conti, il costo e il periodo di riferimento.
b) Missioni gestite e rimborsate direttamente dai centri di costo
che le effettuano
Il centro di costo e' in possesso di tutte le informazioni
necessarie alla determinazione e alla rilevazione del costo.
c) Missioni gestite e rimborsate da un'altra Amministrazione
L'Ufficio dell'Amministrazione che dispone il rimborso della
missione deve fornire al centro di costo utilizzatore le informazioni
necessarie per la rilevazione dei relativi costi.
Nel caso in cui il personale di una Amministrazione effettui
missioni all'estero nell'interesse dell'Amministrazione di
appartenenza, spesate con risorse finanziarie di altre
Amministrazioni (es. del Ministero degli Affari Esteri, ecc.), sono
queste ultime che devono comunicare i relativi costi al/ai centro/i
di costo presso cui e' impiegato il personale.
2.2 CALCOLO DEL COSTO
Per ciascuna missione svolta dal personale il costo viene
determinato come segue:

COSTO MISSIONI = INDENNITA' DI MISSIONE + SPESE DI MISSIONE

L'indennita' di missione e' rappresentata dai costi effettivamente
sostenuti per risarcire i disagi che il dipendente affronta in
missione. In tale componente si comprende anche l'indennita' per
missione continuativa, riconosciuta al personale trasferito in
un'altra sede per un periodo di tempo prolungato, ma non superiore ai
240 giorni.
Le spese di missione sono rappresentate dalle spese sostenute per
il trasporto, vitto, alloggio e assicurazione del personale in
missione. Tali spese sono considerate comprensive dell'I.V.A.
2.3 MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
- selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui periodo di
riferimento ricade nel - semestre di rilevazione;
- calcolare la quota parte di competenza del semestre ripartendo
proporzionalmente il costo globale rispetto all'effettivo svolgimento
della missione nel periodo di rilevazione;
- sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
3. ALTRI COMPENSI AL PERSONALE
La rilevazione dei costi che confluiscono nella voce Altri
compensi al personale deve essere effettuata al 2o livello del piano
dei conti, le cui voci riguardano specificamente i compensi Per
particolari prestazioni e i Contributi ed oneri a favore del
personale.
Il periodo di riferimento di tali costi coincide, in genere, con
il momento in cui si manifesta la spesa (ovvero con la data di
emissione del titolo di pagamento) ed e' rappresentato dalla data
puntuale in cui si manifesta il costo, ad eccezione del costo per
Incarichi il cui periodo di riferimento e' rappresentato dall'arco
temporale corrispondente alla durata della prestazione.
3.1 ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
L'Ufficio del Personale, quale struttura preposta alla gestione
degli aspetti organizzativi, economici e giuridici del personale e',
generalmente, quello che detiene tutte le informazioni necessarie a
determinare i costi che afferiscono alla voce Altri compensi al
personale. Pertanto, affinche' ogni centro di costo possa rilevare i
costi di propria competenza, l'Ufficio del Personale deve comunicare
ai diversi centri di costo, per ciascuna voce di secondo livello del
piano dei conti, il costo e il periodo di riferimento. Fanno
eccezione le informazioni relative alla spesa per i buoni pasto
riconosciuti al personale che presta servizio presso gli uffici
periferici, che viene gestita direttamente dagli uffici periferici
stessi.
3.2 CALCOLO DEL COSTO
I valori dei costi che afferiscono alla voce Altri compensi al
personale coincidono, tendenzialmente, con i corrispondenti valori
della spesa.
Il costo per la voce Per particolari prestazioni e' generato dalle
prestazioni fornite dal personale nell'ambito di attivita'
finalizzate (commissioni, progetti, comitati, ecc.); va attribuito al
centro di costo responsabile della suddetta attivita' sulla base del
personale - sia esso esterno o interno al centro di costo - che e'
stato impiegato ed al quale viene riconosciuto il compenso.
I costi per Contributi ed oneri a favore del personale - ad
eccezione dei buoni pasto, non essendo questi correlati alle
prestazioni fornite dal personale nell'ambito del centro di costo -
vengono attribuiti al centro di costo al quale appartiene l'Ufficio
del Personale. I costi relativi ai buoni pasto vanno, invece,
imputati ai centri di costo, in base a quelli effettivamente
assegnati nel periodo al personale impiegato nel centro di costo.
3.3 MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
- selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui periodo di
riferimento ricade nel semestre di rilevazione;
- calcolare il costo di competenza del semestre procedendo secondo
le seguenti modalita':
a) nel caso in cui il periodo di riferimento sia interamente
compreso nel semestre di rilevazione, si considera l'intero importo;
b) nel caso in cui il periodo di riferimento ricada tra piu'
semestri, si calcola il costo giornaliero dell'impiego delle risorse,
dividendo il costo complessivo per il numero di giorni inclusi nel
periodo di riferimento, e si moltiplica il risultato per il numero di
giorni inclusi nel semestre di rilevazione;
sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
4. BENI DI CONSUMO
La rilevazione dei costi per i Beni di consumo deve essere
effettuata al 2o livello del piano dei conti, le cui voci riguardano
specificamente i beni Inventariati e quelli Non inventariati.
I costi dei beni di consumo devono essere attribuiti al centro di
costo in base all'effettivo utilizzo. Il periodo di riferimento del
costo dei beni di consumo rappresenta l'arco temporale in cui avviene
l'utilizzo dei beni medesimi. Tali beni, convenzionalmente, vengono
considerati ad utilizzo immediato, cioe' le risorse si considerano
completamente impiegate all'atto della consegna; pertanto, il periodo
di riferimento del costo coincide con la data in cui avviene la
consegna del bene al centro di costo utilizzatore (es. data del
documento di trasporto o data di scarico della merce).
4.1 ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Rispetto alle modalita' di acquisizione e gestione, i beni di
consumo possono essere principalmente distinti in:
- beni acquisiti e gestiti da un unico Ufficio per tutti i centri
di costo dell'Amministrazione;
- beni acquisiti e gestiti direttamente dalle strutture che li
utilizzano;
- beni acquisiti e gestiti da un'altra Amministrazione.
a) Beni acquisiti e gestiti da un unico Ufficio per tutti i centri
di costo dell'Amministrazione
L'Ufficio del consegnatario, conoscendo le quantita' assegnate ai
singoli uffici, ha tutte le informazioni utili a fornire ai centri di
costo il costo da loro sostenuto. Pertanto, tale ufficio, per ogni
voce di secondo livello del piano dei conti, deve comunicare ai
centri coinvolti il costo e il periodo di riferimento.
b) Beni acquisiti e gestiti direttamente dalle strutture che li
utilizzano
Il centro di costo e' direttamente in possesso di tutte le
informazioni necessarie alla determinazione e all'attribuzione del
costo.
c) Beni acquisiti e gestiti da un'altra Amministrazione
Analogamente a quanto previsto per il caso in cui i beni vengono
acquistati da un Ufficio centralizzato, l'Ufficio che effettua
l'acquisto deve fornire al centro di costo utilizzatore le
informazioni necessarie per la rilevazione.
4.2 CALCOLO DEL COSTO
Il costo relativo a ciascuna tipologia di bene impiegata viene
cosi' valorizzato:

COSTO DEL BENE = COSTO UNITARIO + QUANTITA' IMPIEGATA

Il costo unitario del bene e' dato da:

PREZZO DEL BENE + SPESE ACCESSORIE

Il prezzo del bene (comprensivo dell'I.V.A., o anche di altri
tributi) e' diversamente determinato a seconda se proviene da una
unica fornitura o da piu' forniture.
Nel caso di un'unica fornitura/somministrazione si applica il
prezzo effettivo concordato e riportato sulla fattura o altro
documento equivalente; nel caso di piu' forniture/somministrazioni si
applica un prezzo medio che e' dato dalla media dei prezzi concordati
per le diverse forniture.
Le spese accessorie sono rappresentate da tutte le eventuali spese
sostenute per l'acquisizione del bene stesso (es. le spese di
trasporto e di consegna). Se le spese accessorie fanno riferimento
all'intera fornitura/somministrazione, il costo per unita' di bene
deve essere determinato ripartendo l'intero valore delle spese
accessorie sulla base del criterio ritenuto piu' significativo.
La quantita' esprime l'impiego del bene rispetto ad un'unita' di
misura che la rappresenta. Nella voce 'Beni di consumo' confluiscono
molteplici tipologie di beni, il cui utilizzo e' quantificato
attraverso misure di riferimento differenti (es. il peso per i beni
alimentari; il volume per i carbolubrificanti; la lunghezza per il
filo elettrico; il numero di oggetti per la cancelleria o le riviste;
ecc.).
4.3 MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
- selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui periodo di
riferimento ricade nel semestre di rilevazione;
- sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
5. PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI
La rilevazione dei costi delle Prestazioni di Servizi da Terzi
deve essere effettuata al 2o livello del piano dei conti, le cui voci
specificamente riguardano: Consulenza, Assistenza, Promozione,
Servizi ausiliari, Formazione e Addestramento, Manutenzione
ordinaria, Servizi di ristorazione, Noleggi e locazioni, Utenze e
canoni. Tali voci individuano servizi di diversa natura a fronte dei
quali possono essere seguite modalita' di acquisizione differenti a
seconda dell'attivita' cui sono rivolte le prestazioni medesime.
I costi delle Prestazioni di Servizi da Terzi devono essere
attribuiti al centro di costo che beneficia della prestazione di
servizi. L'Ufficio che acquisisce il servizio deve provvedere al
calcolo del costo e deve comunicarlo ai centri di costo che
effettuano la rilevazione contabile.
In linea generale, la scelta dell'unita' di misura piu' adeguata
dipende dalle caratteristiche del servizio e dalla sua modalita' di
acquisizione. Fra i criteri piu' comunemente utilizzati per la
determinazione del costo di alcuni servizi si fa riferimento:
all'unita' di misura metrica (es. i metri quadrati per il servizio di
pulizia, di sorveglianza, per la manutenzione ordinaria di immobili,
e di impianti e macchinari quali ascensori, impianti elettrici,
impianti di riscaldamento), a quella di peso (es. i kilogrammi per il
servizio di lavanderia), e all'entita' numerica (es. il numero di
linee per l'utenza telefonica e le reti di trasmissione). In linea
residuale, la scelta del criterio dipende dalla disponibilita' dei
dati e, in assenza di unita' di misura piu' efficaci, si puo'
comunque fare riferimento al numero di persone impiegate nel centro
di costo.
Nell'attribuzione del costo, occorre distinguere tra:
- servizi acquisiti per attivita' specifiche;
- servizi acquisiti per il mantenimento della struttura.
a) Servizi acquisiti per attivita' specifiche
Nel caso in cui la prestazione del servizio e' destinata ad un
unico centro di costo, il costo va interamente attribuito al centro
che beneficia del servizio fornito. Qualora, poi, la prestazione del
servizio sia destinata a piu' centri di costo, il costo va attribuito
a ciascun centro che beneficia della stessa prestazione secondo
l'unita' di misura che meglio esprime l'effettivo utilizzo del
servizio stesso (es. l'unita' di misura ritenuta piu' congrua per
esprimere l'effettivo impiego di una prestazione di 'Consulenza', e'
rappresentata dalle ore prestate per ogni centro di costo, o allo
stesso riferibili).
b) Servizi acquisiti per il mantenimento della struttura
Il costo di tale servizio, generalmente gestito da un unico
Ufficio, deve essere ripartito fra i centri di costo secondo il
criterio piu' opportuno a rappresentare l'utilizzo della prestazione.
Il periodo di riferimento rappresenta l'arco temporale in cui si
beneficia del servizio erogato da terzi. L'ufficio che acquista il
servizio possiede la documentazione per definire il periodo di
riferimento e la trasmette ai centri di costo che effettuano la
rilevazione contabile.
Il periodo di riferimento per i costi delle Prestazioni di Servizi
da Terzi, deve essere:
- nel caso di servizio continuativo, l'intero arco temporale in
cui ci si avvale della prestazione;
- nel caso di servizio in un'unica soluzione, la data puntuale in
cui ci si avvale della prestazione.
5.1 ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
L'ufficio che detiene le informazioni necessarie alla
determinazione del costo e' strettamente correlato alla modalita' di
utilizzo del servizio. La fonte dell'informazione, pertanto, e'
distinta a seconda se si tratta di:
servizi acquisiti per garantire il funzionamento
dell'Amministrazione;
servizi acquisiti per attivita' specifiche.
a) Servizi acquisiti per attivita' specifiche
Si intendono i servizi necessari allo svolgimento di una specifica
attivita'. Tali servizi vengono generalmente acquisiti dallo stesso
ufficio che li utilizza e che, quindi, detiene tutte le informazioni
necessarie alla determinazione e all'attribuzione del costo.
Nel caso in cui l'acquisizione del servizio e' effettuata da un
altro organismo e non dal "centro di costo utilizzatore" e'
necessario che le due strutture interessate interagiscano: l'ufficio
che acquisisce il servizio deve fornire al centro di costo
utilizzatore le informazioni necessarie alla rilevazione.
b) Servizi acquisiti per il mantenimento della struttura
Si tratta di servizi che garantendo il mantenimento dell'apparato
organizzativo dell'Amministrazione sono di utilita' comune a tutti i
centri di costo. Tali servizi vengono generalmente acquisiti e
gestiti da un Ufficio centralizzato che possiede tutte le
informazioni necessarie affinche' ogni centro di costo possa rilevare
i costi di propria competenza. Pertanto, tale Ufficio, per ogni voce
di secondo livello del piano dei conti, deve comunicare il costo e il
periodo di riferimento ai centri di costo interessati.
5.2 CALCOLO DEL COSTO
Il costo viene cosi' valorizzato:

PREZZO DEL SERVIZIO + SPESE ACCESSORIE

Il prezzo del servizio comprensivo dell'I.V.A. e' quello che
risulta dalla fattura o da qualsiasi altro documento equivalente. Nel
caso di contratti di consulenza nel prezzo del servizio e' da
includere anche l'I.R.A.P.
Le spese accessorie sono rappresentate dalle eventuali altre spese
correlate alla fornitura del servizio da parte di terzi (es. nel caso
del servizio di stampa e rilegatura, le spese accessorie sono
rappresentate dalle spese di trasporto e di consegna).
5.3 MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
- selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui periodo di
riferimento ricade nel semestre di rilevazione;
- calcolare la quota parte di competenza del semestre ripartendo
proporzionalmente il costo globale rispetto all'effettivo utilizzo
della prestazione nel periodo di rilevazione. In particolare si
dovra' procedere nel seguente modo:
a) Individuazione del costo unitario giornaliero:
costo totale / n. giorni periodo di riferimento
b) Individuazione della quota di competenza:
costo unitario giornaliero x n. gg periodo di riferimento presenti
nel semestre
- sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
6. ALTRE SPESE
La rilevazione dei costi che confluiscono nella voce Altre spese
deve essere effettuata al 2o livello del piano dei conti, le cui voci
specificamente riguardano: Compensi per doveri assolti da cittadini,
Altre spese amministrative, Quote associative, Altre spese
straordinarie.
Tali costi devono essere attribuiti al centro di costo che
utilizza le risorse. Le modalita' di attribuzione di tali costi
dipendono dal tipo di gestione che puo' essere:
- centralizzata in un solo Ufficio per tutti i centri di costo
dell'Amministrazione;
- diretta da parte delle stesse strutture utilizzatrici.
I costi gestiti da un ufficio centralizzato devono essere
ripartiti secondo il criterio piu' opportuno a rappresentare
l'utilizzo della risorsa tra i centri interessati (es. spese postali
e telegrafiche, assicurazione, ecc.); i costi gestiti direttamente
dall'ufficio che impiega la risorsa devono essere interamente
attribuiti agli stessi centri di costo (es. spese di rappresentanza,
ecc.).
I costi che si riferiscono alla voce "Altre spese" generalmente
hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:
- o si manifestano in modo ciclico nel corso dell'anno, per cui
anche in presenza di uno sfasamento temporale tra costo e spesa, di
fatto si verifica che il costo di periodo e' uguale alla spesa
sostenuta nello stesso periodo;
- o si manifestano in maniera del tutto eccezionale, per cui la
loro valorizzazione puo' essere effettuata solo al momento in cui e'
sostenuta la spesa.
Pertanto, si e' convenzionalmente stabilito che il periodo di
riferimento a cui attribuire il costo coincide con la data in cui e'
emesso il titolo di pagamento. Fanno eccezione a tale indicazione i
costi relativi alle Quote associative, alle Assicurazioni e alle
Commissioni elettorali per i quali e' necessaria una loro
attribuzione all'arco temporale corrispondente al periodo a cui si
riferiscono rispettivamente la quota di partecipazione associativa,
il premio assicurativo o lo svolgimento delle elezioni.
6.1 ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
In relazione alle modalita' di gestione delle risorse che
confluiscono nella voce Altre spese si individuano le seguenti
indicazioni per la rilevazione dei costi:
a) Gestione centralizzata in un solo Ufficio per tutti i centri di
costo dell'Amministrazione
L'ufficio centralizzato, conoscendo i servizi usufruiti dai
singoli uffici, detiene tutte le informazioni necessarie affinche'
ogni centro di costo possa rilevare i costi di propria competenza e
pertanto deve comunicare ai centri, per ciascuna voce di secondo
livello del piano dei conti, il costo e il periodo di riferimento.
b) Gestione diretta da parte delle stesse strutture utilizzatrici
Il centro di costo e' in possesso di tutte le informazioni
necessarie alla determinazione e all'attribuzione del costo.
Altre eventuali situazioni devono essere rilevate dai centri di
costo utilizzatori in collaborazione con gli uffici che detengono le
informazioni.
6.2 CALCOLO DEL COSTO
I valori dei costi che afferiscono alla voce Altre spese
coincidono con i corrispondenti valori della spesa, ad eccezione dei
costi sostenuti per le Quote associative, per le Assicurazioni e per
le Commissioni elettorali, che sono rappresentati dal valore di
competenza del periodo.
6.3 MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
- selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui periodo di
riferimento ricade nel semestre di rilevazione;
- calcolare il costo di competenza del semestre procedendo secondo
le seguenti modalita':
a) nel caso in cui il periodo di riferimento sia interamente
compreso nel semestre di rilevazione si considera l'intero importo;
b) nel caso in cui il periodo di riferimento ricade tra piu'
semestri si calcola il costo giornaliero dell'impiego delle risorse,
dividendo il costo complessivo per il numero di giorni inclusi nel
periodo di riferimento, e si moltiplica il risultato per il numero di
giorni inclusi nel semestre di rilevazione;
- sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
7. ESBORSO DA CONTENZIOSO
La rilevazione dei costi per Esborso da contenzioso deve essere
effettuata al 1o livello del piano dei conti. Tali costi possono
riguardare vertenze con il personale dipendente, contenzioso con i
fornitori, o la specifica attivita' posta in essere dal centro di
costo.
Il periodo di riferimento del costo coincide con la data in cui e'
stata emessa la sentenza.
7.1 ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
I costi che confluiscono nella voce Esborso da contenzioso devono
essere rilevati:
- dall'Ufficio del Personale, per quanto riguarda il contenzioso
con il personale dipendente;
- dall'Ufficio del Consegnatario, per quanto riguarda il
contenzioso con i fornitori;
- dal centro di costo responsabile dell'erogazione del servizio
che e' oggetto del contenzioso.
Il centro di costo che segue la pratica processuale detiene tutte
le informazioni necessarie a rilevare i costi che confluiscono nella
voce Esborso da contenzioso.
7.2 CALCOLO DEL COSTO
L'importo e' rappresentato dal costo effettivamente sostenuto nel
periodo, ovvero da quanto previsto dalla sentenza definitiva.
7.3 MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
- selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui periodo di
riferimento ricade nel - semestre di rilevazione;
- sommare i costi per la voce Esborso da contenzioso.
8. TRIBUTI
La rilevazione dei costi dei Tributi deve essere effettuata al 2o
livello del piano dei conti, le cui voci specificamente riguardano:
Imposte e Tasse.
Tali costi devono essere ripartiti fra i centri di costo secondo
il criterio piu' opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa
(es. tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani) o devono essere
interamente attribuiti ai centri di costo che utilizzano le risorse
per lo svolgimento della propria attivita'.
Il periodo di riferimento e' rappresentato dalla data puntuale,
quando il tributo e' collegato a un evento unico (es. la
registrazione di un contratto), mentre e' rappresentato dall'arco
temporale corrispondente al periodo in cui si riferisce il pagamento
del tributo (es. tassa per i passi carrabili), quando l'evento si
prolunga nel tempo.
8.1 ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
L'ufficio che gestisce la spesa deve collaborare con i centri di
costo per la determinazione dell'importo da attribuire a ciascuno di
essi.
8.2 CALCOLO DEL COSTO
L'importo dei costi che afferiscono alla voce Tributi coincide con
i corrispondenti valori della spesa.
8.3 MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
- selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui periodo di
riferimento ricade nel semestre di rilevazione;
- calcolare il costo di competenza del semestre procedendo secondo
le seguenti modalita':
a) nel caso in cui il periodo di riferimento sia interamente
compreso nel semestre di rilevazione si considera l'intero importo;
b) nel caso in cui il periodo di riferimento sia a cavallo di piu'
semestri si calcola il costo giornaliero dell'impiego delle risorse,
dividendo il costo complessivo per il numero di giorni inclusi nel
periodo di riferimento, e si moltiplica il risultato per il numero di
giorni inclusi nel semestre di rilevazione;
- sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
9. AMMORTAMENTI
La rilevazione degli Ammortamenti - che rappresentano l'onere
economico che i centri di costo attribuiscono al periodo di
riferimento per l'utilizzo di beni durevoli e per la imputazione
delle quote delle manutenzioni straordinarie eseguite - deve essere
effettuata al 3o livello del piano dei conti le cui voci sono esposte
nell'unita tabella 1 con le relative quote percentuali da applicare.
La ripartizione dell'onere economico complessivo avviene sulla base
della vita media utile di ogni tipologia di bene durevole, stabilita
mediante aliquote predeterminate. Le quote di ammortamento di
competenza devono essere attribuite ai centri di costo utilizzatori
dei beni. In linea generale l'Ufficio che gestisce il bene deve
provvedere al calcolo della quota di costo (ammortamento) e
comunicarlo ai centri di costo che effettuano la rilevazione
contabile.
I costi relativi a beni dello Stato che nessun centro di costo
utilizza per lo svolgimento delle proprie attivita', devono essere
rilevati ed attribuiti al centro di costo che gestisce l'acquisizione
o la manutenzione straordinaria (es. l'ex Ministero dei Lavori
Pubblici deve rilevare i costi per le opere di difesa del suolo, il
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali deve rilevare i costi
per il restauro di beni dello Stato).
In relazione alla tempistica della consuntivazione "semestrale" il
periodo di riferimento per il calcolo delle quote di ammortamento
coincide con l'inizio del semestre in cui si ha la disponibilita' del
bene stesso.
9.1 ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI
Nell'attribuzione dei costi e nell'individuazione della fonte
delle informazioni necessarie per la rilevazione delle quote di
ammortamento (costo di competenza) occorre distinguere a seconda che
si tratti di beni per il funzionamento o di beni di utilizzo
specifico.
a) Beni per il funzionamento
Si intendono i beni necessari al funzionamento ed al mantenimento
delle strutture organizzative di una Amministrazione (ad esempio
l'immobile in cui ha sede l'Amministrazione, mobili, arredi, ecc.)
che vengono generalmente gestiti dall'Ufficio del Consegnatario. Tale
ufficio detiene le informazioni necessarie per ripartire i costi fra
i vari centri in base a criteri che meglio esprimano l'utilizzo
effettivo della risorsa, pertanto, deve comunicare il costo ed il
periodo di riferimento in relazione a ciascuna voce di terzo livello
del piano dei conti ai vari centri di costo. Nel caso in cui i beni
siano gestiti da un ufficio diverso da quello del consegnatario, i
centri di costo devono richiedere le informazioni all'ufficio
competente, che appartenga o meno alla stessa Amministrazione.
b) Beni di utilizzo specifico
Sono i beni impiegati nelle attivita' che concorrono alla
realizzazione delle missioni istituzionali dell'Amministrazione (ad
esempio macchinari utilizzati nei laboratori per la certificazione
dei brevetti, i furgoni per il trasporto dei detenuti, ecc.). Tali
beni vengono generalmente gestiti dallo stesso ufficio che li
utilizza e, quindi, detiene tutte le informazioni necessarie alla
determinazione e all'attribuzione del costo. Nel caso in cui il bene
sia utilizzato da piu' centri di costo e' necessario individuare un
criterio omogeneo, che meglio esprima l'utilizzo della risorsa.
In via generale, quindi, ne consegue che gli uffici che detengono
le informazioni devono collaborare con i centri di costo
utilizzatori, tenendo presente che:
> nel caso in cui l'acquisto del bene e' effettuato da un'altra
Amministrazione, l'Ufficio che effettua l'acquisto e provvede alla
sua gestione deve fornire al centro di costo utilizzatore le
informazioni necessarie per la rilevazione;
> nel caso di opere realizzate in proprio nell'ambito della
Pubblica Amministrazione centrale, l'Ufficio che segue i lavori deve
comunicare al centro utilizzatore del bene il valore complessivo
dell'opera, determinato dalla somma delle spese sostenute per la sua
realizzazione.
9.2 CALCOLO DEL COSTO
Tabella di pag. 48


Per un periodo di rilevazione semestrale la quota di ammortamento
calcolata come sopra sara' divisa per 2.
Per determinare la quota di ammortamento da imputare ad un centro
di costo per ogni periodo si dovranno considerare:
> le quote di ammortamento relative a beni acquisiti in periodi
precedenti a quello di riferimento ed ancora in uso, ossia non
dismessi e non ancora completamente ammortizzati;
> le quote di ammortamento relative a beni acquisiti nel periodo
di riferimento;
> le eventuali dismissioni avvenute mediante la vendita, la
cessione a titolo gratuito (donazione, rottamazione, ecc..) o la
perdita per effetto di cause maggiori (furto, incendio, grave
danneggiamento, ecc..) di beni prima del termine della loro vita
utile;
- nel caso di vendita non saranno piu' calcolati gli ammortamenti
per i beni non piu' utilizzati; inoltre, non saranno considerati gli
eventuali effetti contabili derivanti dall'operazione di cessione
(plus/minusvalenze = differenza tra valore residuo e prezzo di
cessione);
- nel caso di cessione a titolo gratuito o di perdita dei beni per
effetto di cause maggiori le quote d'ammortamento non saranno piu'
calcolate dal momento dell'avvenuta dismissione dei beni, ma
occorrera' contabilizzare l'intero valore non ancora ammortizzato
(valore residuo = valore patrimoniale - somma delle quote di
ammortamento) come costo riferito al periodo in cui tale evento e'
avvenuto. La voce del piano dei conti in cui dovra' essere imputato
il valore residuo (valore non ancora ammortizzato) e' rappresentata
dal conto "Altre spese
- Straordinarie" .
Si rappresenta che ,anche per la rilevazione dei costi per il IIo
semestre 2001, sara' utilizzata la procedura predisposta dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per supportare i
centri di costo nella determinazione delle quote di ammortamento
degli investimenti effettuati nei periodi precedenti (cioe', secondo
le semplificazioni adottate nella circolare n. 32/99, acquisiti a
partire dal 2000) per tipologia di bene corrispondente al 3o livello
del piano dei conti. La procedura e' stata parzialmente modificata
per ridurre e semplificare l'onere a carico dei centri di costo. I
centri di costo, infatti, dovranno limitarsi a fornire, tramite la
reportistica trasmessa loro dagli Uffici Centrali del Bilancio, le
informazioni relative al valore patrimoniale dei beni acquisiti o,
eventualmente, dimessi, nel IIo semestre 2001. La quota di
ammortamento relativa allo stesso periodo, tenendo conto anche dei
beni acquisiti in periodi precedenti e non dimessi, sara' invece
calcolata e rilevata automaticamente dal sistema informatico e non
dovra', pertanto essere indicata dal centro di costo.
Questa procedura permette tra l'altro di gestire, seppure in
maniera semplificata, l'imputazione contabile del valore residuo dei
beni dismessi.
Di seguito si rappresenta in modo schematico la procedura in
oggetto.
Tabella di pag. 50


TABELLA 1

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO

   --------------------------------------------------------------
   Tipo di cespite 								Aliquota
   --------------------------------------------------------------
   Immobilizzazioni immateriali:
   Diritti d'autore 								20%
   Brevetti 										20%
   Opere d'ingegno 									20%
   Immobilizzazioni materiali (beni immobili):
   Vie di comunicazione 							2%
   Infrastrutture idrauliche 						2%
   Infrastrutture portuali e aeroportuali 			2%
   Opere per la sistemazione del suolo 				2%
   Fabbricati civili 								2%
   Fabbricati industriali e costruzioni leggere 	2%
   Beni di valore culturale, storico, archeologico
   ed artistico 									2%
   Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio 	2%
   Fabbricati militari 								2%
   Immobilizzazioni materiali (beni mobili):
   Mezzi di trasporto stradali leggeri 				20%
   Mezzi di trasporto stradali pesanti 				10%
   Mezzi di trasporto aerei 						5%
   Mezzi di trasporto marittimi 					5%
   Macchinari per ufficio 							20%
   Mobili e arredi per ufficio 						10%
   Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 		10%
   Mobili e arredi per locali ad uso specifico 		10%
   Impianti e macchinari per locali ad uso specifico 5%
   Hardware 										25%
   Armi leggere 									20%
   Armi pesanti 									10%
   Mezzi terrestri da guerra 						5%
   Mezzi aerei da guerra 							5%
   Mezzi navali da guerra 							5%
   Opere artistiche 								2%
   Animali 											20%
   --------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI PER LA RICONCILIAZIONE
CON LA CONTABILITA' FINANZIARIA

La contabilita' economica - attivata nelle Amministrazioni
Centrali dello Stato con la circolare del Ministero del Tesoro,
Bilancio e P.E. no32 del 26 maggio 1999- e' finalizzata ad avviare il
processo di programmazione e monitoraggio delle risorse economiche
necessarie al funzionamento delle strutture ed al raggiungimento
degli obiettivi prefissati; essa si esplica mediante le modalita'
operative di stesura del budget e dei consuntivi di periodo. Tale
percorso e' rivolto alla determinazione del costo degli obiettivi e
dei servizi da realizzare ed alla conseguente quantificazione dei
mezzi finanziari necessari.
La complementarita' delle due visioni consente di riconciliare il
risultato economico con quello finanziario; le differenti risultanze
sono afferibili essenzialmente ai seguenti ordini di motivi legati ai
diversi criteri di rappresentazione degli eventi:
* la rilevazione del costo temporalmente non coincide con quella
del relativo esborso finanziario (disallineamento temporale);
* la rilevazione del costo riguarda una struttura organizzativa
diversa da quella in cui sono allocate le risorse finanziarie
(disallineamento strutturale);
* l'esistenza di eventi di natura economica che non originano
movimenti finanziari e, viceversa, di eventi che generano esborsi
finanziari ma non costituiscono fenomeni di rilevanza economica.
La riconciliazione dei risultati, vale a dire il passaggio dalla
contabilita' economica a quella finanziaria, si attua, come previsto
dall'art. 11 del D. Leg.vo n. 279/1997, mediante l'introduzione di
specifiche poste integrative e rettificative che hanno la finalita'
di correlare i valori rilevati secondo il criterio della competenza
economica con i valori della gestione finanziaria.
Per operare tali integrazioni e rettifiche i centri di costo,
nell'ambito della rilevazione dei costi del secondo semestre 2001,
dovranno indicare sia i costi consuntivati nel periodo, sia le
informazioni necessarie a riconciliare, su base annuale, i risultati
economici con quelli finanziari.
In particolare, le informazioni richieste alle Amministrazioni in
oggetto si dovranno riferire alle spese sostenute, intese come:
* pagamenti effettuati rispetto a tutti gli stanziamenti in
c/competenza del 2001;
* pagamenti effettuati rispetto agli stanziamenti in c/residui del
2001, solo se tali residui hanno costituito il corrispettivo
finanziario di costi sostenuti nel 2001; non vanno, pertanto,
considerati i pagamenti effettuati su quei residui che fanno
riferimento a costi sostenuti in altri esercizi;
* pagamenti effettuati su fondi provenienti da organismi esterni
ai Ministeri (es. fondi delle Regioni) o da fondi gestiti fuori
Bilancio solo se tali fondi hanno costituito il corrispettivo
finanziario di costi sostenuti nel 2001.
Tali informazioni saranno utilizzate dalla Ragioneria Generale
dello Stato per effettuare la riconciliazione fra l'insieme dei costi
sostenuti nel 2001 dai Centri di Costo afferenti ad ogni Centro di
Responsabilita' Amministrativa e i pagamenti effettuati dallo stesso
Centro di Responsabilita' sugli stanziamenti di competenza del 2001.
Considerato che, al momento della rilevazione, le informazioni
relative ai pagamenti effettuati sono in gran parte non ancora
disponibili presso le Amministrazioni, ed al fine di agevolare
l'onere relativo alla loro quantificazione, vengono di seguito
indicate, per tipologia di costo, le fonti informative cui e'
possibile riferirsi a tale scopo. Da tali fonti sara' possibile
ottenere dati sostanzialmente validi.

   --------------------------------------------------------------
       Tipologia di costo      Fonte informativa a cui riferirsi
                                per stimare il dato del pagato
    --------------------------------------------------------------
     COSTO DEL PERSONALE      STAMPA DEI "FLUSSI DI SPESA MENSILI"
        (RETRIBUZIONE)         (SISTEMA IGOP)
    --------------------------------------------------------------
    Altri costi gestiti tramite
      RUOLI DI SPESA FISSA             Decreto di impegno
    (Esempio: affitti, spese di
         giustizia, etc..)
    --------------------------------------------------------------
         Costi relativi ad        Copia dell'ordinativo diretto o,
     ACQUISTO BENI E SERVIZI       in mancanza dello stesso,
                                   interrogazione del sistema
                                   informativo disponibile presso
                                   U.C.B. dell'Amministrazione.
    --------------------------------------------------------------
      Costi gestiti tramite       Copia dell'ordinativo
       FUNZIONARI DELEGATI         diretto di II° livello.

Le informazioni richieste per la riconciliazione, sono divise in
due tipi: 1) analitiche e 2) sintetiche.
1) Le informazioni analitiche per la riconciliazione con la
contabilita' finanziaria dovranno essere inserite nella "scheda dei
costi sostenuti" (denominata "scheda 1"), in corrispondenza di
ciascuna voce di costo.
I centri di costo acquisiscono le risorse da impiegare nel corso
dell'esercizio, utilizzando mezzi finanziari provenienti da:
* stanziamenti in conto competenza, sia del proprio centro di
responsabilita' amministrativa che di altri centri - vedi "scheda
1"colonne B/D1/D2 -;
* fondi esterni al Bilancio dello Stato - vedi "scheda 1" colonna
D3 -;
* stanziamenti in conto residui - vedi "scheda 1" colonna E -.
In particolare, di seguito, si evidenzia il contenuto informativo
delle colonne costituenti la "scheda 1":
B - Spese sostenute su stanziamenti di competenza dei capitoli del
Centro di Responsabilita' Amministrativa - devono essere riportati i
pagamenti effettuati per l'acquisizione delle risorse impiegate
(costi) utilizzando gli stanziamenti previsti dal Bilancio per l'anno
2001 sui capitoli del centro di responsabilita' amministrativa cui
appartiene il centro di costo;
D1 - Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli di
altri Centri di Responsabilita' Amministrativa dello stesso Ministero
- devono essere riportati i pagamenti effettuati per l'acquisizione
delle risorse impiegate (costi) utilizzando gli stanziamenti previsti
dal Bilancio per l'anno 2001 sui capitoli dei centri di
responsabilita' amministrativa, dello stesso Ministero, cui non
appartiene il centro di costo. Tale colonna serve ad evidenziare
disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria,
interni alla stessa Amministrazione;
D2 - Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli di
altri Centri di Responsabilita' Amministrativa di altri Ministeri -
devono essere riportati i pagamenti effettuati per l'acquisizione
delle risorse impiegate (costi) utilizzando gli stanziamenti previsti
dal Bilancio per l'anno 2001 sui capitoli di centri di
responsabilita' amministrativa di Ministeri diversi da quello a cui
appartiene il centro di costo. Tale colonna serve ad evidenziare
disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria,
che coinvolgono Amministrazioni diverse;
D3 - Spese sostenute su fondi esterni al Bilancio dello Stato -
devono essere riportati i pagamenti effettuati per l'acquisizione
delle risorse impiegate (costi) utilizzando fondi provenienti da
organismi esterni ai Ministeri (es. fondi delle Regioni) o da fondi
gestiti fuori Bilancio (es. fondi della Comunita' Europea utilizzati
direttamente dalle Amministrazioni). Tale colonna serve ad
evidenziare disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e
finanziaria, derivanti dall'utilizzo di risorse finanziarie non
previste dal Bilancio dello Stato;
E - Spese sostenute su fondi residui provenienti dagli anni
precedenti - devono essere riportati i pagamenti effettuati per
l'acquisizione delle risorse impiegate (costi) pagate con risorse
finanziarie stanziate nei Bilanci relativi agli anni precedenti al
2001. La colonna e' valorizzata quando il costo rilevato nell'anno
non corrisponde all'utilizzo di risorse finanziarie stanziate nel
Bilancio di competenza dell'esercizio corrente.
2) Le informazioni sintetiche per la riconciliazione con la
contabilita' finanziaria dovranno essere inserite nella "scheda
informazioni sintetiche" (Scheda 1/Pag.5), e riguardano quelle spese
che il centro di costo sostiene per le attivita' non di propria
competenza.
In particolare, di seguito si evidenzia il contenuto informativo
delle seguenti righe:
* c1 - Spese per il personale sostenute su stanziamenti di
competenza dei capitoli del Centro di Responsabilita' Amministrativa
(a cui appartiene il Centro di Costo oggetto della rilevazione) per
altri Centri di Responsabilita' Amministrativa dello stesso Ministero
- devono essere riportati gli eventuali pagamenti effettuati per il
personale a favore di altri centri della stessa Amministrazione;
* c2 - Altre spese sostenute su stanziamenti di competenza dei
capitoli del Centro di Responsabilita' Amministrativa (a cui
appartiene il Centro di Costo oggetto della rilevazione) per altri
Centri di Responsabilita' Amministrativa dello stesso Ministero -
devono essere riportati gli eventuali pagamenti effettuati (esclusi
quelli inerenti il personale) a favore di altri centri della stessa
Amministrazione;
* c3 - Spese per il personale sostenute su stanziamenti di
competenza dei capitoli del Centro di Responsabilita' Amministrativa
(a cui appartiene il Centro di Costo oggetto della rilevazione) per
altri Ministeri - devono essere riportati gli eventuali pagamenti
effettuati a favore di altre Amministrazioni;
* c4 - Altre spese sostenute su stanziamenti di competenza dei
capitoli del Centro di Responsabilita' Amministrativa (a cui
appartiene il Centro di Costo oggetto della rilevazione) per altri
Ministeri - devono essere riportati gli eventuali pagamenti
effettuati (esclusi quelli inerenti il personale) a favore di altre
Amministrazioni;
* c5 - Spese sostenute su stanziamenti di competenza dei capitoli
del centro di responsabilita' amministrativa (a cui appartiene il
Centro di Costo oggetto della rilevazione) cui non corrispondono
costi di alcun Ministero - devono essere riportati gli eventuali
pagamenti effettuati su stanziamenti di competenza del 2001 a cui non
sono corrisposti costi per la P.A. nell'esercizio corrente.
Al fine di effettuare una riconciliazione puntuale e' necessario,
inoltre, che i centri di costo comunichino per la voce "Opere in
Corso" le spese sostenute, ossia i pagamenti effettuati, per i
progetti non ancora ultimati alla fine dell'anno. L'evidenziazione
della provenienza delle risorse finanziarie segue le stesse modalita'
gia' descritte per la sezione "Informazioni analitiche per la
riconciliazione con la contabilita' finanziaria".
Si sottolinea che le informazioni richieste per la riconciliazione
permettono di ricondurre i dati economici a quelli finanziari a tre
differenti livelli di aggregazione:
1) per il singolo Centro di Responsabilita' (che rappresenta
l'unita' organizzativa elementare di rilevazione dei dati
finanziari);
2) per la singola Amministrazione centrale;
3) per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato.
Di seguito viene riportato un esempio di riconciliazione. In
particolare, nel caso preso in esame, si evidenzia come partendo dai
costi sostenuti e dalle relative spese sostenute nell'anno (vedi
Tabella A), la corretta compilazione delle colonne inerenti le
informazioni analitiche (Tabella B) e delle righe riguardanti le
informazioni sintetiche (Tabella C) consente di ricondurre il
risultato economico a quello finanziario (Tabella D).
TABELLE
pag. 58
pag. 59
pag. 60
pag. 61
pag. 62
pag. 63
pag. 64
pag. 65
pag. 66
pag. 67
pag. 68
pag. 69
pag. 70


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato