IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori
delle compagnie portuali;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 4 del decreto-legge
3 maggio 2001, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge
2 luglio 2001, n. 248;
Visto il decreto a 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte
dei Conti il 1 agosto 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5
settembre 2001, il quale - all'art. 8 - e' stata disposta, in favore
dei lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la
concessione, nel limite di 40 miliardi di lire, per il periodo dal 1
agosto 1999 alla data di individuazione dell'impresa o di
costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della
citata legge n. 84 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, di
un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la
relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare;
Vista la nota del 14 maggio 2002, con la quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per le
infrastrutture della navigazione marittima ed interna, ha
rappresentato che la copertura di 40 miliardi di lire, pari a
20.658.275,97 euro, prevista dal citato art. 8 del decreto
interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, risulta insufficiente
alla completa attuazione del provvedimento in questione, e con la
quale e' stata formulata una previsione di rifinanziamento pari
7.073.910,15 euro, corrispondenti a lire 13.697.000.000;
Vista la nota del 17 maggio 2002 con la quale il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - direzione generale degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione - ha
rappresentato la suddetta problematica all'I.N.P.S., invitando, nel
contempo l'Istituto, a confermare o rettificare quanto esposto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Viste le note del 24 maggio 2002 e del 31 maggio 2002, con le quali
l'I.N.P.S., ha confermato l'insufficienza della disponibilita'
finanziaria, pari a 40 miliardi di lire, stanziata dal citato art. 8
del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001 e l'esigenza di un
rifinanziamento pari a 7.073.910,15 euro, corrispondenti a lire
13.697.000.000;
Ritenuta pertanto la necessita' di rifinanziare il trattamento di
cui al sopra richiamato art. 8 del decreto interministeriale n. 30012
del 6 giugno 2001, per 7.073.910,15 euro, pari a lire 13.697.000.000,
al fine di poter dare effettiva attuazione a quanto previsto dal
predetto provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, il limite di spesa di
40 miliardi di lire, corrispondenti a 20.658.275,97 euro, stabilito
dall'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 1
agosto 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 settembre
2001, per la concessione, comunque non oltre il 31 dicembre 2001, di
un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle
societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge
28 gennaio 1994, n. 84, e' incrementato a complessivi 27.732.186,12
euro, corrispondenti a lire 53.697.000.019.
Art. 2.
All'onere derivante dall'incremento del limite di spesa, stabilito
dal precedente art. 1, pari a 7.073.910,15 euro, corrispondenti a
lire 13.697.000.000, si provvede nell'ambito della complessiva
disponibilita' finanziaria disposta dall'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di complessivi 7.073.910,15 euro, corrispondenti a lire
13.697.000.000, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del
citato decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001,
l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti
all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 161
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato