IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, la quale all'art. 54,
comma 1, stabilisce che "Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio
2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati" e
la citata tabella 3 la quale al punto 2 prevede che "la legge n. 67
del 1988, art. 17, comma 5: interventi di ricostruzione nelle zone
colpite da eventi sismici (Belice)" viene rifinanziata con limiti
d'impegno quindicennali di lire 5 miliardi a partire da ciascuno
degli anni 2001-2002;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti", la quale all'art. 43, comma
1, stabilisce che: "Ai fini dell'utilizzazione delle risorse
esistenti per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata
all'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti
beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle
disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in
particolare l'art. 30, comma 3, il quale stabilisce che "per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria tra i comuni e le provincie, previa statuizione di un
disciplinare - tipo";
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 15 ottobre 2001, n. 1342, recante le misure percentuali di
ripartizione del netto ricavo dei predetti mutui tra i comuni della
Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968;
Dovendosi procedere alla fissazione dei criteri e delle modalita'
per la contrazione del mutuo di cui al citato art. 43, comma 1, della
legge n. 166 del 2002, nonche' alla statuizione di un disciplinare -
tipo di convenzione tra i comuni interessati;
Decreta:
Art. 1.
Il mutuo di cui all'art. 43, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n.
166, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 17,
comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolato a tasso fisso ed
ammortizzato in anni quindici, puo' essere assunto con la Cassa
depositi e prestiti, con le istituzioni finanziarie comunitarie e con
tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive
integrazioni e modificazioni.
Art. 2.
L'ammontare complessivo del mutuo e' determinato
dall'attualizzazione per quindici anni, al tasso fisso come definito
dal presente decreto, del limite di impegno quindicennale di
Euro 2.582.284,50 decorrente dall'anno 2001, e di Euro 2.582.284,50
decorrente dall'anno 2002 previsti dalla tabella 3, allegata all'art.
54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei limiti delle
disponibilita' in essere.
Art. 3.
Nel caso in cui il mutuo venga assunto con la cassa depositi e
prestiti, il tasso di interesse e' quello vigente al momento della
concessione, da effettuarsi secondo le procedure, previste dal
decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.
Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla cassa
depositi e prestiti, il tasso d'interesse non puo' essere superiore
al tasso per operazione di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi
versus tasso fisso) in euro a dieci anni, rilevabile alle ore dodici
del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto sulla
pagina Isdafix 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread
massimo di 0,10 punti percentuali per anno.
Lo schema del contratto di mutuo dovra' essere trasmesso per il
preventivo nulla osta al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro - Direzione VI.
Art. 5.
I comuni della Valle del Belice destinatari del mutuo, individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale edilizia statale e servizi speciali n. 1342 del 15
ottobre 2001, si convenzionano tra loro ai sensi dell'art. 43, comma
1, della legge n. 166/2002 secondo lo schema di disciplinare allegato
al presente decreto.
Il comune individuato quale ente coordinatore provvede
all'accensione del mutuo, il cui importo e' versato in unica
soluzione dall'istituto finanziatore direttamente sulle contabilita'
speciali infruttifere accese a favore di ogni singolo ente
beneficiario presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, secondo le percentuali di ripartizione fissate con il
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
15 ottobre 2001.
Art. 6.
Entro quarantacinque giorni dalla concessione ovvero dalla stipula
del mutuo, l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, copia
conforme del provvedimento di concessione ovvero del contratto di
mutuo, nonche' copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta
erogazione del mutuo.
Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di n.
30 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi,
a partire dalla data di erogazione. A tal fine l'istituto mutuante
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro - Direzione VI la richiesta di pagamento delle rate,
almeno quarantacinque giorni prima della loro scadenza, specificando
le modalita' di accredito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2002
Il direttore generale: Siniscalco
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato