LA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'art. 14, primo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visto il regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio
1966 e successive modificazioni;
Su proposta della Commissione studi e regolamenti;
Delibera
le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte
costituzionale approvato il 20 gennaio 1966 e successivamente
modificato e integrato.
Art. 1.
1. All'art. l del regolamento generale della Corte costituzionale
e' aggiunto il seguente comma:
"La sede comprende tutti gli altri locali e spazi a disposizione
della Corte.".
Art. 2.
1. Dopo l'art. 5 del regolamento generale della Corte
costituzionale e' introdotto l'art. 5-bis nel testo che segue:
"Art 5-bis. - I poteri inerenti alla autonomia della Corte come
organo costituzionale e alle garanzie dei suoi componenti sono
esercitati dalla Corte collegialmente, ovvero dagli organi interni
della Corte medesima, secondo le norme delle leggi e dei regolamenti.
In materia di gestione dei servizi, degli uffici, dei beni e del
personale, la Corte esercita collegialmente le seguenti funzioni:
1) approvazione dei regolamenti;
2) approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto
consuntivo;
3) approvazione di indirizzi generali, con indicazione degli
obiettivi da conseguire nella gestione finanziaria e amministrativa
della Corte;
4) conferimento degli incarichi di Segretario generale e di vice
Segretario generale;
5) nomina dei componenti della Commissione di esperti in materia
di contabilita';
6) deliberazione di ogni altro atto espressamente attribuito alla
Corte dalle norme regolamentari.
Le deliberazioni della Corte sono immediatamente esecutive e sono
depositate nella Segreteria generale.".
Art. 3.
1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento generale della Corte
costituzionale e' soppresso.
Art. 4.
1. Dopo l'art. 6 del regolamento generale della Corte
costituzionale e' introdotto l'art. 6-bis nel testo che segue:
"Art. 6-bis. - Il Presidente esercita i poteri previsti dalle leggi
e dai regolamenti della Corte, e firma gli atti per i quali sia
richiesta una determinazione della Corte o dell'Ufficio di
Presidenza.".
Art. 5.
1. L'art. 25 del regolamento generale della Corte costituzionale e'
cosi' sostituito:
"Art. 25. - L'Ufficio di Presidenza e' costituito dal Presidente o,
in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente
designato ai sensi dell'art. 6 ultimo comma della legge 11 marzo
1953, n. 87, e da due Giudici designati dalla Corte ogni biennio
mediante sorteggio.
In caso di impedimento di alcuno dei Giudici l'Ufficio di
Presidenza e' integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte
ogni biennio mediante sorteggio.
Se uno o piu' componenti cessano dalla carica di Giudice
costituzionale si procede alla sostituzione secondo le disposizioni
dei commi precedenti.
Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle
sedute dell'Ufficio di Presidenza e ne redige il verbale.
L'Ufficio di Presidenza puo' chiamare ad intervenire, con voto
consultivo, per singoli affari il Presidente della Commissione
competente o il Giudice cui sia stato affidato uno specifico
incarico.
Ogni Giudice che non fa parte dell'Ufficio di Presidenza puo'
intervenire alle sedute senza voto deliberativo.
L'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i Giudici
costituzionali.
Il Presidente rimette all'esame della Corte i provvedimenti
deliberati dall'Ufficio di Presidenza, quando un Giudice lo richieda
entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della seduta.
Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcuna
richiesta di rimessione i provvedimenti diventano esecutivi. Nei casi
di urgenza, l'Ufficio di Presidenza puo' deliberare l'immediata
esecutivita'.
Tutte le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e quelle della
Corte assunte ai sensi del comma ottavo sono depositate nella
Segreteria generale.".
Art. 6.
1. L'art. 26 del regolamento generale della Corte costituzionale e'
cosi' sostituito:
"Art. 26. - All'Ufficio di Presidenza spettano le seguenti
funzioni:
1) esame e proposta del bilancio di previsione e del rendiconto
consuntivo e degli indirizzi generali per la gestione finanziaria ed
amministrativa, da sottoporre alla approvazione della Corte;
2) direttive per la gestione finanziaria e amministrativa in
conformita' agli indirizzi determinati dalla Corte;
3) trasferimenti di somme tra capitoli del bilancio, nelle
ipotesi previste dal regolamento di contabilita' e per i capitoli
indicati in sede di bilancio, e prelevamenti dal fondo di riserva per
spese impreviste;
4) approvazione di programmi di ristrutturazione e adeguamento
degli immobili sede della Corte e dei relativi impianti e servizi;
5) nomine e incarichi dei responsabili preposti ai servizi e
uffici della Corte;
6) deliberazione di procedere alla copertura di posti vacanti del
personale di ruolo della Corte, approvazione dei bandi e nomina delle
commissioni giudicatrici;
7) conferimento degli incarichi previsti dal regolamento dei
servizi e del personale e richieste di comando, di distacco o di
collocamento fuori ruolo di personale di pubbliche amministrazioni
nei casi previsti dai regolamenti;
8) autorizzazione al personale, comunque in servizio presso la
Corte, ad assumere incarichi estranei all'attivita' della Corte
previsti dalle norme in vigore;
9) deliberazione di ogni altro atto attribuito espressamente
all'Ufficio dai regolamenti della Corte.
L'Ufficio di Presidenza puo' affidare a singoli Giudici o a
commissioni di Giudici, anche con la partecipazione di esperti
estranei, compiti istruttori per oggetti specifici; puo' inoltre
nominare commissioni a carattere tecnico con compiti consultivi.".
Art. 7.
1. L'art. 27 del regolamento generale della Corte costituzionale e'
cosi' sostituito:
"Art. 27. - La Corte, immediatamente dopo la costituzione o
l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza, procede alla nomina della
Commissione per gli studi e per i regolamenti e della Commissione per
la biblioteca.
La Commissione per gli studi e per i regolamenti e' composta dai
tre Giudici piu' anziani in carica, tra quelli che non fanno parte
dell'Ufficio di Presidenza, ed e' presieduta dal componente piu'
anziano.
La Commissione per la biblioteca e' composta dai tre Giudici piu'
anziani che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ne' della
Commissione per gli studi e per i regolamenti ed e' presieduta dal
componente piu' anziano. Della Commissione per la biblioteca possono
essere chiamati a far parte, a titolo consultivo, non piu' di due
Giudici emeriti.
Se uno o piu' componenti della Commissione per gli studi e per i
regolamenti e della Commissione per la biblioteca cessano
dall'ufficio di Giudice costituzionale o rinunciano a far parte della
Commissione oppure entrano a far parte dell'Ufficio di Presidenza si
procede alla sostituzione secondo le disposizioni dei commi
precedenti.
Funziona da segretario il direttore competente per la rispettiva
materia.".
Art. 8.
1. L'art. 29 del regolamento generale della Corte costituzionale e'
cosi' sostituito:
"Art. 29. - La Commissione per la biblioteca sovrintende alla
biblioteca e alla gestione dell'archivio storico e predispone gli
schemi dei relativi regolamenti.".
Art. 9.
1. Dopo l'art. 29 del regolamento generale della Corte
costituzionale e' introdotto l'art. 29-bis nel testo seguente:
"Art. 29-bis. - L'Amministrazione della Corte, costituita dal
Segretario generale, dal Vice Segretario generale e dai Servizi e
Uffici secondo le norme approvate ai sensi dell'art. 31, compie tutti
gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati alla
Corte, all'Ufficio di Presidenza o al Presidente.
Il Segretario generale, previa autorizzazione dell'Ufficio di
Presidenza, puo' delegare specifici compiti di amministrazione di sua
spettanza a preposti a servizi e uffici, che ne assumono la
responsabilita'.".
Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 settembre 2002
Il Presidente: Ruperto
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato