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Gazzetta Ufficiale N. 252 del 26 Ottobre 2002

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Protocollo d'intesa per la concessione di frequenze radio tra il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

Premesso:
che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le
politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in
materia di protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente
sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita'
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o
dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi
o da altri eventi che determino situazioni di grave rischio;
che ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge,
per lo svolgimento delle attivita' predette il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui
delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile;
che ai sensi dell'art. 7-bis del medesimo decreto-legge le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire
ogni collaborazione possibile al Dipartimento della protezione civile
assicurando la disponibilita' delle risorse necessarie;
che con legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato istituito il
Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la
integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai
danni o dal pericolo derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e
da altri eventi calamitosi e le cui funzioni sono coordinate dal
Dipartimento della protezione civile;
che con decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si e' provveduto
alla "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero";
che con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995,
n. 166, e' stato emanato il "Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero delle poste e telecomunicazioni";
che con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, e' stato adottato il
"Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e delle relative funzioni";
che con decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, sono state attuate
le "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo";
che con la legge 31 luglio 1997, n. 249, e' stata istituita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che ha il compito di
indicare le frequenze da destinare al servizio di protezione civile;
che l'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 18 novembre 1999,
n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000,
n. 5, fissa al 31 luglio 2000 il termine per l'assegnazione di
frequenze alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale
del soccorso alpino;
che con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio
2001, n. 194, e' stato emanato il regolamento recante la disciplina
della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attivita' di protezione civile;
che con decreto a firma del Ministro delle comunicazioni
dell'8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e' stato approvato il
nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
che con decreto legislativo del 9 maggio 2001, n. 269, e' stata
data attuazione alla direttiva n. 1999/05/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita';
che con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 21 aprile 2001, n. 93, e' stato approvato il contratto di
servizio fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il biennio
2000/2002;
che con decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre
2001, n. 447, e' stato emanato il regolamento recante disposizioni in
materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i
servizi di telecomunicazione ad uso privato;
che e' esigenza del Dipartimento incrementare il numero delle
frequenze radio a propria disposizione al fine di migliorare il
sistema delle telecomunicazioni per gli scopi istituzionali, ed in
particolare per garantire la tempestivita' nelle comunicazioni e
l'immediatezza dei soccorsi in caso di emergenza, ovvero per lo
svolgimento di esercitazioni di protezione civile;
che il Ministero delle comunicazioni si e' dichiarato
disponibile a mettere a disposizione del Dipartimento l'utilizzo di
un certo numero di frequenze radio;
che in data 7 giugno 2000 il Consiglio dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ha espresso parere favorevole alla
definizione di un protocollo di intesa tra il Dipartimento della
protezione civile ed il Ministero delle comunicazioni;
che in data 6 agosto 2002 l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ha confermato il parere favorevole gia' espresso dal
Consiglio sul precedente testo nella seduta del 7 giugno 2000;
Tanto premesso e ritenuto, tra le parti in epigrafe;
Si conviene e si stipula
quanto segue:

Art. 1.
Finalita' del protocollo di intesa
Il presente protocollo disciplina la messa a disposizione da
parte del Ministero delle comunicazioni di frequenze radio per
l'ottimizzazione dello svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento della protezione civile.
Le frequenze, rese disponibili ai sensi del presente protocollo,
consentiranno di realizzare reti di comunicazione che garantiscano
l'acquisizione e la diffusione di una tempestiva informazione,
migliorino il sistema di collegamento con gli organi istituzionali
competenti in materia di protezione civile e, nei casi di emergenza,
rendano piu' efficiente l'organizzazione dell'attivita' di soccorso.

Art. 2.
D u r a t a
Il presente protocollo d'intesa ha una durata di quattro anni
decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 3.
Frequenze radio
Il Ministero delle comunicazioni rende disponibile l'utilizzo
delle coppie di frequenze radio indicate nell'allegato 1 al presente
protocollo d'intesa.
Per garantirne il piu' efficiente impiego le predette frequenze
sono state suddivise come segue:
1. coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed
esclusivo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali;
2. coppie di frequenze per la realizzazione di reti a copertura
regionale esclusivamente dedicate a comunicazioni di protezione
civile.
La relativa pianificazione prevede due coppie di frequenze per
regione, salvo diverse esigenze derivanti dall'applicazione degli
articoli 5 e 9.
Ciascuna delle due coppie di frequenze, pianificate per regione,
e' utilizzata in ragione di canali cosi' finalizzati:
a) un canale diretto a garantire il collegamento con gli Organi
istituzionali che collaborano con il Dipartimento per la protezione
civile nelle fasi di emergenza per il coordinamento dei soccorsi;
b) un canale diretto a garantire l'operativita' delle
associazioni di volontariato di protezione civile, individuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;
3. Coppie di frequenze per la realizzazione di reti nell'ambito
provinciale e/o interprovinciale o per aree omogenee di copertura
radio-elettrica, da utilizzarsi anche come riserva delle frequenze
nazionali o regionali in particolari condizioni di emergenza.
La suddivisione delle coppie di frequenze di cui ai precedenti
numeri 2 e 3 e' predisposta dal gruppo di lavoro tecnico previsto al
successivo art. 9.
Il Ministero delle comunicazioni indica ed autorizza le frequenze
necessarie a realizzare la rete di connessione tra i ripetitori e la
rete dorsale.

Art. 4.
Informazione preventiva
Per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 3, n. 1, il
Dipartimento della protezione civile opera in via autonoma, fornendo
elementi di informazione in ordine ai programmi di utilizzo al
Ministero delle comunicazioni per la vigilanza ed il monitoraggio
sull'uso delle frequenze.

Art. 5.
Intese con le regioni
Con successivi accordi saranno disciplinate le modalita' e le
procedure per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 3, numeri 2
e 3 sulla base di previe concertazioni con le regioni dirette anche a
favorire la costituzione di poli su basi interregionali.

Art. 6.
Autorizzazioni temporanee
In attesa dell'adozione degli accordi previsti nel precedente
articolo, il Ministero delle comunicazioni autorizza l'uso temporaneo
delle frequenze di cui all'art. 3, numeri 2 e 3 per occasionali
esigenze di emergenza ovvero per lo svolgimento di esercitazioni di
protezione civile.
Le relative richieste possono essere formulate dalle autorita' di
protezione civile territorialmente competenti, nonche' dalle altre
componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
Le richieste devono pervenire al Dipartimento della protezione
civile, ai fini del relativo nulla-osta, per il tramite del prefetto
territorialmente competente anche per gli aspetti relativi all'ordine
e sicurezza pubblica, e quindi trasmesse al Ministero delle
comunicazioni per le opportune autorizzazioni.

Art. 7.
Vigilanza sull'uso delle frequenze
Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'uso delle frequenze
verificando che le stesse non vengano abusivamente utilizzate da
soggetti non autorizzati, assicurandosi, inoltre, che al termine del
periodo, per il quale l'uso delle frequenze e' stato temporaneamente
autorizzato ai sensi dell'art. 6, sia operata la dismissione delle
stesse.

Art. 8.
Caratteristiche tecniche degli apparati.
Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti
alla normativa internazionale vigente in materia di apparati radio e
telecomunicazioni.

Art. 9.
Gruppo di lavoro tecnico
Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito il gruppo di
lavoro tecnico composto da sei membri, di cui tre designati dal
Ministero delle comunicazioni, uno dei quali con funzioni di
presidente, tre designati dal Dipartimento della protezione civile.
Il gruppo di lavoro tecnico e' integrato da ulteriori tre membri
designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni in relazione ad
argomenti di interesse regionale.
Il gruppo di lavoro tecnico svolge i seguenti compiti:
propone al Ministero delle comunicazioni la suddivisione, in
ambito territoriale, del numero delle frequenze di cui all'art. 3,
numeri 2 e 3, che il Ministero stesso provvede ad individuare ed
assegnare, valutate le esigenze prospettate;
formula proposte ai fini della predisposizione degli accordi di
cui all'art. 5, nonche' alla pianificazione relativa all'utilizzo
delle frequenze di cui all'art. 3, numeri 2 e 3;
stabilisce le specifiche operative degli apparati alle quali si
dovranno conformare i soggetti utilizzatori per le finalita' di
protezione civile;
approva i progetti tecnici finalizzati al completamento della
rete nazionale, previo esame tecnico degli stessi da parte
dell'Organo ministeriale competente;
predispone programmi formativi per l'uso delle reti, degli
apparati e delle tecnologie.
Il gruppo di lavoro tecnico puo' inoltre convocare riunioni con
tecnici specializzati per l'esame delle possibili soluzioni per un
sistema d'informazione di pubblica utilita', in assenza di un piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche, nonche' per
definire gli aspetti regolamentari necessari a garantire un sistema
di telefonia mobile a copertura globale con priorita' di accesso. La
segreteria del gruppo di lavoro tecnico e' assicurata da personale
del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.
Attivita' di formazione
Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il
Ministero delle comunicazioni, promuove appositi corsi destinati ai
soggetti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
nonche' al personale coinvolto a vario titolo in attivita' di
protezione civile.

Art. 11.
Modifiche al protocollo d'intesa
Eventuali modifiche al presente protocollo, anche sulla base
delle indicazioni formulate dal gruppo di lavoro tecnico, sono
apportate con il consenso di entrambe le parti firmatarie.

Art. 12.
Entrata in vigore
Il presente protocollo d'intesa entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2002

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della protezione civile
Bertolaso
p. Il Ministro delle comunicazioni
Il segretario generale
Stelo

Allegato 1

DISTRIBUZIONE DELLE COPPIE DI FREQUENZE

Coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed
esclusivo del Dipartimento della protezione civile (art. 3, n. 1).
VHF:
159,6375 - 164,2375 MHz;
159,7000 - 164,3000 MHz;
159,7750 - 164,3750 MHz;
159,9250 - 164,5250 MHz;
UHF:
450,4000 - 460,4000 MHz;
450,7000 - 460,7000 MHz;
450,7375 - 460,7375 MHz;
459,2750 - 469,2750 MHz.
Coppie di frequenze per la realizzazione di reti regionali,
provinciali, interprovinciali o per aree omogenee (art. 3, numeri 2 e
3).
VHF:
159,6250 - 164,2250 MHz;
159,6500 - 164,2500 MHz;
159,6875 - 164,2875 MHz;
159,7500 - 164,3500 MHz;
159,7625 - 164,3625 MHz;
159,8000 - 164,4000 MHz;
159,8250 - 164,4250 MHz;
159,9125 - 164,5125 MHz;
159,3750 - 163,9750 MHz;
159,4250 - 164,0250 MHz;
159,5000 - 164,1000 MHz;
159,5250 - 164,1250 MHz;
159,5375 - 164,1375 MHz;
159,5500 - 164,1500 MHz;
159,5625 - 164,1625 MHz;
159,7875 - 164,3875 MHz.


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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato