IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito
il parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti
da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e
chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti
con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali
specializzazioni;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti
d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione
specialistica;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 17 maggio 2002,
adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e
delle finanze con il quale e' stato determinato il fabbisogno annuo
di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per
il triennio accademico 2000/2003;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile
1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in data 25 marzo 2002 e 26 giugno 2002, con i quali si
e' provveduto all'assegnazione di 5.500 borse di studio alle scuole
di specializzazione universitarie di cui al predetto decreto
legislativo n. 368/1999;
Viste le proposte delle universita' concernenti l'ammissione di
medici operanti in strutture convenzionate, di medici del Servizio
sanitario nazionale al di fuori della rete formativa e dei medici
stranieri finanziati da enti privati o pubblici italiani o del
proprio Paese;
Viste le richieste delle universita' di attivazione di ulteriori
posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 17 maggio 2002, che,
nel rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, ha stabilito che le
borse di studio a finanziamento regionale e quelle determinate da
risorse comunque acquisite dalle universita', per far fronte ad
esigenze formative evidenziate dalle singole regioni e province
autonome, possono essere assegnate in soprannumero rispetto ai
fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni;
Vista la Convenzione tra il Ministero degli affari esteri e
l'Universita' degli studi di Ancona, con la quale si e' stabilito di
eseguire il programma di "Formazione post-laurea" destinato a
cittadini libici laureati anche in medicina e chirurgia;
Vista la sentenza della Corte costituzionale, in data 22 maggio
2002, con la quale viene dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
e, conseguentemente, il dispositivo previsto negli articoli 5 e 6 del
predetto decreto ministeriale 25 marzo 2002, trova applicazione anche
per il personale medico gia' in possesso di specializzazione;
Sentito il Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 2001/2002 il numero di medici da ammettere
alle scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale
31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni e'
stabilito, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 aprile
2001 citato nelle premesse, nell'allegata tabella secondo le seguenti
categorie:
nella prima colonna numero di borse finanziate da enti locali
territoriali;
nella seconda colonna numero di borse finanziate con risorse
acquisite dalle universita';
nella terza colonna posti riservati a medici extracomunitari;
nella quarta colonna posti riservati a medici del Servizio sanitario
nazionale dipendenti da enti non convenzionati con le universita';
nella quinta colonna medici dipendenti da enti convenzionati con le
universita';
nella sesta colonna medici libici: Convenzione tra Ministero affari
esteri e Universita' di Ancona.
Art. 2.
In relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella
prima e seconda colonna dell'art. 1, le universita' sono tenute ad
acquisire garanzie dagli enti e privati finanziatori per gli
eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del
decreto legislativo n. 368/1999.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2002
Il Ministro: Moratti
Tabella
per gli allegati pag. 15 a pag. 63 si rimanda al sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nel quale gli allegati sono in corso di pubblicazione.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato