IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto
legislativo, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalita' di
presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, i requisiti formali
di costituzione del fondo, gli elementi essenziali sia dello statuto
che dell'atto di destinazione del patrimonio, i requisiti per
l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento
all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi
collegiali e dei responsabili del fondo, nonche' i contenuti e le
modalita' del protocollo di autonomia gestionale;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229,
che ha dato interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
Visto l'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3,
adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 14 gennaio 1997, n. 211;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto regolamento
n. 211 del 1997, che consente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di provvedere, con proprio decreto,
successivamente all'attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui al medesimo
art. 4, relativa ai requisiti di onorabilita' e professionalita' dei
componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo
pensione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 18 marzo 1998, n. 140, concernente
regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle SIM e
delle cause di sospensione, attuativo del predetto art. 7 del decreto
legislativo n. 415 del 1996;
Ritenuto di dover aggiornare, con le modalita' di cui all'art. 4,
comma 6, del citato regolamento n. 211 del 1997, la disciplina di cui
al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalita'
dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo
pensione;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione
gestore di forme di previdenza complementare, il rappresentante
legale, i componenti degli organi di amministrazione ed il dirigente,
comunque denominato, responsabile del fondo pensione, possono aver
svolto unicamente, per uno o piu' periodi, complessivamente non
inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere
direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed
organismi associativi, a carattere direttivo o di partecipazione ad
organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere
nazionale, di rappresentanza di categoria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2002
Il Ministro: Maroni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato