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Gazzetta Ufficiale N. 251 del 25 Ottobre 2002

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 settembre 2002, n.192

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 10), recante: "Proroga di termini nel settore dell'editoria".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.

Art. 1.
1. Al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge
9 maggio 2001, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "per un periodo di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2002";
b) il comma 2 dell'articolo 1 e' abrogato;
c) al comma 3 dell'articolo 1 la parola: "Al" e' sostituita dalle
seguenti: "Trenta giorni prima della scadenza del".
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99,
convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, recante disposizioni
urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri,
come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1 (Differimento della disciplina dei libri). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come
modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1
settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al
31 dicembre 2002.
2. (Comma abrogato dall'art. 1 del decreto-legge qui pubblicato).
3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di
sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di
valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro
redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini
dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'art.
11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal
presente decreto.".

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato