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Gazzetta Ufficiale N. 251 del 25 Ottobre 2002

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 16 ottobre 2002
Differimento dei termini di presentazione delle domande di ammissione alle sovvenzioni, per l'anno 2003, per l'attivita' di promozione cinematografica in Italia e all'estero.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, che istituisce il Fondo speciale per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attivita' cinematografiche ed in particolare
l'art. 45, che attribuisce all'Autorita' competente in materia di
spettacolo il compito di fissare con proprio decreto le modalita' ed
i termini di presentazione delle domande di ammissione alle
sovvenzioni da prelevare dal medesimo Fondo;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 16 ottobre 2001, che ha confermato, per l'anno 2002, il
termine di presentazione delle domande di sovvenzione, a valere sul
Fondo speciale di cui all'art. 45 della citata legge n. 1213 del
1965, al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di realizzazione
delle iniziative e/o manifestazioni che non si svolgano
esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento;
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1998, con il quale il termine
di presentazione delle domande di ammissione alle provvidenze
previste a favore, tra l'altro, delle attivita' di promozione del
cinema all'estero, e' stato fissato al 31 ottobre dell'anno
precedente a quello, in cui e' prevista la realizzazione delle
manifestazioni;
Ritenuto opportuno, in attesa della definizione per l'anno 2003 dei
criteri e modalita' di intervento finanziario per l'attivita' di
promozione cinematografica in Italia e all'estero, ed anche in
considerazione dei necessari adempimenti di pubblicita', differire
dal 31 ottobre al 31 dicembre 2002 il termine di cui ai citati
decreti ministeriali 16 ottobre 2001 e 9 marzo 1998;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine di cui ai citati decreti ministeriali 16 ottobre 2001
e 9 marzo 1998, concernente la presentazione delle domande di
ammissione alle sovvenzioni, per l'anno 2003, per la realizzazione
delle iniziative e manifestazioni che non si svolgano esclusivamente
nel secondo semestre dell'anno di riferimento, e' differito dal 31
ottobre al 31 dicembre 2002.
Roma, 16 ottobre 2002
Il Ministro: Urbani


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato