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Gazzetta Ufficiale N. 25 del 30 Gennaio 2002

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2002
Attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita'.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del
28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione
dell'euro contro la falsificazione;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di
tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di
attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie;
Ritenuto opportuno emanare, in base all'art. 8, comma 2, del
predetto decreto-legge, disposizioni applicative del comma 1 del
medesimo art. 8,
E m a n a
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Soggetti obbligati a ritirare le banconote
1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote
denominate in euro sospette di falsita' e le trasmettono alla Banca
d'Italia:
le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
le Poste Italiane S.p.a.;
la Cassa depositi e prestiti;
le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprese le
societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
le societa' di investimento a capitale variabile di cui all'art.
1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966;
gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi compresi le agenzie di
prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i cambiavalute di cui all'art.
155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le
societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della
legge 30 aprile 1999, n. 130;
gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 1,
lettera n), decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui
all'art. 201, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
le imprese di assicurazione;
i soggetti svolgenti attivita' di recupero crediti per conto
terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374;
i soggetti svolgenti attivita' di custodia e trasporto di denaro
contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
le societa' di riscossione dei tributi;
gli uffici della pubblica amministrazione che effettuano
operazioni di contenuto finanziario.

Art. 2.
Modalita' e tempi di invio delle banconote
1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia
tutte le banconote denominate in euro sospette di falsita',
unitamente ad un modulo, compilato conformemente allo schema allegato
al presente provvedimento.
2. Le banconote di cui al precedente comma 1 sono inviate alla
Banca d'Italia senza indugio e comunque non oltre il giorno
lavorativo successivo a quello dell'individuazione delle banconote
medesime.

Art. 3.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2002
Il Governatore: Fazio

Mod. verbale

Note:
Le suddette banconote sospette di falsita' saranno esaminate dal
Centro nazionale analisi delle banconote (CNA) istituito presso la
Banca d'Italia di Roma.
Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la
Banca d'Italia provvedera' a comunicare l'esito dell'esame alla banca
(o altro soggetto) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e
rimborsera' all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli
importi delle banconote ritirate, con vaglia cambiario "non
trasferibile" intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna
trattenuta.
Diversamente, se venisse accertata la falsita', la Banca d'Italia
comunichera' alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il
ritiro, il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal
citato CNA.
In questo caso, ovviamente, nessun rimborso dovuto all'esibitore.
Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:
uno viene trasmesso, per il tramite della filiale della Banca
d'Italia competente per territorio, al Centro nazionale di analisi
(CNA) della Banca d'Italia unitamente alle banconote ritirate;
uno viene consegnato all'esibitore (se presente);
uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto)
verbalizzante, che provvedera', senza indugio e comunque entro il
giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo via
fax all'Ufficio centrale antifalsificazione mezzi pagamento (UCAMP)
del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite numero verde fax
800307314, unitamente a copia fotostatica recto-verso della/e
banconota/e ritirata/e.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL VERBALE RITIRO BANCONOTE
A) Dati identificativi del verbalizzante:
(1) va indicato un numero o un identificativo alfanumerico
univoco attribuito dal verbalizzante;
(2) giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre);
(3) indicare la denominazione (ad es. Banca "X", Poste Italiane
S.p.a., cambiavaluta "Y", SICAV "Z", ecc.) dell'ente verbalizzante,
l'indirizzo completo (via e n. civico, comune e sigla provincia),
numero di telefono e fax;
(4) (5) vanno indicati rispettivamente i codici ABI e CAB,
comprensivi - ove possibile - del sesto numero (C.I.N.); gli
enti/soggetti privi dei codici ABI/CAB lasceranno in bianco tali
campi;
(6) i soggetti verbalizzanti privi dei codici di cui al punti
(4) e (5) indicheranno il proprio codice identificativo di iscrizione
all'elenco e/o albo speciale di appartenenza; i cambiavalute
indicheranno invece il codice di sportello;
(7) giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre); tale data
potra' coincidere, ovvero essere antecedente, a quella di
verbalizzazione di cui al punto (2);
(8) va indicato l'ente di provenienza della banconota qualora
non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).
B) Dati identificativi delle banconote ritirate:
(9) indicare il taglio delle banconote ritirate;
(10) indicare la serie delle banconote ritirate;
(11) la seconda colonna (2a combinazione) va compilata
esclusivamente in caso di due diverse combinazioni alfanumeriche
presenti sulla medesima banconota ritirata;
(12) indicare il plate number (eventuale);
(13) sara' sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo
il caso di piu' banconote di medesimo taglio e serie, tutte recanti
la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso che le
due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse) e lo stesso
plate number;
(14) totale aritmetico della colonna "numero pezzi";
(15) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso
non fossero sufficienti le sei righe previste nella sezione B); tali
moduli recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento del
verbale di cui sono parte integrante;
(16) apporre una X sulla casella "In presenza dell'esibitore"
qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello
stesso; in caso contrario, segnare la casella "In assenza
dell'esibitore"; nelle "Altre informazioni utili" inserire altre
modalita' di rinvenimento ed eventuali particolarita' legate
all'esibizione della banconota e/o ad altre circostanze (ad esempio,
se trattasi di banconota proveniente da distributori autamatici,
distributori di carburante, grandi magazzini, ecc., o ancora, se
trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore).
C) Dati identificativi dell'esibitore:
(17) (18) (19) (20) dati rilevati da un documento d'identita'
ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X
rispettivamente sul riquadro corrispondente, che saranno utilizzati
per la procedura di eventuale rimborso del valore della banconota
ritirata, nel caso di accertata autenticita' della stessa da parte
del CNA della Banca d'Italia. In caso di nazionalita' straniera,
indicare anche lo Stato estero di nascita e/o di recapito;
(21) puo' anche essere diverso dalla residenza anagrafica
(anche telefonico);
(22) timbro e/o indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e
firma per esteso del verbalizzante;
(23) firma per esteso dell'eventuale esibitore della banconota.

 

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato