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Gazzetta Ufficiale N. 250 del 24 Ottobre 2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2002
Concessione della proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori portuali transitati nella societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b)
della legge 28 gennaio 1994, n. 84. (Decreto n. 31450).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori
delle compagnie portuali;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
quale e' stata concessa, non oltre il 31 dicembre 2001, una
indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei
lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il protocollo d'intesa in data 7 novembre 2001, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro, in cui le parti hanno
convenuto, nell'attesa di definire le problematiche relative ai
lavoratori del settore portuale, sulla necessita' di continuare a
riconoscere ai predetti lavoratori, l'indennita' pari al trattamento
massimo di integrazione salariale straordinaria, di cui al predetto
art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale anche in deroga alla
normativa vigente in materia;
Vista la nota del 15 aprile 2002, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella quale, oltre alla necessita' di
portare a compimento la riforma del settore del lavoro portuale,
viene evidenziata l'esigenza di un ulteriore intervento di
sussidiazione, volto a coprire il mancato avviamento dei lavoratori
in questione dal gennaio 2002;
Vista la successiva nota del 24 maggio 2002, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha formulato una
previsione relativa all'onere finanziario necessario per la proroga
del trattamento in questione per l'anno 2002, stimando il predetto
onere in Euro 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074 e ha richiesto
all'I.N.P.S. di verificare e confermare tale previsione dandone
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la nota del 31 maggio 2002, con la quale l'I.N.P.S. ha
confermato le previsioni di costo complessivo per l'anno 2002,
indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la
citata nota del 24 maggio 2002;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n.
448/2001, di concedere, anche per l'anno 2002, la proroga
dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, gia' disposta dall'art. 8 del decreto n. 30012 del
6 giugno 2001, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle
societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28
gennaio 1994, n. 84;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52,
comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai lavoratori
portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' concessa, nel
limite di Euro 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074, dal 1 gennaio
2002 alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione
dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della predetta legge
n. 84/1994, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186 e,
comunque non oltre il 31 dicembre 2002, la proroga dell'indennita'
pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria,
previsto dalle vigenti disposizioni, gia' disposto dall'art. 8 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione ecomica, n. 30012 del 6 giugno 2001 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 2001, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare.
L'erogazione della surrichiamata indennita', da parte dell'I.N.P.S.
e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle
giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati,
predisposti da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.
La misura del trattamento di cui al predetto art. 1 e' ridotta del
20%.
Ai fini del rispetto della disponibilta' finanziaria, nel limite di
Euro 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074, l'I.N.P.S. e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2002

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti


Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 160


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato