TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157
milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002,
resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro
per l'anno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di
euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174
milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti
sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione
indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non
possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo
netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo,
salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui
al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al
riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitA'
europee (GUCE).
Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di
contabilitA' generale dello Stato in materia di bilancio",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per
il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
del-l'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.".
Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, si rinvia alle note all'art. 9.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della
detraibilita' delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della
deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a
decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno
diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Per l'anno 2001
l'importo di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire
100.000.000. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione
che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro
per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a
carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata
a 774,69 euro".
2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le parole:
"la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per
il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente,
per il primo figlio".
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle
imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) e' inserita la seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;".
4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, concernente la deducibilita' delle spese
sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed
organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, e'
abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata
dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti
dalla legge".
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 12 e 13-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come
modificati dal presente articolo:
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non
supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonche' ogni altra persona indicata nell'art. 433 del
codice civile che conviva con il contribuente o percepisca
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000
per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro
a decorrere dal 1º gennaio 2002 da ripartire tra coloro che
hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo
onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e'
aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta'
inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire
516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000
quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l'importo
di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero
a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito
complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in
516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:
1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due
figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni
figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai
periodi precedenti e' aumentata a 774,69 euro.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed
effettivamente separato, la detrazione prevista alla
lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per
il primo figlio e per gli altri figli si applica la
detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.".
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto uo o
di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede
lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente
dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da
quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani
guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovati nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. a' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di
lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire
250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuate le tipologie di animali per le quali spetta la
detraibilita' delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il
valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui
alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a due milioni di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
l-bis) dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro
in favore dei partiti e movimenti politici per importi
compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate
mediante versamento bancario o postale.
l-ter) ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1º gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma;
l-quater) dall'imposta lorda si detrae, nella
misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta
dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f)
del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo
restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite
complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino
nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo
articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.".
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 19. - 1. Per l'esecuzione di prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la
diagnostica radioimmu-nologica, la medicina nucleare e la
fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno,
salvi gli interventi di riabilitazione e per le malattie
croniche che richiedono trattamenti periodici, non puo'
essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il
limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna
regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di
tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a
servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere
alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e'
elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va
assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le
prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte
di unita' sanitarie locali del termine massimo di quattro
giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono
essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero
della sanita'. Il Ministro della sanita' regolamenta con
proprio decreto la materia.
2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le
prestazioni di cui al comma 1 e gia' convenzionate al
31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche
se in forma societaria, restano convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di
una nuova disciplina organica della materia e comunque non
oltre il 31 marzo 1989.
3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per
le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati,
ai fini dei controlli di congruita' delle prestazioni
effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati,
corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed
un registro del personale comunque impiegato corredato
dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento
dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze
riscontrate nei controlli sull'osservanza delle
disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti
ed alle strutture convenzionate perche' forniscano le
eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni
vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita'
sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione
per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione
ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la
risoluzione del rapporto convenzionale.
4. I medicinali per uso umano, al momento
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata
ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
sono classificati come medicinali prescrivibili dal
Servizio sanitario nazionale o come medicinali non
prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il
provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un
medicinale per uso umano specifica, altresi', la
classificazione ai fini del decreto legislativo di
recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni.
5. Al prontuario terapeutico, costituito dai
medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale,
sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili
esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei
medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti,
in ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi
e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. (Comma soppresso).
7. Alla Commissione di cui al decreto-legge
30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) valutare la rispondenza delle specialita'
medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di
legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;
b) proporre la collocazione delle specialita'
medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al
momento della loro autorizzazione alla immissione in
commercio ovvero proporre le modifiche di classe di
appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo
rendano necessario;
c) effettuare la revisione di ogni specialita'
medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente
quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini
dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica
extra-ospedaliera;
d) proporre la migliore aderenza delle confezioni
delle specialita' medicinali alle reali esigenze dei cicli
terapeutici.
8. Il Ministero della sanita', su proposta della
Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui
all'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il
31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico.
Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il
prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione
consultiva del farmaco dispone con continuita'
l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci
nuovi o gia' noti.
9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il
prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di
un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle
indicazioni del piano di settore, di cui all'art. 32, terzo
comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con
particolare riferimento alle proiezioni temporali
programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di
tutte le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di
proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma
4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini
della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla
direttiva n. 75/319/CEE 20 maggio 1975, entro il termine
del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanita'
sono adottati gli atti conseguenti.
11. (Comma abrogato).
12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad
aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese
nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine e'
prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia
provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del
prontuario terapeutico nazionale.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la quota di partecipazione
dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche,
prevista dall'art. 10, comma 3, lettera b) del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e' determinata in lire 2.000 per ricetta.
14. (Comma abrogato).
15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', sentite le
competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato
interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione
del prezzo amministrato delle specialita' medicinali e dei
prodotti galenici.
16. I benefici previsti dall'art. 1, decreto-legge
31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle
farmacie, comprese quelle pubbliche, nonche' alle loro
associazioni che svolgono le attivita' di acquisizione dei
dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione
finanziaria di elaboratori elettronici, programmi
applicativi e apparecchiature di lettura automatica.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita'
esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'art. 14, legge 17 febbraio 1982, n.
46.
17. a' istituito un fondo per interventi di
educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita'
sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo
spetta ad un Comitato composto dal Ministero della sanita',
che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e
dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i
programmi e le modalita' di attuazione, avvalendosi della
collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca,
delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del
CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre
miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di
lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del
Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con
propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel
presente comma.
18. Sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle
dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio
dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione
dalla parteci-pazione alla spesa sanitaria per motivi di
reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al
presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche
tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le
modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni delle
esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle
unita' sanitarie locali.
19. Le regioni definiscono con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale
del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i progetti finalizzati di cui all'art. 103,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con
prioritario riferimento alla riduzione della durata media
delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo
svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare
rilevanza e complessita', nonche' al contenimento dei
consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo
coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione
le commissioni professionali di presidio e regionali per la
verifica e la revisione della qualita' tecnico-scientifica
dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, n. 289, all'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, numero 290,
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, numero 291. Qualora le organizzazioni
sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in
tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in
via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla
definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di
incentivazione di cui all'art. 102, comma 7, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270, restano accantonate e non possono essere erogate al
personale ad altro titolo.
20. Allo scopo di garantire condizioni di
uniformita' e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul
territorio nazionale, il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle
prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere
nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad
integrazione delle prestazioni curative previste dall'art.
25 della legge 23 dicembre 1978, numero 833. Altre
prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono
essere erogate con le modalita' previste dall'art. 25,
ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.".
Si riporta il testo dell'art. 36 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 36 (Determinazione del prezzo dei farmaci e
spese per assistenza farmaceutica). - 1. La disposizione di
cui all'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, secondo la quale, a decorrere dal 1º gennaio 1994, i
prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali
da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo
le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la
media dei prezzi risultanti per prodotti similari e
inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della
Comunita' europea, deve essere intesa nel senso che e'
rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della
Comunita' prendere a riferimento per il confronto, con
applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati
sulla parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
stesso CIPE.
2. Dalla data del 1º settembre 1994 fino all'entrata
in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo
come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi
applicati secondo i criteri indicati per la determinazione
del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE
25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto
1994 e 22 novembre 1994.
3. A decorrere dal 1º luglio 1998, ai fini del
calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i
tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi
dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo
del quadrimestre precedente quello in cui si opera il
calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si
provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del
prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal
comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di
medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali
siano disponibili i dati di commercializzazione dei
prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere
l'inapplicabilita' del metodo ai medicinali che non siano
in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con
regime di prezzi amministrati. Se l'azienda farmaceutica
interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla
deliberazione del CIPE cui al presente comma, il prezzo o
il fatturato o le quantita' di un medicinale venduto
all'estero, il corrispondente medicinale non puo' essere
venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per
cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo
vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o
per altro ro motivo, il medicinale non puo' essere comunque
venduto ad un prezzo superiore al prezzo piu' basso fra
quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica
principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non
si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a
cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
5. Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento
del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto
del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti
inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario
l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di
eguale importo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media
comunitaria gia' previsti dall'art. 8, comma 12, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base di
principi attivi per i quali e' scaduta la tutela
brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita'
medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, il disposto del primo periodo del presente
comma si applica con effetto immediato, mentre per le
specialita' gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento
dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere
dal 1º luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle
specialita' medicinali che hanno goduto della tutela
brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa
licenza.
8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina
del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo
sono collocati nelle classi di rimborsabilita' applicate
alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.
8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che
le regioni e le province autonome possono provvedere
all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea,
anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale,
di medicinali destinati al trattamento delle malattie
invalidanti o delle malattie rare di cui all'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi
le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in
base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella
classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in
conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda
titolare.
9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista
dal comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico
nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo
della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto
della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che
hanno usufruito della relativa licenza.
10. In deroga alla disciplina del prezzo medio
europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni
sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma
41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in
via sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali
autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo
riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al
secondo periodo del richiamato comma 41, la cui
applicazione alle specialita' medicinali predette e'
differita al 1º gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
a quelli autorizzati con il sistema del mutuo
riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato
art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si
applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro della sanita' adotta misure atte a
favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad
assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui
medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al
foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di
confezioni di specialita' medicinali e di farmaci generici
che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio
attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo
terapeutico.
12. Il Ministro della sanita' adotta iniziative
dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei
medicinali collocati nella classe c) prevista dall'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli
eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono
ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione
degli stessi al Ministero della sanita' e al CIPE e con
frequenza annuale.
13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso
convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20
per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del
silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.
14. Per iniziative di farmacovigilanza e di
informazione degli operatori sanitari sulle proprieta',
sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali,
nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella
stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato,
per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
province autonome, che si avvalgono a tal fine delle
aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per
cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
cui al comma 13.
15. L'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in
lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali
destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi
derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di
farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS,
lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi
per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per
gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge
finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
puo' registrare un incremento non superiore al 10 per
cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze
finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per i medesimi anni.
16. Nel caso che la spesa per l'assistenza
farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare
trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il
Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita
commissione da istituire con proprio decreto, che includa
una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese
quelle della distribuzione intermedia e finale, e della
Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle
eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e
identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere
tra le tre categorie predette avviene sulla base delle
quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali
tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali
risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
16-bis. (Comma abrogato).
17. Al fine di consentire al competente Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di
definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi
alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali, il Ministro della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e
revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta
unita', di medici, chimici, farmacisti, economisti,
informatici, amministrativi e personale esecutivo, non
appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi
sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto
ministeriale per un periodo non superiore a due anni e
possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di
servizio, ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro
lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra
professionalita'. La misura dei compensi per gli incarichi
e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, tenuto conto della
professionalita' richiesta. Gli oneri per il conferimento
degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5
miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante
utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe
per le domande di autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali previsti dall'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.".
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
(Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la
pubblicita' dei medicinali per uso umano) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento
ordinario.
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla
disciplina delle detrazioni e delle deduzioni). - 1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) all'art. 11, comma 1, concernente le aliquote e
gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche:
1) la lettera a), relativa al primo scaglione di
reddito, e' sostituita dalla seguente:
"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;
;
2) la lettera b), relativa al secondo scaglione
di reddito, e' sostituita dalla seguente:
"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000
....... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per
l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; ;
3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione
di reddito, le parole: "33,5 per cento sono sostituite
dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001 ;
4) nella lettera d), relativa al quarto
scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento sono
sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001,
38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a
decorrere dall'anno 2003 ;
5) nella lettera e), relativa al quinto
scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento sono
sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001,
44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a
decorrere dall'anno 2003 ;
d) - i). (Omissis).
2. - 10. (Omissis).".
Art. 3.
(Disposizioni in materia di beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
puo' essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre
2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a
decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale e' stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono
della facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano
l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell' ammontare delle
imposte di cui all'articolo 105, comini 2 e 3, del predetto testo
unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per
l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti.
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001
utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,
primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi,
puo', entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione e'
soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del
bene.
5. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi
4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in
due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo
2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i
rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste
in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre
2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro
dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero
devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse
condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7.
In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,
il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del
bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3
del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio
sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che
precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata
deliberata o realizzata.
10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente
articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva
entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari
importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri
di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei
confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per
cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta
al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45
per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta
deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.
340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento
dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce
e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
Note all'art. 3:
La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure
in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario, al Capo I
reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi" e
alla Sezione II (Artt. 10-16) reca: "Rivalutazione dei beni
delle imprese".
Si riporta il testo degli articoli 87, comma 1; 105,
commi 1, 2, 3 e 4; 40, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, supplemento ordinario:
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o
senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio
dello Stato.
2. - 4-bis. (Omissis).".
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del
credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito
d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87
devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei
redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte
determinato ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle imposte
determinato ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle
dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero
2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu'
impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti
definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di
imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene
conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro
la data della deliberazione di distribuzione degli utili di
esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di
utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di
esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo
del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si
riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta
dichiarazione scade successivamente alla data della
deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente
si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle
riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine
riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale
tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il
concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il
credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non
trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad
effettuare, per la differenza, il versamento di una
corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art.
105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1º gennaio 2003, corrispondente ai
proventi che in base agli altri articoli del presente testo
unico o di leggi speciali non concorrono a formare il
reddito della societa' o dell'ente e per i quali e'
consentito computare detta imposta fra quelle del presente
comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno
concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e
per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente
medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94,
comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al
numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede
quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi
medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2)
e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi
indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o
dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma
1-bis.
5. - 8. (Omissis).".
"Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito
fondiario). - 1. (Omissis).
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo
quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'art. 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.".
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, recante "Norme in materia tributaria
nonche' per la semplifi-cazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della
legge 13 maggio 1988, n. 154, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 1988, n. 112, entrata in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art.
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n 131, e del quinto comma dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637,
aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880,
si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della
nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed alle
costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi,
dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949,
n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano
con attribuzione di rendita. Il contribuente e' tenuto a
dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione
di volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
650, deve essere allegata specifica istanza per
l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno
essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della
dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli
relativi all'individuazione catastale dell'immobile cosi'
come riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo'
essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il
contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del
registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione
dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura
privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione
degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione
della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce
un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta
produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta
nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 26, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 637.
2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi
dalla data in cui e' stata presentata la domanda di
voltura, sono tenuti ad inviare al-l'ufficio del registro,
presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un
certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con
attribuzione di rendita.
2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di
denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle
previste dal regolamento di attuazione dell'art. 2, commi
1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo
periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla
rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente
dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione e alle successioni aperte
da tale data.
3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a
rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in
misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito
per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne' e'
sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e
dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
misura non superiore a quella determinata sulla suddetta
base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta
di successione. La disposizione si applica anche con
riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore
iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data.
3-ter. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge
17 dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si
applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni
poste in essere anteriormente al 1º luglio 1986, per le
quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento
del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato,
entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella
risultante dall'applicazione del suddetto art. 8, i
contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni,
adeguare il valore dichiarato a quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali
aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di
apertura della successione o di registrazione dell'atto
relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni
registrate anteriormente al 1º gennaio 1986 e con quelli
stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni
apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della
pubblicazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A
tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro,
entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa .
3-quater. La disposizione del comma 3-ter e'
applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto
definitivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.".
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.
Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario:
"Art. 29 (Assegnazione agevolata di beni ai soci e
trasformazione in societa' semplice). - 1. Le societa' in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita'
limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro
il 1º settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in
pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa o quote di
partecipazione in societa', possono applicare le
disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti
i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove
prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che
vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre
1997. Le medesime disposizioni si applicano alle societa'
che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione
dei predetti beni e che entro il 1º settembre 1998 si
trasformano in societa' semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni
assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni
posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo
fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) nella misura
del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione e'
soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere
applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione
dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari
al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota
propria dei medesimi. Le riserve in sospensione di imposta
annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e
quelle delle societa' che si trasformano sono assoggettate
ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della societa' e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale
puo' essere determinato in misura pari a quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a
quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di
partecipazione si assume il maggiore tra il costo
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in
proporzione del patrimonio netto della societa'
partecipata.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute dai soci delle societa' trasformate va
aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 44 del citato
testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore
normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati,
riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta
di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonche'
alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non
sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e
dell'INVIM.
6. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni
del presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la
restante parte in quote di pari importo entro il
16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria e di revisione generale del catasto",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1999, n.
43:
"Art. 13 (Modifiche alla disciplina recata dall'art.
29 della legge n. 449 del 1997). - 1. Le disposizioni
contenute nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere
ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al
30 giugno 1999.
2. All'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della disposizione medesima, le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e per azioni sono
sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per
azioni ;
b) al comma 2, le parole da: "per i beni la cui
cessione fino a "l'aliquota propria del bene sono
sostituite dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione
e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere
applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione
dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari
al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota
propria dei medesimi ;
c) al comma 3, le parole: "il valore normale e'
quello sono sostituite dalle seguenti: "il valore normale
puo' essere determinato in misura pari a quello ;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le societa' che si avvalgono delle disposizioni
del presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la
restante parte in quote di pari importo entro il
16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e
relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1
del citato art. 29. In tale caso, ai fini della
determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo
della cessione, se inferiore al valore normale del bene,
determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto art. 29
della legge n. 449 del 1997, e' computato in misura non
inferiore ad uno dei due valori.
4. Per le assegnazioni e le cessioni di
partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998
il valore normale delle partecipazioni stesse e'
determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare
da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei
trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o
la cessione e' stata deliberata o realizzata.".
Si riporta il testo dell'art. 9 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle
perdite). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a
formare il reddito complessivo sono determinati
distintamente per ciascuna categoria, secondo le
disposizioni dei successivi capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella
stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite
i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in societa'
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se
negoziati in mercati italiani o esteri.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel
comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determi-nazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa'
non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi
da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'.".
Si riporta il testo dell'art. 64 del codice di
procedura civile:
"Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice
penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del
codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei
danni causati alle parti.".
Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 19 e 20
della sopra citata legge 21 novembre 2000, n. 342:
"Art. 17 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le
societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art.
7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni, possono applicare un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19
per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti
a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo
fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a
decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel
comma 1. La stessa differenza e' considerata costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
societa' conferente nel limite del loro valore risultante
dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione
in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si
considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai
conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad
altra societa', la differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
3. Le societa' indicate al comma 1 possono
applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista,
un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In
tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva
non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o
societa' conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti
effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e'
fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e'
applicata sulla differenza tra il valore dei beni della
societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti
previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in
un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima
con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta
successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate
successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli
importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.".
"Art. 18 (Societa' che hanno eseguito conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei
confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle
azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si
considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con
le modalita' e nei termini previsti dall'art. 17, ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura
pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento si considerano assoggettati ad imposta per
l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al
netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non
e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
delle societa' conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la
societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato
l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento
puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1
sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente
a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute
in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi
si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero
ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.".
"Art. 19 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358). -
1. Le disposizioni dell'art. 17 si applicano anche ai
soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
recante norme in materia di riordino delle imposte sui
redditi applicabili alle operazioni di cessione e
conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni".
"Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1.
L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17,
comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve
o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo
periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e'
computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
della societa' o ente conferente, se rientrano tra i
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi
dell'art. 17, commi 1, per la parte eccedente la quota
attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18,
commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare delle imposte di
cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del
credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle
predette disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in
parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
Le somme corrisposte o ricevute per effetto della
ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta
sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni
dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito ne' la
base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.".
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle
imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 1997, n. 249:
"Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e
del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
possedute per un periodo non inferiore a tre anni,
effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di
plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente
deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute,
l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda
conferita e il soggetto conferitario subentra nella
posizione di quello conferente in ordine agli elementi
dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da
allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del
comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dell'art. 1 del presente decreto. L'opzione puo'
essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'art.
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante
disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie
relative al regime fiscale di fusioni, scissioni,
conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al
comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto
conferitario a seguito del conferimento si considera
formato con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera
e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la
parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
dell'azienda conferita.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplifi-cazione
1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre
2000, n. 275, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e
regolamento sugli strumenti di pubblicita). - 1. A
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli
annunzi legali delle province sono aboliti. La legge
30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della
legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la
legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto
obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge
impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.".
Il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
di bollo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, n. 3.
Art. 4.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche
se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre
rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due
successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il
primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento
per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al
comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa;
tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del
citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera come
provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per
cento di detto reddito.
4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,
in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o
rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche
in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta
sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione
risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di
cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Note all'art. 4:
Per il testo dell'art. 105, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
rimanda alle note all'art. 3.
Si riporta il testo degli articoli 2365 e 2445 del
codice civile:
"Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera
altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma
degli articoli 2450 e 2452.".
"Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La
riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante
per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo
sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei
versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e
2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve
indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La
riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle
imprese, purche' entro questo termine nessun creditore
sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo'
disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione
da parte della societa' di un'idonea garanzia.".
Art. 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo'
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a
tale data della frazione del patrimonio netto della societa',
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento
per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi
dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento
per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai
sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' rife