IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente
l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14
maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e
92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per
lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione
verso Paesi terzi;
Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6
aprile 1994, n. 500, in cui si prevede che il Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, fissi con proprio decreto le modalita' della
diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle
informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e
dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori
interessati;
Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 518 recante norme
di attuazione della direttiva 96/4/CE che modifica la direttiva
91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti generali
1. Il materiale informativo e didattico concernente l'alimentazione
dei lattanti e dei bambini, destinato alle famiglie e agli operatori
interessati, successivamente indicato come "materiale", e' costituito
da opuscoli, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e simili.
2. Il materiale predisposto sulla base di dati scientifici
documentati e documentabili, deve recare l'indicazione della
denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente o organismo
che lo diffonde.
Art. 2.
Materiale destinato alle famiglie
e agli operatori del settore
1. Il contenuto del materiale, esplicitato attraverso dati,
affermazioni o illustrazioni, deve essere scientificamente corretto,
aggiornato e documentabile.
2. Il contenuto del materiale destinato alle famiglie deve essere
di facile comprensione.
3. Il contenuto del materiale destinato esclusivamente agli
operatori del settore deve essere sufficientemente completo e
verificabile e contenere le indicazioni di cui all'art. 1, comma 2.
Art. 3.
Modalita' di diffusione e controllo
1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o
organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero
della salute, fornendo tutti i dati relativi alle modalita' di
diffusione.
2. Il Ministero della salute, qualora non ravvisi l'idoneita' del
materiale di cui al comma 1 dispone, entro trenta giorni, a seconda
dei casi, il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione,
la modifica, il ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione
a spese del trasgressore di una rettifica secondo modalita' stabilite
dal Ministero stesso.
3. L'impresa, l'ente o organismo, puo' richiedere di riportare nel
materiale la dicitura "Materiale informativo approvato dal Ministero
della salute".
Art. 4.
Congressi e manifestazioni
1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica che in
qualunque modo comprendono la trattazione di tematiche sanitarie
attinenti l'alimentazione della prima infanzia devono essere
orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei
settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e
delle patologie relative.
2. I congressi e le manifestazioni devono essere segnalati al
Ministero della salute almeno sessanta giorni prima del loro
svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve fornire
contestualmente i dati relativi alla validita' scientifica nonche'
alle modalita' di svolgimento.
3. Il Ministero della salute qualora non ravvisi i requisiti di cui
al comma 1, entro trenta giorni, invita l'ente organizzatore ad
apportare le necessarie variazioni.
Art. 5.
Sanzioni
1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto
viene sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto
legislativo n. 241 del 19 marzo 1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2002
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato