Capo I Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che,
nel disciplinare il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata,
prevede al comma 5 che con decreto del Ministro della difesa siano
stabiliti i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai
relativi corsi formativi, le tipologie e le modalita' di svolgimento
dei predetti concorsi e delle prove d'esame prevedendo, se
necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio
richiesti, la durata dei corsi, nonche' i requisiti fisici e
attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste
per gli ufficiali in ferma prefissata;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23
dicembre 1996, n. 662", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della
legge 31 marzo 2000, n. 78", e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in
ferma prefissata
1. I concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi formativi per il
reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate e
dell'Arma dei carabinieri (corsi AUFP) sono per titoli ed esami e si
svolgono con modalita' che ne assicurano l'imparzialita',
l'economicita' e la celerita' di espletamento nei tempi previsti dal
decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, ricorrendo, se
ritenuto opportuno, a forme di preselezione con l'eventuale ricorso
all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a
selezioni decentrate.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto,
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Art. 2.
Bando di concorso
1. Fermo quanto disposto dal presente decreto, il bando di
concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, prevede:
a) il numero dei posti messi a concorso e l'eventuale
ripartizione per titolo di studio, per arma ovvero corpo, per
specialita' ovvero specializzazione e, se possibile, le sedi di
assegnazione;
b) il termine e le modalita' di presentazione, nonche' lo schema
per la compilazione della domanda di partecipazione, anche con
riguardo ai candidati minorenni;
c) i requisiti di partecipazione;
d) i certificati medici da presentare;
e) i titoli di merito valutabili;
f) il numero, la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove concorsuali, le materie oggetto di esame e i relativi
programmi;
g) la durata dell'eventuale tirocinio;
h) i titoli che, a parita' di merito, danno luogo a preferenza;
i) la sede e le date di svolgimento delle prove concorsuali
ovvero la data in cui ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e le modalita' di comunicazione ai
concorrenti;
l) la composizione delle commissioni;
m) i casi di esclusione dal concorso.
2. Il bando di concorso puo' prevedere la possibilita' di indicare
nella domanda di partecipazione la sede di assegnazione preferita dal
candidato.
Art. 3.
Requisiti
1. I requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui
all'art. 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande indicato dal bando di concorso e
mantenuti fino alla nomina ad ufficiale.
2. In aggiunta ai requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e
3 dell'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e salvo
quanto disposto dal presente decreto, per partecipare ai concorsi per
l'ammissione ai corsi AUFP i candidati:
a) debbono possedere la particolare idoneita' psico-fisica e
attitudinale al servizio in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
ausiliario del ruolo di assegnazione, definita in base agli specifici
ordinamenti della relativa Forza armata ovvero dell'Arma dei
carabinieri, e che puo' non coincidere con l'idoneita' al servizio
militare incondizionato;
b) non debbono essere imputati per delitti non colposi ovvero
sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' essere in
situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione
dello stato di ufficiale delle Forze armate ovvero dell'Arma dei
carabinieri.
3. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il
personale militare puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal
concorso per mancanza dei requisiti prescritti.
Art. 4.
Titoli di studio e abilitazioni professionali
1. Per l'ammissione ai corsi AUFP e' richiesto:
a) il diploma di laurea specialistica previsto dal bando di
concorso, per i corsi relativi ai ruoli normali delle Forze armate
ovvero al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri;
b) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido
per l'iscrizione ai corsi di laurea delle universita' statali,
previsto dal bando di concorso, per i corsi relativi ai ruoli
speciali.
2. I titoli di studio di cui al comma 1 sono determinati in
relazione alle funzioni che l'ufficiale in ferma prefissata deve
assolvere quale ausiliario del ruolo di assegnazione.
3. Sono comunque validi i titoli di studio dichiarati, ai fini dei
concorsi per l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche,
equipollenti a quelli indicati dal bando di concorso.
4. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere
presentata l'attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente,
ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Le eventuali abilitazioni e iscrizioni agli albi professionali
sono previste dal bando di concorso.
Art. 5.
Titoli di merito
1. I titoli di merito comprendono i titoli di servizio relativi
alle qualita' militari e professionali e i titoli di studio diversi
da quello richiesto per la partecipazione.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio
massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie,
comunque non superiore complessivamente a 10/30.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata, previa
individuazione dei criteri, dopo le eventuali prove scritte e prima
che si proceda alla relativa correzione.
Art. 6.
Accertamenti e prove di concorso
1. In relazione al servizio che l'ufficiale deve svolgere
nell'ambito dell'arma ovvero del corpo, della specialita' o della
specializzazione di assegnazione, costituiscono oggetto di
accertamento e valutazione:
a) le qualita' psico-fisiche;
b) le qualita' culturali, essenzialmente in relazione al titolo
di studio richiesto;
c) le qualita' morali, di carattere e attitudinali.
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio quale ufficiale in ferma prefissata ausiliario del ruolo di
assegnazione e' effettuato da apposite commissioni, secondo le
modalita' indicate dal bando di concorso, mediante visite mediche
generali e specialistiche e accertamenti attitudinali, il cui esito
comporta un giudizio di idoneita' o non idoneita' con eventuale
attribuzione di punteggio. Avverso il giudizio di non idoneita'
psico-fisica puo' essere proposto appello nei modi e nei tempi
indicati dal bando di concorso. Il giudizio di appello e' definitivo
e comporta, nel caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso.
3. Per lo svolgimento del concorso il bando puo' altresi'
prevedere:
a) la prova di preselezione;
b) prove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta
multipla predeterminata o libera ovvero in composizioni riguardanti
le materie e i relativi programmi indicati dallo stesso bando;
c) la prova orale nelle materie e relativi programmi indicati
dallo stesso bando;
d) la prova facoltativa per l'accertamento della conoscenza di
non piu' di due delle lingue straniere indicate dallo stesso bando,
una delle quali deve essere il francese, l'inglese, lo spagnolo o il
tedesco;
e) prove di efficienza fisica;
f) tirocinio.
4. Le modalita' di svolgimento delle prove e l'eventuale numero dei
candidati idonei ammessi a sostenere le prove successive sono
stabiliti dal bando di concorso.
Art. 7.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso ovvero al diverso termine indicato dal
bando di concorso.
Art. 8.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici possono essere composte da militari
in servizio ovvero da militari che alla data di pubblicazione del
bando sia in posizione di ausiliaria da non piu' di un triennio e
abbia posseduto durante il servizio il grado richiesto per i relativi
concorsi, da docenti universitari o di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado, da funzionari ovvero tecnici o esperti
nelle materie oggetto del concorso, appartenenti anche ad altra
amministrazione.
2. Se il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte
supera le 1000 unita', la commissione esaminatrice puo' essere
suddivisa in sottocommissioni con l'aggiunta di un numero di membri
pari a quello della commissione originaria e di un segretario.
Art. 9.
Approvazione delle graduatorie
1. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito,
adottati dalla Direzione generale per il personale militare, sono
pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e ne
viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 10.
Corsi AUFP
v
1. Possono essere istituiti corsi AUFP:
a) per ciascuno dei ruoli normali e speciali dell'Esercito;
b) per ciascuno dei ruoli normali e speciali della Marina
militare, escluso il ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo;
c) per ciascuno dei seguenti ruoli dell'Aeronautica militare:
1) ruoli normali del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di
commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico;
2) ruoli speciali delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo
del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico;
d) per il ruolo speciale e per il ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri.
2. Il numero e la sede dei corsi AUFP, nonche' la ripartizione
degli allievi da ammettervi, anche in relazione eventualmente al
titolo di studio posseduto, sono stabiliti, per ciascuna Forza
armata, dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero, per l'Arma dei
carabinieri, dal Comandante generale entro i limiti previsti
dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.
3. La durata dei corsi AUFP, prevista dal bando di concorso, non
puo' essere superiore a 12 settimane, per l'Esercito, la Marina
militare e l'Aeronautica militare, e a 16 settimane, per l'Arma dei
carabinieri.
Art. 11.
Nomina
1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei corsi AUFP ovvero,
per l'Esercito, al termine dell'esperimento pratico se previsto, sono
nominati ufficiali in ferma prefissata della relativa Forza armata
ovvero dell'Arma dei carabinieri con decorrenza dal termine finale
del corso.
Capo II Disposizioni speciali
Sezione I
Esercito
Art. 12.
Ulteriori requisiti
1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, per partecipare ai concorsi
per l'ammissione ai corsi AUFP dell'Esercito i candidati non debbono
essere stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti
arruolamenti nelle Forze di polizia.
Art. 13.
Assegnazione ai corsi AUFP e graduatoria finale
1. All'atto in cui vengono sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, i candidati possono indicare l'ordine di
preferenza per l'assegnazione a un'Arma o corpo, secondo le modalita'
stabilite dal bando di concorso.
2. L'assegnazione ai singoli corsi AUFP dei candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito del concorso e' effettuata,
secondo la ripartizione di cui all'art. 10, comma 2, tenendo conto
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale accertata, del titolo di
studio posseduto e delle eventuali preferenze manifestate dagli
interessati.
3. Al termine di ciascun corso AUFP viene formata la graduatoria
finale degli allievi secondo l'ordine dei punteggi conseguiti nella
valutazione del profitto.
Art. 14.
Esperimento pratico
1. Se previsto dal bando di concorso, al termine dei corsi AUFP gli
allievi giudicati idonei effettuano l'esperimento pratico, di durata
non superiore a 8 settimane.
2. All'atto dell'ammissione all'esperimento pratico, gli allievi
dei corsi delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni sono assegnati ad una delle predette armi.
L'assegnazione e' effettuata secondo le esigenze dell'Esercito,
tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle attitudini
dimostrate durante il corso e della eventuale preferenza espressa
dall'allievo.
Sezione II Marina militare
Art. 15.
Ulteriori requisiti
1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, per partecipare ai concorsi
per l'ammissione ai corsi AUFP della Marina militare i candidati non
debbono essere stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedenti arruolamenti nelle Forze di polizia.
Art. 16.
Commissioni per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato da una
commissione medica composta da medici specialisti e presieduta da un
ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo.
2. L'accertamento sanitario per l'idoneita' al volo e' effettuato
dai competenti organi dell'Aeronautica militare secondo le
disposizioni vigenti.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato da una
commissione composta almeno da un ufficiale medico specialista e da
un ufficiale perito selettore e presieduta da un ufficiale di grado
non inferiore a capitano di vascello, non appartenente al Corpo
sanitario militare marittimo.
Art. 17.
Assegnazione ai corsi AUFP
1. L'assegnazione ai singoli corsi AUFP dei candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito del concorso e' effettuata,
secondo la ripartizione di cui all'art. 10, comma 2, tenendo conto
dei requisiti fisici previsti per l'appartenenza a ciascun corpo e,
in subordine, delle preferenze manifestate dagli interessati.
Sezione III Aeronautica militare
Art. 18.
Ulteriori requisiti
1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, per partecipare ai concorsi
per l'ammissione ai corsi AUFP dell'Aeronautica militare i candidati
non debbono essere stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedenti arruolamenti nelle Forze di polizia.
Art. 19.
Concorso
1. Nella domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai
corsi AUFP dell'Aeronautica militare il candidato deve indicare il
ruolo ovvero la specialita', tra quelli previsti dal bando, per il
quale intende concorrere. Non e' ammesso concorrere per piu' di un
ruolo ovvero una specialita'.
2. I candidati, che omettono l'indicazione di cui al comma 1 ovvero
indicano un ruolo o una specialita' incompatibile con il titolo di
studio posseduto o che presentano piu' di una domanda, sono ammessi
d'ufficio a concorrere per il ruolo ovvero la specialita' compatibile
con il titolo di studio posseduto.
Art. 20.
Idoneita' attitudinale
1. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato
immediatamente dopo l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
Art. 21.
Graduatoria
1. La graduatoria di merito del concorso, distinta per ruolo e
specialita', e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai
candidati e ottenuti sommando:
a) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito;
b) il punteggio conseguito nelle prove d'esame;
c) il punteggio conseguito nell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, risultante dalla somma dei punteggi
riportati nella visita medica generale e specialistica e negli
accertamenti attitudinali.
Art. 22.
Assegnazione ai corsi AUFP
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, di
cui all'art. 21, sono assegnati ai relativi corsi AUFP in uno o piu'
scaglioni.
Sezione IV Arma dei carabinieri
Art. 23.
Commissioni esaminatrici
1. Per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e orali,
la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie
la commissione esaminatrice e' cosi' composta:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore
a colonnello, presidente;
b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non
inferiore a maggiore, membri;
c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore
a capitano, ovvero un dipendente dell'Amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente almeno alla posizione economica C/2, segretario senza
diritto di voto.
2. Alla commissione, di cui al comma 1, possono essere aggregati,
in qualita' di membri aggiunti, docenti universitari o di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado ovvero tecnici o esperti nelle
materie oggetto del concorso, appartenenti anche ad altra
amministrazione. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole
materie per le quali sono aggregati.
3. Per l'accertamento della idoneita' psico-fisica la commissione
medica e' cosi' composta:
a) un ufficiale medico, di grado non inferiore a tenente
colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.), presidente;
b) due o piu' ufficiali medici in servizio presso il C.N.S.R.,
dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno
anziano svolge anche le funzioni di segretario.
4. Alla commissione, di cui al comma 3, possono essere aggregati in
qualita' di membri aggiunti uno o piu' medici specialisti.
5. Per la valutazione dell'idoneita' attitudinale la commissione e'
cosi' composta:
a) un ufficiale, di grado non inferiore a tenente colonnello, in
servizio presso il C.N.S.R., presidente.
b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e
ufficiali psicologi iscritti all'albo, in servizio presso il
C.N.S.R., membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
Art. 24.
Assegnazione ai corsi AUFP
1. L'assegnazione ai singoli corsi AUFP dei candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito del concorso e' effettuata,
secondo la ripartizione di cui all'art. 10, comma 2, tenendo conto
del titolo di studio posseduto e degli eventuali punteggi attribuiti
in sede di selezione psicofisica ed attitudinale.
Roma, 26 settembre 2002
Il Ministro: Martino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato