ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 2002 PER LE PATATE
DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Il giorno 17 gennaio 2002, nella sede del Ministero per le
politiche agricole e forestali, alla presenza dei rappresentanti del
Ministero stesso, vista la legge sugli accordi interprofessionali del
16 marzo n. 88 del 1988, tra le Unioni nazionali delle associazioni
pataticole Unapa e l'Italpatate da una parte e l'A.I.I.P.A. e
A.N.I.C.A.V., in rappresentanza delle industrie di trasformazione
dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole
professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza
delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;
considerando che nell'attuale scenario internazionale della
trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione
umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di
portarsi ad un livello europeo e' di primaria importanza che
l'accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una
programmazione poliennale.
Si conviene:
1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima
annualita' del programma triennale 2002/2004, che si propone di
incrementare, al termine di tale periodo, i quantitativi di patate
avviate alla trasformazione industriale, almeno del 20% rispetto al
quantitativo previsto per l'anno 2001;
2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna e'
quantificato in 130.000 tonnellate.
3) nell'ottica di una valorizzazione del prodotto nazionale, le
associazioni dei produttori di patate si impegnano a fornire alle
aziende contraenti, che ne facciano richiesta, tutte le informazioni
necessarie a sviluppare un piano di tracciabilita'. I dettagli
saranno specificati nei contratti fra le parti (allegato 3, art. 6).
Si conviene pertanto:
che il presente accordo per la campagna 2002 e' riferito alle
patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai
centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria. Le
patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la
trasformazione industriale. E non semplicemente compravendute, in
quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un
processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la
commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.
Art. 1.
La premessa e gli allegati (1, 2, 3, 4, 5 e 6) costituiscono
parte integrante del presente accordo. Le associazioni industriali di
categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e
per conto della aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome
e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che avranno loro
conferito delega scritta entro il 15 febbraio 2002. Entro il
28 febbraio 2002 la Associazioni industriali di categoria
trasmetteranno al MIPAF ed alle Unioni UNAPA ed Italpatate, l'elenco
definitivo, parte integrante del presente accordo, delle aziende di
trasformazione abilitate a stipulare contratti discendenti
dall'accordo medesimo.
Art. 2.
Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati
tra le associazioni dei produttori riconosciute e le imprese
acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonnellate
130.000 di patate. La stipula dei contratti avverra' con il sistema
della vendita diretta: e utilizzando il modello unico di contratto,
parte integrante del presente accordo (allegato 2). I contratti
dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 2002.
Le due unioni e le associazioni di categoria industriali
provvederanno alla successiva verifica della contrattazione entro il
31 luglio 2002.
Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non
collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale
di trasformazione, le parti contraenti provvederanno a prorogare i
termini di contrattazione fino al 31 luglio 2002 al fine di conoscere
l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.
Art. 3.
Opzione 1 (prezzo al momento della contrattazione)
Tenuto conto dei costi di produzione e dell'andamento di mercato
dei prodotti trasformati, le parti contraenti possono concordare il
prezzo di cessione delle patate al momento della contrattazione, ad
un livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 125,50
euro/tonn, per la fascia A, 111,04 euro/tonn, per la fascia B piu'
eventuale opzione bonus e malus e 92,96 euro/tonn, per la fascia B1.
In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per
i prezzi che per i quantitativi concordati.
Opzione 2 (prezzo al momento della scavatura)
Le parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle
patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo
finale. In questo senso nei contratti si fara' riferimento al prezzo
indicativo, di cui all'opzione 1 rispetto al quale il prezzo di
mercato puo' risultare superiore od inferiore. A seconda
dell'andamento di mercato, per le fasce A, B e B1 si procedera' come
segue:
se il prezzo di mercato e' maggiore del prezzo indicativo, il
50% della differenza tra i due prezzi si aggiungera' al prezzo
indicativo;
se il prezzo di mercato e' inferiore al prezzo indicativo, il
50% della differenza tra i due prezzi si diminuira' dal prezzo
indicativo.
Tuttavia, considerato che il costo di produzione medio e' di
82,63 euro/tonn, le parti convengono che se il prezzo di mercato
scende sotto tale limite il prezzo di cessione delle patate sara'
calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale
costo di produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per
la fascia A non potra' essere inferiore a 103,80 euro/tonn, per la
fascia B a 97,10 euro/tonn e per la fascia B1 a 87,80 euro/tonn.
Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno
riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio
economico del Centro di documentazione per la patata (CEPA), di cui
all'art. 4, entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla
raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno
un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso.
Fascia C
Per il prodotto non adatto qualitativamente alle fasce
precedenti, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso
alimentazione umana di cui alle norme di qualita' della fascia C
(allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in 23,24 euro/tonn
(Il prodotto utilizzabile con la fascia C non puo' superare 20%
dell'obiettivo di trasformazione nazionale).
Art. 4.
I prezzi definiti all'art. 3 si intendono per merce alla rinfusa
franco centro di raccolta. Le parti potranno convenire in contratto
che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa,
restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi
preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico
dell'industria. I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni
circolari non trasferibili o bonifico bancario.
Art. 5.
Per consentire una corretta determinazione del prezzo da
corrispondere ai produttori, in caso di applicazione dell'opzione 2
prevista al precedente articolo, viene conferito l'incarico
all'osservatorio economico del CEPA, per la rilevazione settimanale
dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla
lavorazione industriale.
Art. 6.
Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei
termini dei calendari di consegna:
La parte acquirente si impegna a:
1) ritirare la totalita' del prodotto contrattato, che risponda
alle norme di qualita' concordate entro i termini pattuiti nel
contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;
2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo
le modalita' contrattuali.
La parte agricola si impegna a:
1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle
norme di qualita' concordate come da allegati 3, 4, 5, entro i
termini pattuiti nel contratto.
Art. 7.
Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le
norme di qualita' (allegati 4, 5, 6). Il verificarsi di eventi
eccezionali tali da non consentire la consegna o il ritiro del
prodotto, dovranno essere comunicati, nel momento in cui questi
vengono rilevati alla controparte, con il mezzo scritto piu' veloce.
Le modalita' ed i tempi di consegna saranno concordati tra le parti
contraenti.
Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalita' del
terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il
prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo
contratto, la parte venditrice o compratrice potra' fare verificare
immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 11 i mancati
ritiri o consegne.
Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza
dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla
parte lesa sara' dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10%
del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore,
derivato da acquisto "in perdita" o in "sostituzione". Per
la parte
acquirente detto importo costituira' prova certa di pagamento
anticipato a valere sul dovuto. Tale penale decade se interviene
esplicito accordo tra le parti. Ferme restanti le condizioni sopra
indicate, la parte venditrice potra' proporre altre varieta'
alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione
parziale di contratto.
Art. 8.
All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte
venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della
partita. Il controllo del prodotto ricevuto verra' effettuato secondo
la seguente prassi:
per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il
controllo dovra' essere effettuato nel corso della stessa giornata;
per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il
controllo dovra' essere effettuato entro le ore 12 del giorno
successivo.
In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e
quantitative previste con l'esclusione di una variazione di
percentuale dell'1% in piu' o in meno sulla quantita' indicata nel
documento di trasporto, la parte acquirente informa, con il mezzo di
comunicazione piu' rapido, la parte venditrice sull'entita' del peso,
della tara e della sostanza secca. La parte venditrice deve
comunicare entro quattro ore la mancata accettazione dei controlli.
Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si
procedera' ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo
stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti stesse,
che fara' testo per l'esito della controversia in atto e per
l'accettazione o meno della merce. Se una partita di prodotto e'
contestata e le parti non si accordano, la questione e' rimessa, ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni, alla
decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato
nazionale RUCIP. Le spese di perizia saranno a carico della parte
perdente.
Art. 9.
Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro
sessanta giorni dalla fatturazione settimanale. Qualora l'acquirente
non rispettasse i suddetti termini, sara' dovuto al venditore, per il
ritardo, un interesse pari all'0,5% al mese, per tutto il periodo di
mora. Il pagamento dell'interesse avverra' contestualmente al saldo
comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.
In fattura andranno evidenziate le quantita', le qualita' ed i prezzi
relativi alle partite di prodotto consegnate.
Art. 10.
Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui
concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla
trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei
produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti
di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o
cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti
anche all'interno degli stabilimenti.
Art. 11.
Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere
durante l'esecuzione dei contratti, le parti, ferme restanti le
vigenti disposizioni di legge in materia contrattualistica, possono
scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. Esso e'
formato da tre membri dei quali uno e' scelto dalla parte
industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone
di comprovata capacita' professionale, comprese nell'elenco
disponibile presso le Unioni e l'A.I.I.P.A. Il collegio arbitrale
dovra' formulare il su giudizio entro tre mesi dalla richiesta.
Art. 12.
Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione
di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a
cui hanno dato delega per la firma, la somma di lire 0,75 per
chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale. Un pari
importo verra' corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo
stesso motivo, alle associazioni dei produttori con cui hanno
stipulato contratti. La suddetta quota non va portata in detrazione
del prezzo di cui all'art. 3.
Art. 13.
Il presente accordo e' depositato a cura delle unioni dei
produttori pataticoli presso il Ministero per le politiche agricole e
forestali, nonche' presso gli assessorati all'agricoltura e
all'industria delle regioni interessate. I contratti di coltivazione
e vendita, saranno depositati a cura dei venditori, entro quindici
giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle
regioni interessate, presso il MIPAF, e le associazioni industriali
di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a
cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti. Inoltre,
saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di
produttori venditrice.
Allegato 1
Elenco delle associazioni, riconosciute ed aderenti ad UNAPA:
Asso.Pa (Bologna);
As.Pro.Pat. (Alessandria);
Asso.Patata (Napoli);
La Sila (Cosenza);
A.P.P.A. (Verona);
A.M.P.P. (L'Aquila);
A.P.P.A.L. (Viterbo);
A.L.Pro.Pat. (Milano);
Asso.Na.Pa. (Napoli).
Associazione tra produttori di patate della provincia di Bari
(Bari).
Elenco delle associazioni, riconosciute ed aderenti ad
ITALPATATE:
A.P.P.E. (Bologna);
A.A.P.P. (Salerno);
A.P.C. (Napoli);
A.P.P. Centro Italia (Viterbo);
Regina (Caserta);
Silanpatate (Cosenza);
A.P.A.M. (Campobasso);
A.R.P.A.S. (Sardegna).
Elenco delle associazioni, riconosciute e momentaneamente non
aderenti ad unioni nazionali: Fucentina (L'Aquila).
Elenco delle associazioni riconosciute entro il 31 maggio 2002.
Allegato 2
Elenco industrie di trasformazione: (verra' fornito entro il 28
febbraio 2002).
Allegato 3
CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE CAMPAGNA 2002
Data ..................;
Numero contratto ; codice .... ditta .... tra il legale
rappresentante dell'associazione .... ....con sede amministrativa in
.... tel. .... partita IVA .... aderente all'Unione nazionale ....
produttore-venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in
.... e stabilimento in .... via .... n. .... tel. .... partita I.V.A.
...., che dichiara di essere associata o di designare l'associazione
di categoria .... acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:
Art. 1.
L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 2002/03
tutto il prodotto oggetto del presente contratto.
Tonn.......; patate di cui alla fascia A all. n. .... ....
Tonn.... patate di cui alla fascia B all. n. .... Tonn.... patate di
cui alla fascia B1 all. n. .... Tonn.... patate di cui alla fascia C
all. n. .....
Il prodotto consegnato dovra' corrispondere alle norme di
qualita' prescritte per le patate destinate alla trasformazione
industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne: ....
....
L'industria di trasformazione assume l'obbligo:
a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del
presente contratto, conformi alla normativa di qualita' di cui agli
allegati 4, 5 e 6;
b) di ritirare il prodotto entro le date convenute: ; ....
Art. 2.
L'associazione di produttori venditrice dovra' collaborare con
l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico
della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune. Dovranno
essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti
localita', numero di ettari investiti per varieta', relativi alle
patate oggetto del presente contratto e l'industria sara' autorizzata
a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con
l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le
colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.
Art. 3.
Il prezzo viene concordato come segue: ; ....
Il prezzo di cui sopra e' convenuto per il prodotto reso .... su
camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle
norme di qualita' allegate all'accordo.
Art. 4.
La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee
garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del
bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla
data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali
esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente
sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata
inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalita'
contrattuali.
Art. 5.
Modalita' di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni
data fattura in un'unica soluzione.
Art. 6.
Condizioni particolari aggiuntive: ;
Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi
comporta la lesione del prezzo contrattato. Per quanto non altro
specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime
stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato
presso il MIPAF il ;, quelle in materia di compravendita regolate dal
codice civile, nonche' quelle relative alla disciplina fiscale e
tributaria.
Art. 7.
Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e
sara' valido soltanto al momento della firma dell'accordo
interprofessionale in sede ministeriale.
p. l'Associazione ......................................
p. l'Industria .........................................
Allegato 4
NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA
Fascia A
Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.
Destinazione: trasformazione-industriale per l'alimentazione
umana (chips).
Varieta': quelle concordate fra le parti e provviste delle
caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varieta'.
Caratteristiche organolettiche.
Gusto ed odore tipici delle varieta' concordate.
Caratteristiche chimico-fisiche: residuo secco: minimo 21% con
oscillazione di piu' o meno 0,5%.
Per ogni decimo di punto in piu' oltre il 21,5% e fino ad un
massimo di 23,5% (23% fino al 30 giugno): + 1,03 euro per tonn per
ogni decimo di punto.
Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati,
si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.
Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).
Caratteristiche fisiche.
Limiti di accettabilita':
a) patate con calibro diverso dal convenuto: 5% in peso;
b) lesioni meccaniche non piu' profonde di 3 mm: 3% in peso;
c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di
diametro e 5 mm di profondita': 5% in peso;
d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non piu' profonde
di 3 mm: 2% in peso;
e) scabbia superficiale estesa a piu' di un quarto della
superficie del tubero: 3% in peso;
f) tuberi con guasto: 2% in peso;
g) i tuberi devono essere asciutti in superficie, privi di
incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono
essere di consistenza compatta;
h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste
dalla legge;
i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed
i corpi estranei.
La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere
superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a
carico dell'acquirente).
Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non
consentire la pelatura, va considerato tara. In via sperimentale, per
la campagna 2002, a cura delle AP si procedera' alla verifica del
colore attraverso una prova di friggitura, dal numero dei tuberi per
kg intendendo accettabili valori da 7 a 9.
Inoltre si procedera', di comune accordo, alla sperimentazione di
nuove varieta' adattate alla fascia A.
Allegato 5
NORME DI QUALITA' PER LE PATATE DA INDUSTRIA
Fascia B
Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.
Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione
umana.
Varieta': quelle concordate fra le parti e provviste delle
caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varieta'.
Caratteristiche organolettiche.
Gusto ed odori tipici delle varieta' concordate.
Caratteristiche fisico-chimiche: residuo secco: minimo 20% con
oscillazioni di piu' o meno di 1% dall'inizio del ritiro al 30 giugno
il residuo secco minimo e' di 19,5% piu' o meno 1,0%.
Per ogni decimo di punto in piu', oltre il 21% (il 20,5% fino al
30 giugno) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30 giugno):
+ 0,26 euro per tonn per ogni decimo di punto.
In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si
puo' accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con
oscillazioni in meno di 1,5%.
Per partite con sostanza secca inferiore o superiori ai limiti
qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente
e venditore.
Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).
Caratteristiche fisiche.
Limiti di accettabilita':
a) lesioni meccaniche non piu' profonde di 3 mm: 3% in peso;
b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di
diametro e 5 mm di profondita': 5% in peso;
c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non piu' profonde
di 3 mm: 2% in peso;
d) scabbia superficiale estesa a piu' di un quarto della
superficie del tubero: 3% in peso;
e) tuberi con guasto: 2% in peso;
f) i tuberi devono essere asciutti in superficie, privi di
incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono
essere di consistenza compatta;
g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste
dalla legge;
h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed
i corpi estranei.
La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere
superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a
carico dell'acquirente). In alternativa a quanto stabilito nei punti
da a) ad e), e' possibile valutare le partite secondo le seguenti
modalita'.
Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo
base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.
Sono previsti i seguenti bonus e malus:
da 00 a 10 tuberi con qualsiasi macchia bonus di + 12,91
euro/tonn;
da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia bonus di + 7,75
euro/tonn;
da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia bonus di + 2,58
euro/tonn;
da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia prezzo base;
da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia malus di - 2,58
euro/tonn;
da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia malus di - 5,16
euro/tonn;
oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non e' accettabile.
Inoltre puo' essere concordato di pagare il prodotto in funzione del
numero dei tuberi presenti in un campione di 10 Kg secondo la
seguente tabella:
da 44 a 49 tuberi bonus di + 12,91 euro/tonn;
da 50 a 55 tuberi bonus di + 10,33 euro/tonn;
da 56 a 60 tuberi bonus di + 5,16 euro/tonn;
da 61 a 66 tuberi prezzo base;
da 67 a 71 tuberi malus di - 2,58 euro/tonn;
da 72 a 77 tuberi malus di - 5,16 euro/tonn.
Per partite con oltre 77 tuberi e' previsto l'accordo tra le
parti. Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non
consentire la pelatura, va considerato tara. Il metodo da seguire per
la valutazione delle partite sara' definito al momento della
contrattazione.
Allegato 6
NORME DI QUALITA' PER LE PATATE DA INDUSTRIA
Fascia C
Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:
1) della stessa varieta' e provenienza, se consegnato sfuso;
con l'indicazione della varieta' e provenienza dei singoli lotti se
consegnato in contenitori;
2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche
e di malattie evolutive, nonche' di lesioni profonde;
3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra,
ecc.);
4) con residuo secco minimo del 19% piu' o meno 0,5% accertato
con metodo idrometico. Per partite con valori inferiori si rimanda a
possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo
presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente
all'8/10% di peso;
5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro
la norma. I limiti di accettabilita' dei punti 1), 2), 3) sono cosi'
stabiliti:
tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;
tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;
materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.
La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere
superiore all'8% in peso per ogni partita. La franchigia e' fissata
al 3%.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO
INTERPROFESSIONALE PATATA 2002
Il giorno 17 gennaio 2002 presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, le Unioni nazionali dei produttori di patate
UNAPA e ITALPATATE, le Associazioni di categoria degli industriali
(AIIPA) e ANICAV con la partecipazione delle organizzazioni
professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto
l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla
trasformazione industriale per la campagna 2002 nel quale viene
fissato un obiettivo di trasformazione di 130.000 tonnellate, nei
limiti delle quantita' ripartite dalle Unioni nazionali tra le
associazioni produttori aderenti.
In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione
delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore
pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle
infrastrutture, alla razionalizzazione della fase commerciale, al
miglioramento tra fase produttiva ed industriale, nonche' al
potenziamento dell'associazionismo, il MIPAF corrispondera' alle
Unioni:
a) Per finanziare le attivita' delle Associazioni dei produttori
e del CEPA:
la somma di Euro 20,14/ton. per le produzioni situate nel nord
Italia e di Euro 23,24/ton. per le produzioni situate nel centro-sud
Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i
quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche
qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla
produzione;
la somma di Euro 8,78/tonn come sostegno ai centri di raccolta
e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna
all'industria;
la somma di Euro 0,52/tonn per finanziare l'attivita'
dell'osservatorio economico del Centro di documentazione per la
patata (CEPA) prevista all'art. 5 dell'accordo interprofessionale.
Tali contributi saranno versati dalle Unioni alle associazioni
dei produttori e al CEPA entro trenta giorni dall'incasso.
b) Per finanziare l'attivita' delle Unioni:
la somma di Euro 3,10/tonn per l'attivita' di contrattazione e
per il coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla
cessione di patate alle industrie di trasformazione;
la somma di Euro 2,07/tonn per l'attivita' di certificazione di
conformita' all'accordo nazionale, dei contratti stipulati tra le
Associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.
Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale -
campagna 2002, per le patate destinate alla trasformazione
industriale
Art. 1.
Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione
L'accordo interprofessionale per la campagna 2002 per le patate
destinate alla trasformazione industriale, stipulato in data
17 gennaio 2002, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del
17 gennaio 2002, pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume
valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:
1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima
annualita' del programma triennale 2002/2004;
2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna e'
quantificato in 130.000 tonnellate;
3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato
volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione
di programmi strategici per il settore;
4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di
riferimento per le varie "fasce";
5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte sul
territorio nazionale per la trasformazione industriale e non
semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella
fase di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con
la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti
derivati dalle patate conferite dai soci e la cui individuazione
risulta dalle denunce di produzione sottoscritte dai produttori
stessi;
6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti
dovra' avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o
bonifico bancario e dovra' essere effettuato in un'unica soluzione
entro sessanta giorni dal momento della consegna.
Art. 2.
Centri di raccolta
I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di
produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti
di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o
cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti
anche all'interno degli stabilimenti.
I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente
automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati
in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio
all'industria del prodotto.
Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate a
esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel
successivo art. 3 e devono notificare alle regioni competenti per
territorio, l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di
apertura.
Art. 3.
Operazioni demandate alle associazioni di produttori
Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta,
le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di
carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio,
riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalita' del
socio, alle quantita', alla varieta' del prodotto conferito, nonche'
gli estremi del documento probante del trasporto (d.d.t.).
Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta
alle industrie trasformatrici e registrate sullo scarico del predetto
registro, devono essere accompagnate dal documento di trasporto
previsto dalla normativa fiscale vigente (d.d.t.) su cui deve essere
obbligatoriamente riportato la varieta' e la fascia.
Una copia del documento di trasporto cosi' redatto sara'
riscontrata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al
vettore per la restituzione al centro di raccolta.
Art. 4.
Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni
Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni
e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le
regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento
incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da
valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per
le necessita' che riterranno opportune, presso le imprese di
trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul
conferimento della materia prima e su ogni altra attivita' connessa
alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione.
Allo scopo di favorire l'attivita' di controllo da parte degli
organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul
quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonche'
i quantitativi di prodotto finito ottenuto.
Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi
regionali nei centri di raccolta dovranno essere trasmesse al MIPAF e
alle Associazioni dei produttori interessate, da parte delle regioni
competenti, entro trenta giorni dalla chiusura dei centri.
Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di
patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonche' la
tipologia ed il quantitativo del prodotto ottenuto da tale
trasformazione e trasmettere entra trenta giorni dall'avvenuta
trasformazione, al MIPAF ed alle associazioni di produttori
interessate, i risultati degli accertamenti. Nel caso in cui la
Regione non dovesse espletare la suddetta verifica entro quindici
giorni dalla richiesta, l'Associazione potra' far svolgere il
controllo da un tecnico iscritto all'Albo.
Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci
giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati
dell'agricoltura competenti per territorio.
I verbali di accertamento redatti dalle Regioni devono contenere
anche le indicazioni relative al centro di raccolta (ubicazione, tipo
di pesa a bilico, notifiche delle associazioni), della tenuta dei
registri previsti dal presente disciplinare per le associazioni e le
industrie di trasformazione.
Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del
contributo spettante alle associazioni dei produttori.
Art. 5.
C o n t r a t t i
I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico
di contratto, parte integrante dell'accordo interprofessionale e
debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni
dei produttori alle industrie di trasformazione.
Sono oggetto degli aiuti solo i contratti stipulati entro i
termini previsti dall'accordo interprofessionale, che riguardano le
associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato
all'accordo medesimo.
Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere
inviate, a cura delle associazioni venditrici, agli assessorati
regionali competenti per territorio, alle associazioni nazionali di
categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che
cooperative, alle Unioni nazionali riconosciute dei produttori.
Art. 6.
Dichiarazione delle associazioni dei produttori
Le associazioni dei produttori dovranno comunicare alle Unioni di
appartenenza, con cadenza mensile, i quantitativi di patate suddivisi
per fascia di qualita', consegnati ad ogni singola industria.
Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine
campagna, al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, una
dichiarazione sostitutiva di notorieta', firmata dal legale
rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3
dell'accordo interprofessionale ai propri associati.
Art. 7.
Contenuto della domanda di concessione del contributo
A fine campagna, dopo il completamento delle operazioni di
trasformazione relative ai contratti con le industrie, le Unioni
nazionali devono presentare al MIPAF, per conto delle proprie
associazioni, la domanda di contributo corredata dai seguenti
documenti:
a) prospetto riepilogativo dell'aiuto, compilato sulla base
di quanto stabilito dal protocollo aggiuntivo all'accordo
interprofessionale;
b) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi
previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
c) certificato con il quale l'Unione attesta l'avvenuto
pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei
produttori ai propri associati;
d) dichiarazione resa congiuntamente dalle due unioni, con la
quale si attesta che il prodotto contrattato di fascia C non ha
superato il 20% dell'obiettivo di trasformazione;
e) certificato di iscrizione del'A.P. alla camera di commercio,
attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita'
commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;
f) dichiarazione regionale attestante la validita' del
riconoscimento dell'associazione dei produttori;
g) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e
consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per
fasce;
h) copie delle fatture debitamente quietanzate
dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia
ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della
scelta contrattuale e della destinazione delle patate, di cui
all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;
i) dichiarazione con la quale l'associazione attesta che
l'industria di trasformazione ha eseguito i pagamenti entro i termini
e con le modalita' stabilite dal presente disciplinare e che il
prezzo pagato e' stato pari almeno ai prezzi definiti nell'art. 3
dell'accordo;
j) i documenti di trasporto previsti nel precedente art. 3,
debitamente controfirmati e timbrati dall'associazione e
dall'industria;
k) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei
controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare presso i centri
di raccolta e l'industria trasformatrice.
Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle
patate da consumo prodotte in Italia nel 2002
Art. 1
Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da
consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un
opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio
privato delle patate comuni da consumo a favore dei produttori
italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al
successivo art. 3.
Le associazioni dei produttori riconosciute, richiedenti tale
aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze al MIPAF tramite
le Unioni nazionali di appartenenza, entro il 30 giugno 2003.
Art. 2.
Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da
consumo di qualita' sana leale e mercantile avente per destinazione
l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale
nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate
da seme, prodotte in Italia nella campagna 2002; conservate in
magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati
di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della
temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle
caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto; ripartiti per
regione o provincia autonoma, secondo i quantitativi che verranno
stabiliti in accordo con le Unioni nazionali, tenuto conto della
reale possibilita' di stoccaggio in magazzini aventi le
caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.
Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da
consumo e' stabilito per un importo massimo di Euro 7,23 tonnellata/
mese e per un periodo massimo di quattro mesi. Tale contributo si
intende per prodotto frigoconservato. Nel caso di prodotto conservato
con ventilazione forzata o ammassato in zone nelle quali non sia
necessaria la frigoconservazione, tale importo e' ridotto del 20%.
Il contributo mensile definitivo verra' stabilito dal MIPAF al
termine della presentazione delle domande tenuto conto della
quantita' effettivamente ammassata per cui i beneficiari
dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione
necessaria per l'erogazione del contributo tramite le Unioni
nazionali di appartenenza, perentoriamente entro e non oltre il
30 giugno 2003, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.
Qualora i fondi stanziati dal MIPAF non consentono l'erogazione
del contributo nella misura massima prevista, il contributo sara'
proporzionalmente ridotto.
Art. 3.
Beneficiari finali dell'intervento promosso dalle Unioni
nazionali sono le associazioni dei produttori di patate riconosciute.
I produttori, singoli o riuniti in cooperative, che non aderiscono ad
associazioni riconosciute, possono usufruire dell'intervento a
condizione che sottoscrivano con una delle associazioni aderenti alle
unioni nazionali, un accordo con il quale si rendono disponibili ad
assumere i medesimi obblighi ed a sottoporsi ai medesimi controlli
dell'associazione di produttori, nonche' a pagare alla medesima il
prezzo concordato per il servizio.
Le associazioni che intendono beneficiare della misura, devono
comunicare alla regione competente, prima dell'inizio delle
operazioni, l'impegno di ammasso e le seguenti informazioni:
a) decorrenza del periodo di stoccaggio;
b) ubicazione e capacita' dei magazzini di deposito destinati
all'ammasso, denominazione dei medesimi impianti, caratteristiche
tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del
prodotto, modalita' seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo
di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare
il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;
c) precisazione del quantitativo presunto di patate comuni da
consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso;
d) dichiarazione che l'intervento interessera' esclusivamente
le patate di produzione nazionale conferite dai soci o di esclusiva
proprieta' dei produttori "appoggiati".
Vengono rese obbligatorie le seguenti modalita' di svincolo:
al termine del secondo mese, la quantita' inizialmente stoccata
si ridurra' automaticamente del 15%, una ulteriore quota del 20%
della quantita' inizialmente stoccata verra' svincolata nelle stesse
modalita' al termine del terzo mese, salvo che tali quote non siano
gia' state svincolate, tramite espressa richiesta e conseguente
autorizzazione, come dal seguente art. 5;
per svincoli superiori ai parametri previsti in forma
obbligatoria, il beneficiario dell'intervento comunichera' al MIPAF
ed alla regione competente, a mezzo telefax, i quantitativi
aggiuntivi.
Al termine dell'impegno di ammasso e comunque non oltre il
31 marzo 2003, l'associazione e' tenuta pena la decadenza dell'aiuto,
a richiedere all'autorita' regionale il controllo delle eventuali
quantita' di patate residue.
Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'impegno
di ammasso non puo' essere inferiore a 1.000 tonnellate.
Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno
definire le quantita' minime ammassabili per ogni singolo magazzino
di stoccaggio.
Art. 4.
L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto le
comunicazioni e le istanze previste al precedente art. 3 provvede,
nei trenta giorni successivi, a verificare, la corrispondenza di
tutti i dati dichiarati, tramite le modalita' ritenute piu' adeguate,
accertando in particolare, le generalita' e la qualita' del
dichiarante, l'ubicazione, l'idoneita' e la capacita' del magazzino
di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo
immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso
del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di
produzione.
I risultati degli accertamenti sono trasmessi al MIPAF ed
all'associazione richiedente.
Nel caso in cui la regione non dovesse espletare le suddette
verifiche, come detto al precedente art. 3, l'associazione potra' far
svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.
Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 e' condizione
preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.
Art. 5.
L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a
quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e al piu'
tardi il 30 novembre 2002 e termina allo scadere del quarto mese
ferme restando le scadenze previste all'art. 2.
Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la
durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso
in pari data ed e' svincolato dopo la constatazione della sua
esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha
redatto la dichiarazione di cui al precedente art. 4, e
l'attestazione che lo stesso prodotto e' di qualita' sana leale e
mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di
cui al precedente art. 3.
La regione dovra' accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e
per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di
prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la
somma di questi quantitativi dovra' corrispondere al quantitativo
iniziale ammassato.
L'ammassatore riprendera' la piena disponibilita' del prodotto
stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla
compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui
al secondo comma del presente articolo.
Il quantitativo di prodotto per il quale e' appurata la mancanza
delle caratteristiche di qualita' sopraindicate non beneficera'
dell'aiuto.
L'associazione di produttori puo' chiedere al MIPAF, tramite le
Unioni nazionali di appartenenza, inviando copia della richiesta
anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzata a
svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una
frazione di essa in aggiunta agli svincoli obbligatori di cui
all'art. 3.
Lo svincolo puo' riguardare solo prodotto che sia stato in
ammasso per un periodo minimo di due mesi, salvo quanto previsto
all'ultimo comma del presente articolo.
Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi,
previsto nel precedente comma, non puo' darsi corso allo svincolo o
all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in
ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, da
presentare tramite le Unioni nazionali di appartenenza, il MIPAF puo'
autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde
ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio
previsto dal primo comma del presente articolo.
Lo svincolo e' autorizzato dal MIPAF mediante comunicazione
inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.
L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora il MIPAF,
non abbia inviato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.
Durante il periodo di stoccaggio, l'ammassatore, previa
autorizzazione della regione competente, potra' spostare il prodotto
in altra unita' di conservazione aventi le medesime caratteristiche.
Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, e'
frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo
dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli
altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le
quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda meta' del
mese, compreso il secondo mese del primo periodo d'ammasso, ai fini
della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese
stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta
data di svincolo cade nella prima meta' del mese, tale mese non viene
calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.
Art. 6.
Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno
l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato,
di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da
tenersi conservato presso la propria sede amministrativa:
a) nella parte relativa al carico, la data di inizio
dell'impegno e le quantita' ammassate in magazzino;
b) nella parte relativa allo scarico, la data di ciascuna
uscita (svincolo) e le quantita' svincolate, nonche' gli estremi
della corrispondente autorizzazione rilasciata dal MIPAF, ai sensi
del precedente art. 5 e, in mancanza di essa, gli estremi della
richiesta di svincolo.
Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del
precedente art. 5, l'ammassatore non puo' mettere in vendita o
vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o
frazione di essa sotto impegno, ne' sostituirla.
Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore e' tenuto a
permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte, dei
competenti organismi regionali, dei funzionari del MIPAF o di altri
organi incaricati dal MIPAF stesso, dando all'uopo la propria
collaborazione.
Art. 7.
Le associazioni che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio
debbono rivolgere al MIPAF tramite le Unioni nazionali di
appartenenza, previ gli accertamenti di cui al precedente art. 4, da
parte del competente organismo regionale di controllo, apposita
istanza entro il termine perentorio previsto nel precedente art. 1.
Qualora si riscontrasse una documentata impossibilita' ad attuare i
controlli di seguito previsti da parte dell'organismo regionale di
competenza, trascorsi quindici giorni dalla data della richiesta,
l'ammassatore potra' rivolgersi ad un perito iscritto all'albo il
quale depositera' una perizia giurata comprovante i controlli
effettuati.
L'istanza deve essere corredata da una attestazione delle
associazioni dei produttori di patate riconosciute o dalle Unioni
nazionali, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza e' la
patata comune da consumo di qualita' sana leale e mercantile,
prodotta dal richiedente nella campagna 2002.
L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sara'
accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure
mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha
fornito il seme. Tale documentazione dovra' essere conservata dal
soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del
presente articolo, per essere esibita al MIPAF tramite le Unioni
nazionali di appartenenza dietro specifica richiesta.
Copia dell'istanza di richiesta di pagamento tramite le Unioni
nazionali di appartenenza inviata al MIPAF deve essere presentata
anche al competente organismo regionale di controllo da parte
dell'istante.
Art. 8.
L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, e'
corrisposto dal MIPAF alle Unioni nazionali di appartenenza, che lo
verseranno alle A.P. entro trenta giorni dall'incasso, ed e'
calcolato in base ai quantitativi effettivamente commercializzati
accertati secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e nel
presente articolo.
All'istanza delle associazioni presentata al MIPAF tramite le
Unioni nazionali di appartenenza, dovranno essere allegati:
a) il certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di iscrizione non anteriore a
sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita'
commerciale;
b) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi
previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
c) per tutti i richiedenti, una copia del registro di carico e
scarico, conservato presso la propria sede, delle quantita' di
prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve
sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito
registro di carico e scarico, riferito alle quantita' di patate
oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere
registrati il carico e gli svincoli del prodotto, ai sensi del
precedente art. 5;
d) attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto
mese, e' di qualita' sana leale e mercantile, predisposta dal
soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del
precedente art. 3;
e) verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di
accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte
dell'organismo regionale di controllo;
f) elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato
dall'organismo regionale di controllo.
Per i controlli di cui alle lettere e) ed f), nel caso in cui la
regione non dovesse espletare le suddette verifiche, l'associazione
potra' far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.
La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito
delle autorizzazioni del MIPAF, sara' fornita dall'ammassatore
esclusivamente tramite fatture di vendita, a giustificazione
cronologica degli svincoli, per destinazione uso umano diretto.
L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato
dall'organismo regionale di controllo o da perito iscritto all'albo,
secondo quanto riportato al precedente art. 3 secondo comma, viene
trasmesso al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza,
mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso
l'ammassatore per essere esibite su richiesta del MIPAF stesso.
Art. 9.
Se l'associazione di produttori non adempie le obbligazioni che
gli incombono in virtu' dell'impegno di ammasso e del presente atto,
l'aiuto non e' corrisposto.
In caso di inadempimento per causa di forza maggiore,
l'associazione di produttori, tramite le Unioni nazionali di
appartenenza e' obbligato a dame immediata comunicazione al MIPAF,
che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze
giustificative addotte dall'ammassatore.
Art. 10.
Alle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di
patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento
a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:
promozione e diffusione presso le associate e le regioni
interessate del provvedimento;
applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;
verifica in accordo con il MIPAF, e al termine della
presentazione delle istanze, delle quantita' complessive
effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi
nazionali e di ripartizione regionale;
controllo preventivo sulla documentazione da presentare al
MIPAF.
Per tali compiti il MIPAF riconoscera' alle Unioni nazionali un
contributo di lire 6.000/tonn Euro 3,10.
Appunto al signor Direttore generale
Oggetto: Campagna pataticola 2002 - Accordo interprofessionale e
misure di sostegno.
L'accordo interprofessionale 2002 relativo alle patate oggetto di
traformazione industriale e' stato siglato tra le parti interessate
in data 17 gennaio 2002 e nella sostanza ricalca il precedente
accordo relativo all'anno 2001.
Il relativo protocollo aggiuntivo, che individua la natura e
l'importo degli aiuti a favore della parte agricola, si differenzia
da quello dell'anno precedente per non prevedere il sostegno
all'attivita' di sperimentazione e moltiplicazione di varieta'
specifiche, in quanto tale attivita' e' finanziata con altri
progetti.
Il disciplinare relativo ai predetti aiuti, nonche' quello
concernente il sostegno all'attivita' di ammasso delle patate da
consumo fresco, sono stati modificati rispetto ai testi
precedentemente utilizzati dall'AGEA, al fine di renderli piu'
funzionali al ruolo ed alle procedure adottate da questo Ministero.
Le modifiche apportate sono state concordate con le Regioni e con
le Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato