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Gazzetta Ufficiale N. 258 del 04 Novembre 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002
Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneita' di apparecchiature.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme statutarie e di regolamento;
Dispone:
TITOLO PRIMO
Procedura di rilascio della carta di attivazione
1. Definizioni.
1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per "decreto", il decreto del Ministero delle finanze del 13
luglio 2000 concernente norme di attuazione delle disposizioni recate
dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori
fiscali, il contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di
accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche;
b) per "provvedimento", il provvedimento dell'Agenzia delle
entrate del 23 luglio 2001 recante approvazione delle caratteristiche
degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalita'
di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le
attivita' spettacolistiche, nonche' delle modalita' di trasferimento
alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati
relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione
delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero
delle finanze del 13 luglio 2000;
c) per "commissione", la commissione istituita dall'art. 5 del
decreto ministeriale del 23 marzo 1983, come integrata ai sensi del
punto 10;
d) per "sistema", un sistema di emissione di titoli di accesso
quale definito al punto 1.1.1. del provvedimento;
e) per "carta di attivazione", la carta di attivazione quale
definita al punto 3.1. del provvedimento;
f) per "apparecchiatura", un'apparecchiatura che, associata ad
una o piu' carte di attivazione del medesimo titolare, realizza un
sistema di emissione quale definito al punto 1.1.1. del
provvedimento;
g) per "terminale", un'apparecchiatura che utilizza componenti
elettronici, senza capacita' elaborativa nell'ambito del sistema di
cui fa parte, collegata direttamente o tramite linee di trasmissione
dati all'unita' centrale del sistema, con il quale colloquia in tempo
reale.
2. Campo di applicazione.
2.1. Il presente provvedimento si applica ai sistemi di emissione
dei titoli di accesso previsti al punto 2.1. del provvedimento,
integrato dall'allegato A.
3. Soggetti legittimati.
3.1. Sono legittimati a chiedere il rilascio della carta di
attivazione coloro che intendono svolgere l'attivita' di emissione di
titoli d'accesso mediante un sistema ubicato nel territorio
nazionale, ancorche' provvisto di terminali allocati al di fuori del
territorio nazionale, rispondente ai requisiti prescritti dal
decreto, dal provvedimento e dal presente provvedimento.
4. Domanda di rilascio della carta di attivazione.
4.1. I soggetti legittimati ai sensi del punto 3 chiedono il
rilascio della carta di attivazione con domanda inoltrata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano
direttamente all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale
amministrazione, corredata della documentazione indicata al punto 6.
4.2. Copia della domanda di rilascio della carta di attivazione,
unitamente alla richiesta di consegna della medesima carta e'
presentata personalmente dal richiedente, esclusa ogni possibilita'
di delega, presso l'ufficio territoriale SIAE competente in relazione
all'ubicazione dell'unita' centrale del sistema.
5. Contenuto della domanda.
5.1. Il richiedente indica nella domanda:
a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di
riconoscimento personale;
b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della
camera di commercio per una tipologia di attivita' comprendente
l'emissione di titoli di accesso e il numero di partita IVA. Le
indicazioni anzidette non sono necessarie qualora il richiedente, che
intende utilizzare il sistema soltanto per spettacoli e
intrattenimenti da lui stesso organizzati, non rivesta la qualita' di
imprenditore;
c) i locali dove viene situato il sistema, con particolare
riferimento all'allocazione dell'unita' centrale, del componente dove
risiede il software fiscale, del log delle transazioni e delle carte
di attivazione;
d) le modalita' di emissione e/o di stampa del titolo di accesso;
e) le modalita' di trasmissione dei riepiloghi.
5.2. Il richiedente nella domanda si impegna espressamente a:
a) comunicare alla SIAE, mediante la funzione prevista al punto
1.7.5 dell'allegato A al presente provvedimento, gli organizzatori
per conto dei quali effettua il servizio di emissione dei titoli di
accesso prima dell'inizio dello svolgimento del servizio medesimo;
b) comunicare immediatamente agli enti indicati nella lettera a)
l'alterazione, il danneggiamento, la distruzione, il furto o lo
smarrimento della carta di attivazione, del log delle transazioni,
dell'apparecchiatura, allegando copia della denuncia presentata alle
autorita' di pubblica sicurezza;
c) non apportare varianti al sistema di emissione senza la previa
autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;
d) utilizzare per ciascun sistema esclusivamente carte di
attivazione rilasciate per il sistema stesso;
e) assicurare il corretto funzionamento del sistema;
f) produrre e trasmettere in conformita' al provvedimento i
riepiloghi giornalieri e, comunque, quelli mensili, a meno che non
sia stata data comunicazione dei periodi di inattivita';
g) utilizzare la firma digitale a bordo della carta di
attivazione esclusivamente per gli usi disciplinati dal
provvedimento.
6. Allegati alla domanda.
6.1. Alla domanda vanno allegati:
a) la relazione descrittiva relativa alla costruzione
dell'apparecchiatura, al funzionamento del sistema, ai dispositivi di
sicurezza atti a garantirne la correttezza funzionale e alle
interazioni tra i vari componenti hardware e software;
b) la lista dei componenti hardware e software con il loro
riferimento a una norma nazionale o internazionale oppure, in
difetto, la descrizione delle loro caratteristiche essenziali;
c) le fotografie del sistema montato e dei vari dispositivi
componenti;
d) il manuale operativo;
e) il certificato, accompagnato da idonea relazione, rilasciato
da istituti universitari o del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) con specifiche competenze nel settore, attestante la
conformita' del sistema alle prescrizioni contenute nel decreto, nel
provvedimento e nel presente provvedimento;
f) indicazione degli eventuali altri dispositivi o applicativi,
di cui gli apparecchi siano dotati per l'effettuazione di operazioni
diverse;
g) autocertificazione resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni e integrazioni, attestante che i
dispositivi e gli applicativi previsti alla lettera f) non
interferiscono nello svolgimento delle funzioni del sistema e non ne
inficiano il livello di garanzia fiscale.
7. Allegati alla domanda per apparecchiatura gia' ritenuta idonea.
7.1. La documentazione indicata al punto 6 puo' essere sostituita
da autocertificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modifiche e integrazioni, attestante che
l'apparecchiatura, alla quale associare la carta di attivazione di
cui si chiede il rilascio, e' identica ad altra gia' ritenuta idonea
dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle disposizioni del presente
provvedimento. L'autocertificazione contiene l'indicazione degli
estremi del provvedimento previsto al punto 9.2. o 21.1.
8. Lingua italiana.
8.1. La documentazione, compresa la domanda, ove redatte in lingua
non ufficiale sono accompagnate da copie tradotte in lingua italiana.
9. Rilascio della carta di attivazione.
9.1. La commissione, vista la documentazione richiesta dal punto 6,
integrata secondo i casi da relazione tecnico-funzionale della SIAE,
effettua i riscontri necessari ai fini della rilevazione di idoneo
sistema.
9.2. L'Agenzia delle entrate, su parere favorevole della
commissione, riconosciuta l'idoneita' dell'apparecchiatura a
realizzare, in associazione con la carta di attivazione, un sistema,
rilevatane la sussistenza, autorizza il rilascio della carta di
attivazione.
9.2.1. La carta di attivazione, di proprieta' dell'Agenzia delle
entrate - alla quale va restituita in seguito a sua discrezionale
richiesta dovuta anche ad impossibile, per qualsiasi motivo,
utilizzazione della medesima - viene assegnata alla SIAE che, a sua
volta, la consegna agli interessati conformemente al punto 5 del
provvedimento.
9.3. Qualora la carta di attivazione sia richiesta per
apparecchiatura identica ad altra gia' ritenuta idonea dall'Agenzia
delle entrate ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento,
la medesima e' rilasciata in via provvisoria con validita'
trimestrale, prorogabile per una sola volta.
9.4. Il rilascio previsto al punto 9.3. viene ratificato solo a
seguito dei controlli richiamati al punto 11 del decreto.
9.5. Detto rilascio perde efficacia a decorrere dalla data di
notifica del provvedimento di mancata ratifica, qualora i controlli
previsti al punto 11 del decreto evidenzino l'inosservanza di una o
piu' delle condizioni in base alle quali il rilascio stesso e' stato
disposto.
10. Commissione.
10.1. La commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale
del 23 marzo 1983 e' integrata nei suoi componenti, con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate, da un rappresentante della SIAE.
10.1.1. Le funzioni vicarie del presidente sono assunte dal
rappresentante piu' anziano in grado dell'Agenzia delle entrate.
11. Consegna della carta di attivazione da parte della SIAE.
11.1. La SIAE, ricevuta la carta di attivazione ai sensi del punto
9.2.1, provvede all'inizializzazione ed alla consegna della stessa,
conformemente al punto 5 del provvedimento.
11.2. La SIAE, contestualmente alla prima carta di attivazione,
consegna il libretto fiscale, previsto all'art. 8 del decreto
predisposto per consentire anche le annotazioni relative alle carte
di attivazione associate al sistema.
12. Ulteriori carte di attivazione.
12.1. Il titolare, per il medesimo sistema di emissione, puo'
chiedere, ove necessario, ulteriori carte di attivazione che sono
consegnate dalla SIAE, previa apposita domanda.
13. Varianti alle apparecchiature di sistemi gia' funzionanti.
13.1. Ogni variante che si intende apportare ai sistemi gia'
funzionanti e' sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Agenzia
delle entrate, alla quale va inoltrata apposita domanda.
13.2. In tal caso la domanda puo' essere corredata di
autocertificazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio
1968 e successive modifiche e integrazioni, relativa all'entita'
delle varianti, allegando relazione descrittiva delle stesse, sia
sotto il profilo tecnico che funzionale, munita di schemi, fotografie
e tutto quanto valga ad illustrarne le esatte caratteristiche.
13.3. Qualora le varianti coinvolgano il funzionamento fiscale,
l'Agenzia delle entrate, su parere della commissione, puo' disporre,
in relazione all'entita' delle varianti medesime, l'applicazione
delle prescrizioni contenute nei punti 4, 5 e 6.
14. Diritti amministrativi di procedura.
14.1. In fase di prima applicazione del presente provvedimento,
rimangono a carico dell'Agenzia delle entrate e della SIAE gli oneri
relativi alle procedure disciplinate ai titoli primo e secondo.
15. Controlli ai sensi dell'art. 11 del decreto.
15.1. I processi verbali di constatazione di violazioni, redatti a
carico del titolare dagli organi preposti al controllo, sono dagli
stessi inviati tempestivamente all'Agenzia delle entrate.
15.2. Il titolare interessato puo' presentare all'Agenzia delle
entrate proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della
consegna del processo verbale.
16. Mancato o irregolare funzionamento del sistema.
16.1. Il titolare, in ipotesi di mancato o irregolare funzionamento
del sistema, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 del
decreto, blocca immediatamente il sistema medesimo, richiede
l'intervento di manutenzione e annota sul libretto fiscale la data e
l'ora della richiesta di intervento.
16.2. L'organizzatore, in ipotesi di mancato o irregolare
funzionamento del sistema, ha la facolta', ferme restando le
disposizioni contenute nei punti 11.5. e 11.6. del provvedimento, di
emettere titoli di accesso manuali.
16.3. I titoli di accesso emessi manualmente hanno le seguenti
caratteristiche:
a) almeno due sezioni. Quando per fruire delle prestazioni
contenute nel titolo di accesso si procede all'invalidazione tramite
separazione del documento, il titolo di accesso e' costituito da
tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al
partecipante riporta le indicazioni prescritte alla lettera b);
b) recano su ciascuna sezione:
b.1) la numerazione progressiva e il contrassegno del
concessionario previsto all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
b.2) l'identificativo della serie;
b.3) la categoria di posto;
b.4) il corrispettivo;
b.5) il corrispettivo per gli eventuali diritti di prevendita;
b.6) la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di
accesso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto;
b.7) la dicitura "biglietto abbonamento", per i titoli di
accesso rilasciati a fronte di abbonamenti a turno libero.
16.4. I titoli di accesso sono distinti in serie per categorie di
posto e di corrispettivo, nonche' in caso di cessione gratuita o a
prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, e'
apposto prima del rilascio del titolo.
16.5. Due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso
e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una
dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.
16.6. La compilazione del modello conforme a quello riportato
nell'allegato C1 del provvedimento avviene entro e non oltre il
termine della manifestazione.
17. Sospensione e revoca della carta di attivazione.
17.1. L'Agenzia delle entrate, sentita la commissione, sospende o
revoca la carta di attivazione quando non sono assicurati:
a) il rispetto della garanzia fiscale;
b) il rispetto delle specifiche funzionali;
c) il rispetto delle prescrizioni di carattere tecnico e/o
amministrativo della normativa vigente;
d) la conformita' del sistema stesso a quello approvato;
e) l'osservanza di uno degli obblighi previsti al punto 5.2.
17.2. L'Agenzia delle entrate, dispone l'eventuale ritiro della
carta di attivazione a cura degli organi preposti al controllo,
invitando contestualmente il titolare ad adeguare il sistema alle
vigenti disposizioni.
17.3. L'Agenzia delle entrate, nei casi di anomalie di particolare
gravita', revoca l'autorizzazione disponendo l'immediato ritiro della
carta di attivazione a cura degli organi preposti al controllo,
eventualmente assistiti dalla Guardia di finanza.
TITOLO SECONDO
Procedura per il riconoscimento di idoneita' di apparecchiature
18. Soggetti legittimati.
18.1. E' legittimato a chiedere il riconoscimento di idoneita' di
una apparecchiatura a realizzare un sistema, ove associata ad una
carta di attivazione, chiunque vi abbia interesse, a prescindere
dalla sua qualita' di titolare.
19. Domanda per il riconoscimento di idoneita' di un'apparecchiatura.
19.1. I soggetti legittimati indicati al punto 18 inoltrano
apposita domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero presentata a mano direttamente all'Agenzia delle entrate -
Direzione centrale amministrazione, corredata della documentazione
indicata al punto 6.
20. Contenuto della domanda.
20.1. Il richiedente indica nella domanda:
a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di
riconoscimento personale;
b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della
camera di commercio e il numero di partita IVA.
21. Riconoscimento di idoneita' di apparecchiatura.
21.1. L'Agenzia delle entrate, su parere favorevole della
commissione, eventualmente integrata da relazione tecnico-funzionale
della SIAE, riconosce l'idoneita' dell'apparecchiatura con apposito
provvedimento.
21.1.1. La commissione esprime il proprio parere con apposita
relazione redatta a seguito di:
a) esame della documentazione presentata dal richiedente;
b) esecuzione delle prove sperimentali e di tutti gli altri esami
necessari per la valutazione dell'idoneita' dell'apparecchiatura.
22. Durata del riconoscimento dell'idoneita'.
22.1. Il riconoscimento dell'idoneita' e' valido per cinque anni,
prorogabile per uguali periodi di tempo, subordinatamente alla
permanenza delle condizioni amministrative e dei requisiti
tecnico-funzionali del riconoscimento medesimo.
23. Varianti alle apparecchiature gia' riconosciute idonee.
23.1. Ogni variante che si intende apportare alle apparecchiature
gia' riconosciute idonee e' sottoposta a preventiva autorizzazione
dell'Agenzia delle entrate alla quale va inoltrata apposita domanda.
23.2. In tal caso alla domanda puo' essere allegata la
documentazione prevista dal punto 13.2.
23.3. Qualora le varianti apportate coinvolgano il funzionamento
fiscale, l'Agenzia delle entrate, su parere della commissione, puo'
disporre, in relazione all'entita' delle varianti medesime,
l'applicazione delle prescrizioni contenute nei punti 19, 20 e 21.
TITOLO TERZO
Equipollenza
24. Equipollenza.
24.1. Sono considerati equipollenti:
a) al certificato contemplato dal punto 6, lettera e), quelli
rilasciati da istituti o enti riconosciuti dalle autorita' nazionali
competenti di altro Stato aderente all'area economica europea.
L'anzidetta equipollenza e' riconosciuta nei soli casi in cui i
certificati attestino la conformita' alle prescrizioni richiamate al
punto 6, lettera e), nonche' a prescrizioni emanate dallo Stato
stesso o da altro Stato aderente all'area economica europea, che
assicurino, ai fini fiscali e della trasmissione dei dati prescritti,
un livello di garanzia non inferiore a quello corrispondente alle
norme italiane unitamente all'osservanza delle prescrizioni della
normativa succitata;
b) alle apparecchiature ritenute idonee a norma del punto 21, le
apparecchiature ritenute parimenti idonee dalle autorita' o enti
competenti di altro Stato aderente all'area economica europea ai
sensi delle disposizioni del presente provvedimento ovvero di
disposizioni di detto Stato che assicurino, ai fini fiscali e della
trasmissione dei dati prescritti, un livello di garanzia non
inferiore a quello corrispondente alle norme italiane unitamente
all'osservanza delle prescrizioni della normativa succitata.
25. Norma di rinvio.
25.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, della legge 26 gennaio
1983, n. 18, e del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e
successive modificazioni.
Motivazioni.
Il presente provvedimento disciplina la procedura di rilascio ai
soggetti legittimati della carta di attivazione prevista dall'art. 9
del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e
definita, sotto il profilo tecnico, dall'art. 3 del provvedimento
dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e consente, anche ad
altri soggetti (ad es.: i costruttori e i fornitori di
apparecchiature software ed hardware) interessati, diversi dai
titolari di sistemi di emissione e/o dagli organizzatori di
intrattenimenti e di attivita' spettacolistiche, la facolta' di
intervenire nella procedura di rilascio dell'autorizzazione in
questione.
Riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-quater
inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina
dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito
dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da
parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassa;
decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme
di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26
gennaio 1983, n. 18;
legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la
revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante:
"Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della
legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina
dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore
dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi";
decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999,
concernente gli abbonamenti per le attivita' da intrattenimento;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli
intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti
obblighi degli esercenti attivita' di intrattenimento e attivita' di
spettacolo;
decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000
concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e
18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le
caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e
le modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli
intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' le modalita'
di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri
proventi;
provvedimento del 23 luglio 2001 riguardante l'approvazione delle
caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e
delle modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli
intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' delle
modalita' di trasferimento alla Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri
proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e
18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del
Ministero delle finanze 13 luglio 2000;
decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002, n. 69,
riguardante il regolamento per la semplificazione delle modalita' di
certificazione dei corrispettivi per le associazioni sportive
dilettantistiche.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara

Allegato A


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato