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Gazzetta Ufficiale N. 252 del 26 Ottobre 2002

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 ottobre 2002
Integrazione del decreto ministeriale 27 luglio 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Visto il decreto del Ministro della sanita' emanato di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, concernente
l'equipollenza di diplomi e di attestati conseguiti in base alla
normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al
decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 742, ai fini
dell'esercizio professionale e della formazione post-base;
Considerato che il titolo di terapista della riabilitazione -
logopedista rilasciato a compimento di corsi regolarmente autorizzati
da apposito provvedimento regionale, risponde ai requisiti dettati
dal comma 1, dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Considerato, inoltre, che il titolo di terapista della
riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio rilasciato
dall'Universita' di Genova di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1970, n. 834, cosi' come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 947,
risponde ai requisiti dettati dal comma 1, dell'art. 4 della legge
26 febbraio 1999, n. 42;
Ravvisata la necessita' di integrare l'elenco dei titoli indicato
nella sezione B della tabella contenuta nel sopra richiamato decreto
del 27 luglio 2000 con i suddetti titoli di terapista della
riabilitazione - logopedista e di terapista della riabilitazione
specializzato in terapia del linguaggio, al fine di considerarli come
equipollenti al diploma universitario di logopedista di cui al
decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 742, ai fini
dell'esercizio professionale e della formazione post-base;
Decreta:

Art. 1.
La tabella n. 1 contenuta nel decreto del Ministro della sanita'
emanato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati,
conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, al diploma universitario di
logopedista di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre
1994, n. 742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione
post-base, e' sostituita da quella sotto riportata.

Tabella pag. 12

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2002

Il Ministro della salute: Sirchia
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato