IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari
di radiologia medica in relazione alla media delle retribuzioni
iniziali comprensive, dell'indennita' integrativa speciale, dei
tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture
pubbliche;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento
per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati,
e' agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di
appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali
incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la
variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata
all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione
effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2000, che a fissato la
retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6
della legge n. 25/1983 per gli anni 1986 e precedenti, 1997, 1998,
1999 e primo semestre 2000;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
246 del 10 maggio 2001;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno
1999, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1.
La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la
liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di
radiologia medica e' fissata nelle seguenti misure:
1996 e precedenti L. 35.918.000
1997 L. 37.235.000
1998 L. 37.700.000
1999 L. 37.700.000
2000 e 1° semestre 2001 L. 37.700.000
Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4 della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per
l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2001
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 38
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato