IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1994, con il quale
"l'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo" e' stato autorizzato
ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma,
Palermo, Catania e Messina per i fini di cui all'art. 3 della legge
n. 56 del 1989;
Vista l'istanza con la quale "l'Istituto italiano di psicoanalisi
di gruppo" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede
periferica di Milano;
Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto,
espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 22 febbraio 2002;
Vista la valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza
presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto
Comitato nella riunione dell'11 settembre 2002, trasmessa con nota n.
785 del 12 settembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509 "l'Istituto italiano di psicoanalisi
di gruppo" e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede
periferica di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II
del regolamento stesso, successivamente alla data del presente
decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e' pari a 20 unita' e, per l'intero ciclo, a
80 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2002
Il capo del Dipartimento: D'Addona
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato