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Gazzetta Ufficiale N. 250 del 24 Ottobre 2002

LEGGE 27 settembre 2002, n. 232

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca
protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23
luglio 1998.


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1186):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri (Berlusconi) il
26 febbraio 2002.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 27 marzo 2002, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione, il 7 e 14 maggio 2002.
Relazione scritta annunciata il 28 maggio 2002 (atto n.
1186/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 28 maggio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2799):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 giugno 2002, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 18 giugno e il 3 luglio
2002.
Esaminato in aula il 24 luglio 2002 e approvato il
18 settembre 2002.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo
1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto
dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 settembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

ACCORDO


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato