LEGGE 28 dicembre 2001, n. 449
Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 449,
recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004", corredato
delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001).
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre
2001, n. 449, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.)
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002,
in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per
l'anno 2002 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui
afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria
delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della
predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del
centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell'economia, e delle finanze, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento
iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal
trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale
di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e,
successive modificazioni.
4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 35.000 milioni di euro.
5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili
dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale
durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991
euro ciascuno.
6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a
rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di
ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita'
previsionale di base "interessi sui titoli del debito pubblico"
(oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949, 619.748.279,
516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.
9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e
secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali
di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle
Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente,
negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di
consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di
accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970)
nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA,
Sezione garanzia".
13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni
competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002.
15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine
dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per
attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri dei personale
gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle
amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di
personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione
ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da
ripartire per il funzionamento del comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Interventi diversi" (interventi). Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti fondi.
16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita'
previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002 e' stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla
richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge
11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della
medesima legge n. 157 del 1992.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza
del
centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le
eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento
concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e
regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
amministrazioni interessare del fondo iscritto nell'unita'
previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato, di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti
di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di
competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del
Consiglio dei ministri - Editoria" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del
Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte
nell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei
ministri - Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Tesoro" delle stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono
essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unita'
previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei
ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro"
dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea
alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con
l'Unione europea.
26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre
unita' previsionali di base le somme iscritte nell'unita'
previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi
tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei
referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali"
(oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri
della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli
estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unita'
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge
15 dicembre 1999, n. 482.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle
unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato.
30. Le disponibilita' conservate nel conto dei residui ai sensi
dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile
e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
31. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di
finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno
finanziario 2002, e' stabilito in 420.
32. Nell'elenco n. 7, annesso, allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle Finanze, sono indicate le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione.
33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnate
e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre
1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e
successive modificazioni, in conformita' degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze
(Appendice n. 1).
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002
occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del
titolo V del decreto legislativo, 30 luglio 1999, n. 300, in
relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
Note all'art. 2:
- I testi vigenti degli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145
(Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale), e successive modificazioni
sono i seguenti:
"Art. 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda
provvede:
a) alla organizzazione ed all'esercizio dei
servizi del traffico aereo generale, delle
telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni
aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i
relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto,
nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai
movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;
b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla
costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio o
visuale, alla loro installazione ivi comprese le
acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla
manutenzione anche in relazione:
allo sviluppo del traffico aereo;
al progresso tecnologico;
alle modificazioni delle norme internazionali in
materia di assistenza al volo;
c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed
esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti
l'assistenza al volo;
d) al collegamento con altre amministrazioni
pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione
necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune
interesse;
e) ai rapporti con enti e organizzazioni
internazionali del settore;
f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che
operano nel settore;
g) alla predisposizione degli elementi
tecnicoeconomici delle tariffe dei propri servizi, nonche'
all'accertamento, alla registrazione, alla
contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del
provento di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1977, n.
411;
h) al reclutamento e, direttamente o
indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del
personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di
assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed
abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le
esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme
le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di
licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che
le stesse non siano in contrasto con la normativa
internazionale;
i) all'amministrazione in generale ed alle
procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;
l) ai controlli, a terra e in volo, sulla
rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli
aiuti luminosi per l'atterraggio;
m) alla pianificazione ed alla programmazione
dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione
della costruzione di nuovi aeroporti civili o della
ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti
tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;
n) agli accertamenti delle infrazioni alla
normativa sull'assistenza al volo;
o) alla imposizione delle servitu' necessarie per
il funzionamento degli impianti;
p) al rilievo, alla compilazione ed alla
pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti
degli aeroporti di propria competenza;
q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto
di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio
1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la
riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi
eventualmente trasferiti all'Azienda;
r) all'emanazione della normativa
tecnico-operativa dei servizi di competenza.
L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare a
societa' ed enti, operanti anche all'estero, aventi per
fini l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o
comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di
partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero
aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed
assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di
costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di
avviamento di enti del servizio di controllo del traffico
aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di
elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio
meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.
La partecipazione alle societa' o enti di cui al
precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei
trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti operanti
all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari
esteri.
Le norme con le quali si attribuiscono alla
Direzione generale degli impianti e dei mezzi per
l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le
telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al
volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e
1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente
decreto.
E' altresi' abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio
1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che attribuisce ad
altri organismi militari e civili competenze devolute dal
presente decreto all'Azienda.
"Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con
riferimento al precedente art. 3, punto a), l'Azienda
gestisce in particolare:
i servizi del traffico aereo, consistenti nei
servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio
informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme,
negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli
aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare,
ove cio' sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche
spazi aerei di competenza della citata forza armata e
aeroporti militari;
il servizio meteorologico aeroportuale;
il servizio informazioni aeronautiche;
i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni
aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello
di radiodiffusione".
- Il testo vigente dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
"Art. 8 (Piano previsionale degli impegni
assicurativi). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il
CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale
degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di
internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della
rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio
dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello
Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili
in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le
garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro
mesi".
- Il testo vigente dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' il seguente:
"2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le
garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti
dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8, comma 1".
- I testi vigenti degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), sono i
seguenti:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".
"Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di
residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi della
spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa".
"Art. 9 (Fondo di riserva per le spese
impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di
riserva per le spese impreviste", per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto
2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino
i bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la
loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio
hanno luogo mediante decreti del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le
dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli
interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con
apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la
facolta' di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.".
"Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione
delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento e'
annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta
del Ministro interessato, che ne da' contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,
sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati
di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della
parificazione del rendiconto generale dello Stato. I
medesimi decreti di variazione sono trasmessi al
Parlamento.".
- Il testo vigente dell'art. 12, primo e secondo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente:
"Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono
iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi
indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su
prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in
dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe
autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni
relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi,
tassativamente autorizzati e regolati per legge, per
integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al
precedente art. 8, nonche' per fronteggiare le esigenze
derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del
regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata
possono, mediante decreti del Ministro del tesoro,
iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la
restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento
di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di
somme comunque riscosse per conto di terzi.".
- Il titolo del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96 e': "Trasferimento delle competenze dei soppressi
Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre
1992, n. 488" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
1993, n. 79).
- Il testo vigente dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi) e' il seguente:
"Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo
mondo.".
- Il testo vigente dell'art. 24 della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e'
il seguente:
"Art. 24 (Fondo presso il Ministero del
tesoro). - 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il
Ministero del tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione
e' alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa
di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal
presente articolo alle associazioni venatorie nazionali
riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al
controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di
risorse idriche) e successive modifiche e' il seguente:
"3. E' istituito un fondo speciale per il
finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico
e al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni. Le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti
da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in
atto alla data di entrata in vigore della presente legge
sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme
sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici.".
- Il testo vigente dell'art. 12, comma 3, lettera b)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni e' il seguente:
"3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della
quota individuata ai sensi del comma precedente, e'
ripartito con riferimento al triennio successivo entro il
15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni
del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome; la quota capitaria di
finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata
sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in
relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in
tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi
dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) (Omissis);
b) mobilita' sanitaria per tipologia di
prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base
di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) (Omissis)".
- Il testo vigente dell'art. 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato ) (legge
finanziaria 1983), e' il seguente:
"Art. 21. - In apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la
somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di
progetti immediatamente eseguibili per interventi di
rilevante interesse economico sul territorio,
nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture
nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Nei venti giorni successivi alla data di
pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra
amministrazioni centrali e regionali e tra settori di
intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della delibera di cui al precedente comma, le
amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i
rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i
successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di
ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa
le modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della
Cassa depositi e prestiti, per le procedure di
finanziamento delle opere di competenza regionale.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al
primo comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea
per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del
controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di
appositi mutui per le finalita' del presente articolo.
Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il
CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia
possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
per ciascun progetto, la quota per la quale
l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere
dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui
stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed
interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato
mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento,
per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La
Direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla
base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo
complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Le proposte delle amministrazioni devono situare
ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani
settoriali, se esistenti, e contenere indicatori
quantitativi di convenienza economica del progetto quali il
saggio di rendimento interno e il valore attuale netto
stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal
Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107,
primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene
determinata sulle disponibilita' nette complessive.
- Il testo vigente dell'art. 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato), e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 36. - I residui delle spese correnti non
pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in
cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti
spese per lavori, forniture e servizi possono essere
mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione,
salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza
di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il
periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le
spese in annualita' il periodo di conservazione decorre
dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in
bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti
da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
[Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel
precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia
assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di
opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al
31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso,
con distinta indicazione dei residui di cui al secondo
comma del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello
della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai
residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 2 maggio
1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987) e' il
seguente:
"Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la
difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di
cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto
delle risorse disponibili ai fini della presente legge e
con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali
interessati:
a) individua e propone all'Autorita' di bacino,
nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c)
dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli
aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'Autorita' di bacino
relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e
programmatico del bacino del Po di cui all'art. 3 e il
piano di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a
revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede
di prima approvazione".
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416),
e' il seguente:
"Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della
riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
e' finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci
anni deliberati da soggetti autorizzati all'attivita'
bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il
contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di
ciascun beneficio concesso, le somme comunque non
corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
al citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
corresponsione dei contributi in conto interessi per le
concessioni gia' effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, mediante procedura automatica,
ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento e modifica degli impianti, con particolare
riferimento all'installazione e potenziamento della rete
informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al
ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i
contributi in conto canone sono concessi con le medesime
procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l'importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai
sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto
interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
alle imprese che, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l'accesso alle
agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per
la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione
di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata
ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di
esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative
di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
presente articolo, la spesa per la realizzazione dei
progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle
indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
nonche' le spese previste per il fabbisogno annuale delle
scorte in misura non superiore al 40 per cento degli
investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta
percentuale del 90 per cento e' elevata al 100 per cento
per le cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani
all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, per progetti realizzati
con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria aventi sede in uno Stato
appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per
cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo
medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre
condizioni economiche alle quali e' riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, e'
autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo
anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo,
erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7
della presente legge, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le
modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto delle
domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
verifica finale della corrispondenza degli investimenti
effettuati al progetto, della loro congruita' economica,
nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi alle
finalita' del progetto.
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione
dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente
legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7,
a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate
al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Il testo vigente dell'art. 19 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile), e successive
modificazioni e' il seguente:
"Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative
alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la
protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di
intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
corso dell'esercizio in relazione agli interventi da
effettuare.
2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita'
speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di
cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei
mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la
protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire
nell'apposita rubrica dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi
2 e 3 dell'art. 5, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti
statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su
pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione
le norme della legge e del regolamento di contabilita'
generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di
accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi
titolo da parte di enti, privati e amministrazioni
pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile
confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2. dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati all'unita' previsionale di base
6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (capitolo 7615)
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge a
carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a
formali impegni a carico dei competenti capitoli da
istituire ai sensi del comma 1.".
- Il titolo del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, e' "Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134), e convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 1998, n. 183).
- Il testo vigente dell'art. 9 della legge
15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche) e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
7, nei comuni di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto
della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del
presente comma sono escluse le forze armate e le forze di
polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta'
di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle
richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale
limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e'
consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di
procedura penale.
- Per il testo dell'art. 36, secondo comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, vedasi in nota precedente.
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge
23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia
di finanza) e' il seguente:
"Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo
della guardia di finanza sono stabiliti in conformita'
della tabella allegata alla presente legge.
Il numero degli ufficiali di complemento che e'
consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
annualmente con la legge di approvazione del bilancio.".
- Il testo vigente dell'art. 9, comma 4, della legge
1 dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione
di un programma di interventi per l'adeguamento alle
esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della
guardia di finanza), e' il seguente:
"4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.".
- Il titolo del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e
successive modificazioni e' "Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 1927, n. 288).
- Il titolo del capo II del titolo V del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e
dell'amministrazione fiscale".
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2002, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle
unita' previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e
"Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza
del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione
dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza
e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fondo incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Investimenti" dello stato di previsione
del Ministero delle attivita' produttive, in connessione al rimborso
dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione
tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive per l'anno finanziario 2002.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno
finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2002,
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n.
10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui
al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 8 della legge 5 marzo
1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti ) e' il
seguente:
"Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per
l'attivita' di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e'
destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui
all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'I.N.A.I.L. nel
corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del
capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.".
- Il titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166 e'
"Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti
assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai
veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n.
48).
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 3, della legge
28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in
campo economico), e' il seguente:
"3. Le somme impegnate per la concessione dei
contributi alle societa' consortili che realizzano mercati
agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate,
sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.".
- Il testo vigente dell'art. 9, comma 5, della legge
9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia), e' il seguente:
"5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono
improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di
concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla
ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
hanno fornito la documentazione relativa agli atti di
impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative
inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione
gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.".
- L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree
di crisi siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del
3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
6 del richiamato decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,
nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e controllo
complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime
finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese
quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1 marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno
finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina, degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
Note all'art. 4:
- Il titolo del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 514 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
4 ottobre 1996, n. 233) e' il seguente: "Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni
amministrative alla regione in materia di collocamento e
avviamento al lavoro.".
- Il testo vigente dell'art. 127 del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), e' il seguente:
"Art. 127 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32,
commi 1 e 2). Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga. - 1. Il decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale di cui all'art. 59, comma 46, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito
della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente
comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici
inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e
della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'art. 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere
sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
criteri e i termini per la presentazione delle domande,
nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la
solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi
del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo
nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di
prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con
le iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e
di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di
specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione
alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese
connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato
dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al
comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul
territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
compresi quelli volti alla riduzione del danno purche'
finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati
al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica
della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i
soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a
livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di
progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma
7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art.
14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende
unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita'
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il
Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la
chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile
delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e' preposto un funzionario
della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione
sono valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del
Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto".
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2002, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno
finanziario 2002, sono stabilite in conformita' degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di
base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di
previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da
detta unita' previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle
competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono
disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli
Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata
del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa,
relativamente alle spese per le attivita' sportive del personale del
Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito
delle unita' previsionali di base "Mantenimento, assistenza,
rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento"
di
pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione
penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Giustizia minorile" dello stato di previsione del
Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2002, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario
2002, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi
internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino
intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il
relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio
dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo
per l'anno finanziario 2002, per l'effettuazione di spese relative a
fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di
immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di
cultura e di scuole italiane all'estero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2
"Paesi in via di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto
pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla
legge finanziaria.
Note all'art. 6:
- La direttiva 77/486/CEE del Consiglio e' relativa
alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori
migranti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' Europee 6 agosto 1977, n. L 199. Entrata in
vigore il 2 agosto 1977).
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge
6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri)
e' il seguente:
"Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi
con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto
con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti
valuta Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello
Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato".
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per
l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per
oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operativita'
scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro
di
responsabilita' "Servizio affari economico-finanziari" dello stato
di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, variazioni
compensative in termini di competenza e di cassa tra le unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno
finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma
14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, e' comprensiva delle
somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione
dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'
della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia
cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di
Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita'
previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro
di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici"
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per
le attivita' produttive.
6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio
dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico
del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario
titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di
intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze nell'unita' previsionale di
base 25.2.3.2 "Ricerca applicata" dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 14, della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e' il seguente:
"14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.".
- Il testo vigente dell'art. 9 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' il seguente:
"Art. 9 (Cooperazione aerospaziale).
1.
2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli
obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva
aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione
strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera'
provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu'
efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca
pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e'
prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
3. La parte annuale di risorse eventualmente non
utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al
perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio
1989, n. 184, ed e' corrisposta con i criteri e le
modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2002, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate
extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno 2002 sono riassegnate, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative
all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione,
completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia
di
servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del
centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di
funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2002, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del
bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n.
1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo
edifici di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme
prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222.
Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge
12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'amministrazione della pubblica sicurezza) e' il
seguente:
"Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo
e' fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
capitolo 1446.... L. 400.000.000
capitolo 1452.... " 300.000.000
capitolo 1459.... " 500.000.000
capitolo 1469.... " 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.".
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio ) e' il
seguente:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".
- Il testo vigente degli articoli 55 e 69 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi) e' il seguente:
"Art. 55. - Il patrimonio degli ex economati dei
benefici vacanti e dei Fondi di religione di cui all'art.
18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il
culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
Roma e delle aziende speciali di culto, denominate Fondo
clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della
Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
dal 1 gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione
di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i
rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni
predetti".
"Art. 69. - I patrimoni della basilica di San
Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro
nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San
Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono
trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di
culto.".
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno
finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno
finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di
cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina
dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati
del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero
massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le
capitanerie di porto e' fissato, per l'anno finanziario 2002, in
3.500 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del
Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma
dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo
5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, e' stabilito, per l'anno
finanziario 2002, in 40 unita'.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali
dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, e'
fissato in 93 unita'.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica dei
militari volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno
finanziario 2002, nel numero di 500 unita'.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle
capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' determinato,
per l'anno finanziario 2002, in 120 unita'.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio decreto 21 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita'
previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Capitanerie di Porto" del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso
il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici,
terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed
infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi
operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita'
generale dello Stato.
11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre
unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, il
fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Opere
pubbliche ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 10:
- Il titolo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni e' "Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di
un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci
su strada" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
1974, n. 200).
- Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del
centro di elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), e'
il seguente:
"Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa
dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti
dalla convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui
alla legge 10 giugno 1982, n. 348;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della
durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per
le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base
alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo
stabilito per la fornitura di informazioni con particolari
stati di aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a
quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto
della stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in L. 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in L. 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni
ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma
2 vengono revisionati in relazione alla variazione
accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei
canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del
presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera
b), e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a)
e b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della
convenzione e prima dell'attivazione del collegamento.
Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del
centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi
attestati di versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione,
entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla
lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti
di cui all'art. 3.".
- Il titolo della legge 6 agosto 1991, n. 255 e'
"Potenziamento degli organici del personale militare delle
capitanerie di porto" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 1991, n. 190).
- Il testo dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986,
n. 224 (legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza), e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali
piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge,
che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere
mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la
legge di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato.
2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si
applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47
della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di
cui all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal
successivo art. 33.
3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare,
anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui
all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 7 giugno 1990, n.
144 (Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo
delle capitanerie di porto della normativa in materia di
reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti
di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina
militare), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le unita' di ufficiali di complemento
del Corpo delle capitanerie di porto da avviare ai corsi di
pilotaggio saranno contenute nell'ambito del contingente di
forza bilanciata degli ufficiali piloti di complemento
stabilito con l'ultima legge di bilancio.".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662) e' il seguente:
"Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli
ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli
ordinamenti di ciascuna Forza armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi
di concorso per l'ammissione alle Accademie militari
possono essere previste, oltre alle riserve di posti
stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a
favore di particolari categorie di personale militare in
servizio nella relativa Forza armata.
3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle Accademie militari non puo' essere
inferiore a diciassette anni e superiore a ventidue anni
alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione
per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite
massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a
favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano
prestato servizio militare nelle Forze armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali possono essere tratti con il grado di tenente,
mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in
possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data
indicata nel bando di concorso.
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere
banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei
frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno
il ciclo formativo per essi previsto per un determinato
ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle
promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il
medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano
corsi applicativi di durata non superiore ad un anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli
ordinamenti degli istituti di formazione di ciascuna Forza
armata.
8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai
commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento
degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e