IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994,
n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal
funzionamento del Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute
dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla
portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere
durante l'anno 2003 per il funzionamento dei comitati centrale e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta
degli albi provinciali;
Considerate le necessita' occorrenti per garantire un corretto e
produttivo funzionamento delle strutture dei comitati centrale e
provinciali, nonche' per l'integrale adempimento da parte di questi
di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n.
298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e
dalla legge n. 454/1997;
Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta
seduta del Comitato centrale del 25 ottobre 2002 e riportate nel
relativo verbale;
Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose
per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di
circa 472.000;
Delibera:
Art. 1.
Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 2002,
debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n.
34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2003 nella misura
determinata ai sensi del successivo art. 2.
Al fine di agevolare il versamento della quota sara' recapitato, a
cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa
iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato.
In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15
dicembre 2002, l'impresa e' comunque tenuta ad effettuare il
versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2002, sulla base di
quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di
versamento sul quale dovra' essere indicato il conto corrente postale
n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale
autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il proprio
numero di iscrizione all'albo ed il riferimento alla quota di
iscrizione per l'anno 2003.
Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui
al primo comma, l'iscrizione all'albo sara' sospesa con la procedura
prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 2.
La quota da versare per l'anno 2003 e' stabilita nelle seguenti
misure:
1) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le
imprese comunque iscritte all'albo, Euro 20,66;
2) ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente
punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica
del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con
cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:
a) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 2 a 5, Euro 5,16;
b) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 6 a 10, Euro 10,33;
c) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 11 a 50, Euro 25,82;
d) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 51 a 100, Euro 103,29;
e) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 101 a 200, Euro 258,23;
f) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli superiore a 200, Euro 516,46;
3) ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti
punti 1) e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa
complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e'
titolare:
a) per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa
complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonche' per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi, Euro 5,16;
b) per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa
complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi, Euro 7,75;
c) per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa
complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con
peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi, Euro 10,33.
Art. 3.
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno
2003, deve essere fornita, nelle regioni a statuto ordinario, alle
competenti amministrazioni provinciali, ovvero, nelle regioni a
statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'albo entro
il 30 gennaio 2003.
Roma, 25 ottobre 2002
Il presidente: De Lipsis
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato