IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visti i decreti del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 2000), del 10 luglio 2000 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000),
3 gennaio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001) e 2 maggio 2001 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto
2001), concernenti "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati
all'alimentazione";
Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 giugno 2001
concernente "Aggiornamento del decreto del Ministro della sanita'
19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE, 2000/58/CE,
2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei
prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale,
compresi gli ortofrutticoli" (pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001);
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 6 agosto 2001
concernente "Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e
2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita'
19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati
all'alimentazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del
13 ottobre 2001);
Considerato che da una attenta rilettura, conseguente anche a
segnalazioni pervenute, delle condizioni riportate negli allegati del
decreto 8 giugno 2001 e del 6 agosto 2001, sono stati evidenziati
alcuni errori materiali e di trascrizione, riconducibili alla
numerosita' dei provvedimenti in vigore;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all'annullamento
dell'allegato 1 ed alle modifiche dell'allegato 3 del decreto
ministeriale 8 giugno 2001, nonche' ad alcune modifiche del decreto
ministeriale 6 agosto 2001;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Ministro
della sanita' 8 giugno 2001
1. L'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001
e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
2. L'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 8 giugno
2001 e' modificato come segue:
a) alla pag. 45, prima colonna, e' inserita la voce "PIPERONIL
BUTOSSIDO (sinergizzante piretrine)", in corrispondenza della quale
nella seconda colonna e' inserito "V. PIRETRINE";
b) alla pag. 49, sesta colonna, in corrispondenza della voce
VINCLOZOLIN e' eliminato il testo "Impiego su floreali e ornamentali
da appartamento e da giardino domestico".
Art. 2.
Modifiche al decreto del Ministro
della sanita' 6 agosto 2001
1. L'allegato 3 al decreto del Ministro della sanita' 6 agosto 2001
e' modificato come segue:
a) alla pagina 11, terza colonna, in corrispondenza della voce
ACEFATE, coltura olivo, la cifra "90" e' sostituita con "35";
b) alla pag. 12, sesta colonna, in corrispondenza delle voci
DICOFOL ed ENDOSULFAN, dopo "Vivai", e' inserito il testo "Impiego
su
floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, 20 novembre 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 43
ALLEGATO 1
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI
COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE¨ LIMITI
MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA
DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato