Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 258 del 04 Novembre 2002

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2002, n. 244

Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle
imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, al
fine di garantire l'ordinato e puntuale svolgimento delle rispettive
attivita', in considerazione del perdurare delle condizioni
politico-internazionali che rendono gravosa l'adozione di soluzioni
commerciali finalizzate ad assicurare una adeguata garanzia in caso
di eventuali atti di guerra e di terrorismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Con effetto dal 1 novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
attivita' produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2002, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite
dall'articolo 2.

Art. 2.
1. Per il periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14,
cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo
2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio
2002, n. 100, possono ottenere, salvo quanto previsto dal comma 2, la
copertura assicurativa statale per rischi di guerra e terrorismo, su
istanza da inoltrarsi al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, direzione VI, entro 7 giorni, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese
richiedenti corrispondono un premio da versare al Capo X dell'entrata
del bilancio dello Stato, cosi' determinato:
a) imprese di trasporto aereo:
1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni
di dollari a 1 miliardo di dollari statunitensi;
2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di
dollari a 2 miliardi di dollari statunitensi;
b) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui
mercati commerciali per la copertura fino al massimale esistente
prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio
annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati
commerciali per la copertura della differenza fino ai limiti
esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 65 per cento
del nuovo premio richiesto dal mercato commerciale per la copertura
parziale;
c) esercenti attivita' cargo:
1) la copertura di attivita' cargo e' soggetta ad un premio
pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza
prima dell'11 settembre 2001.
2. Le imprese che non presentano l'istanza di cui al comma 1 per la
copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del
premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un
massimale pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data
antecedente l'11 settembre 2001, con esclusione della quota coperta
dal mercato commerciale, a decorrere dal 1 novembre 2002 fino alla
scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di copertura
assicurativa o, comunque, fino alla data in cui l'impresa abbia
comunicato di non volersi avvalere della copertura assicurativa
statale.
3. Le imprese interessate presentano la necessaria documentazione
con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2002,
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le modalita' di operativita' della garanzia per la copertura
assicurativa e di corresponsione dei premi sono regolate, in quanto
compatibili, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 2 ottobre 2002.

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato