IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del
diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non
corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di
procreazione medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo
divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata
o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione
di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonche' di
ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione
e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto
materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
152 del 1 luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166
del 19 luglio 2001) con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata al 31 dicembre 2001,
nonche' le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza
5 marzo 1997;
Vista la propria ordinanza del 25 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale
n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, e' stato disposto, in attesa
di una idonea disciplina di livello legislativo, il divieto di
importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;
Considerato che la non ancora intervenuta definizione della
disciplina legislativa, puo' comportare situazioni in grado di
estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione
di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per
l'integrita' della persona e piu' in generale, per la salute
pubblica;
Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati,
individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque
la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e vigilanza;
Considerato che e' in corso di recepimento la direttiva 98/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 30 luglio 1998, legge n.
213/13), ove e' previsto il divieto di utilizzazione di embrioni
umani a fini industriali o commerciali;
Considerato che e' gia' iniziato da parte del Parlamento l'esame di
numerose proposte di legge in materia di procreazione medicalmente
assistita;
Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani anche
per l'incertezza sull'applicazione delle norme di prevenzione della
trasmissione dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonche' di
patologie geneticamente trasmesse, costituisce potenziale rischio per
la salute della donna e del nascituro;
Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni suscettibile
di verificarsi;
Ravvisata la necessita' di salvaguardare ulteriormente la vita
umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a livello
internazionale;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina
legislativa in merito;
Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2002 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997, nonche' dell'ordinanza 25 luglio 2001;
Ordina:
Art. 1.
1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di
commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani o,
comunque, di materiale genetico, e' prorogata fino al 30 giugno 2002,
fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che
praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare
le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.
2. L'efficacia dell'ordinanza 25 luglio 2001, recante il divieto di
importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani, e'
prorogata al 30 giugno 2002.
La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 22
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato