IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di
Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999,
n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999";
Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle
finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, previa
informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la
destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi
criteri e modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei
servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra
l'altro, ad incentivare il personale nelle attivita' operative e di
funzionamento individuate dal comandante generale del Corpo della
guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi
che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio
2001, n. 140, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi
al biennio economico 2000-2001";
Ritenuto di dover individuare le suddette attivita' in quelle
svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente
decreto, caratterizzati da una particolare proiezione operativa;
Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre
attivita' operative e di funzionamento, che hanno comunque
contribuito al generale buon andamento della gestione nel 2001;
Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino
l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio negli incarichi
di comando indicati;
Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita' in
sedi non ambite;
Vista la delibera del COCER n. 01/70/8o in data 23 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme indicate, per l'anno 2001, all'art. 53, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di
pertinenza dello stato di previsione del Ministero delle finanze, ora
Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 3 - centro di
responsabilita' 7 - Guardia di finanza - unita' previsionale di base
7.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - cap. 6130 "Fondo
unico
per l'efficienza dei servizi istituzionali", al netto delle somme
dovute a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico
dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale
militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della
guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli
seguenti.
Art. 2.
1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei
seguenti reparti:
Comando provinciale;
Comando di reparto operativo aeronavale;
Comando di gruppo;
Comando compagnia;
Comando di nucleo provinciale di Polizia tributaria;
Comando di stazione navale;
Comando di sezione aerea;
Comando di tenenza;
Comando di sezione operativa navale;
Comando di brigata;
Comando di squadriglia navale,
per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2001,
con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano
alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7 secondo i seguenti
parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel
2001:
Livello Parametro - - VI 3,0 VI bis 3,1 VII 3,2 VII bis 3,3 VIII 3,4 IX 3,6
Art. 3.
1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati
titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti e
riconducibili anche a "figure" organicamente rilevate, per un periodo
non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2001, con esclusione
delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla
distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti
parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel
2001:
Livello Parametro - - V 1,8 VI 2,2 VI bis 2,3 VII 2,5 VII bis 2,7 VIII 2,9 IX 3,2
Art. 4.
1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a
centottantaquattro giorni nel 2001, ai seguenti reparti e/o
articolazioni:
Nucleo speciale servizi extratributari, ad esclusione
dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'Ufficio operazioni e delle
sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale tutela concorrenza e mercato, ad esclusione
dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'Ufficio operazioni e delle
sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale radiodiffusione ed editoria, ad esclusione
dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle
sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale ispettivo funzione pubblica, ad esclusione
dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle
sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale repressione evasione contributiva, ad esclusione
dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle
sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale di Polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio
personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni, dell'ufficio analisi e
delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Servizio centrale investigazione criminalita' organizzata, ad
esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo
informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi
dipendenti;
Nucleo speciale repressione frodi comunitarie, ad esclusione
dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo informativo,
dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale investigativo, ad esclusione dell'ufficio
personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando
dei gruppi dipendenti;
Nuclei regionali di Polizia tributaria, ad esclusione
dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando
dei gruppi dipendenti, nonche' del reparto comando dei nuclei
regionali Trentino-Alto Adige e Abruzzo;
Nuclei provinciali di Polizia tributaria, ad esclusione della
sezione comando, dell'autodrappello e delle squadre comando dei
gruppi dipendenti;
Gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre
comando di nucleo operativo dipendente;
Compagnie, ad esclusione della squadra comando e
dell'autodrappello;
Tenenze, ad esclusione della squadra comando;
Brigate;
Sezioni "I" dei comandi provinciali;
Equipaggi delle unita' navali e nuclei sommozzatori;
Piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di
volo;
Sezioni di Polizia giudiziaria,
partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo
i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in
godimento nel 2001:
Livello Parametro - - V 1,5 VI 1,7 VI bis 1,8 VII 1,9 VII bis 2,0 VIII 2,1 IX 2,3
Art. 5.
1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a
centottantaquattro giorni nel 2001, ad un qualsiasi altro reparto e/o
articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle
somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati
all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2001:
Livello Parametro - - V 1,1 VI 1,3 VI bis 1,4 VII 1,5 VII bis 1,6 VIII 1,7 IX 1,9
Art. 6.
1. I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti
vari, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel
2001, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7,
secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in
godimento nel 2001:
Livello Parametro - - V 0,5 VI 0,6 VI bis 0,7 VII 0,8 VII bis 0,9 VIII 1 IX 1,1
Art. 7.
1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4,
5 e 6 del presente decreto e' pari a Euro 16.000.000,00.
Art. 8.
1. I militari che, nel corso del 2001, siano stati trasferiti
d'autorita' per esigenze di servizio da altre regioni nelle
sottoindicate sedi non ambite:
Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli
ufficiali;
Lombardia, Piemonte e Veneto per il restante personale,
beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e
previdenziali, pari a 8.000,00 euro, indipendentemente dal livello
retributivo e dalla tipologia d'impiego.
2. Il beneficio di cui al comma precedente non compete
nell'ipotesi:
a) di prima assegnazione;
b) di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilita'
ambientale;
c) di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.
Art. 9.
1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli
articoli precedenti:
i militari classificati "inferiore alla media" o "insufficiente"
secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata
relativamente ad un periodo del 2001;
i militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o
articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni
complessivi nel 2001;
i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre
attivita' addestrative di formazione, specializzazione,
qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno 184 giorni
complessivi nel 2001;
i militari compresi nella forza assente, come definita dall'art.
71, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1986, n. 189, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2001;
gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello; gli
ufficiali di complemento;
i finanzieri ausiliari;
il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di
finanza.
2. Gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del
presente decreto non sono tra loro cumulabili. Nel caso di
coincidenza di due o piu' fattispecie, tra quelle previste negli
articoli medesimi, in capo allo stesso militare, l'incentivo viene
attribuito una sola volta in base al parametro piu' favorevole.
3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto
partecipano gli ufficiali che alla data del 1 gennaio 2001 abbiano
maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23,
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2001
beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel
2001, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale
dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
Art. 10.
1. Agli ufficiali e agenti di polizia tributaria, in servizio per
almeno centottantaquattro giorni nel 2001, e' attribuito un compenso
annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilita' e ai
disagi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi
alle qualifiche rivestite.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' stabilito nella misura di euro
130,00, al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali, per
ciascun beneficiario, e' cumulabile con gli incentivi di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 e, ai sensi dell'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, non compete:
agli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;
agli ufficiali di complemento;
ai finanzieri ausiliari;
al personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di
finanza.
Art. 11.
1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e'
corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed e'
cumulabile con le indennita' di cui all'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. L'indennita' di presenza qualificata e' cumulabile con gli
incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 e con il compenso di
cui all'art. 10.
Art. 12.
1. Le somme di cui all'art. 53, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che si
renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' altre somme residuali che si
renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:
destinate a sanare situazioni relative alle annualita' pregresse;
portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 7,
per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei
parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato